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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 06576/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.II G.i.p. del Tribunale di Milano con sentenza del 18 marzo 2022 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], imputato di omicidio stradale, fatto commesso il 3 luglio 2019, la pena, condizionalmente sospesa, concordata tra l'imputato ed il P.M.; per quanto in questa sede riguarda, il Giudice ha disposto la sospensione della patente di guida nei confronti dell'imputato per la durata di un anno e quattro mesi.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo, con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 218, comma 2, e 222, comma 2, del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285) e vizio di motivazione.

Dato atto che la decisione impugnata, conformemente alla pronunzia n. 88 del 19 febbraio - 17 aprile 2019 della Corte costituzionale, ha spiegato, seppure succintamente, la scelta della sospensione, anziché della revoca, della patente, si censura la mancanza di motivazione in ordine alla concreta determinazione della durata della sanzione amministrativa.

Nel merito, in relazione alle concrete "circostanze del fatto", richiamate alla p. 3 della decisione impugnata, fa presente che all'imputato sono state contestate due violazioni amministrative (non avere apposto il "triangolo" e non avere tempestivamente segnalato la presenza di veicolo in panne in autostrada), entrambe punite con ridotta sanzione pecuniaria, non tali, dunque, in ogni caso, da giustificare la individuazione di una sanzione amministrativa - base pari a due anni (poi ridotta di un terzo ex art. 444 cod. proc. pen.) rispetto ad un massimo dei quattro anni.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 13 novembre 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.

2. Alla p. 3 della sentenza impugnata, infatti, si afferma che, in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, si ritiene di non applicare la revoca ma la sospensione della patente, la cui durata viene indicata in due anni.

Al riguardo, deve rammentarsi che, secondo affermazione della S.C. cui va data continuità, «In tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta"» (Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832). 3.Dunque, il Tribunale, dopo avere escluso la necessità della revoca della patente, avendo applicato la sospensione, la cui durata ha individuato in riferimento alle circostanze del fatto (p. 3), consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.II G.i.p. del Tribunale di Milano con sentenza del 18 marzo 2022 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], imputato di omicidio stradale, fatto commesso il 3 luglio 2019, la pena, condizionalmente sospesa, concordata tra l'imputato ed il P.M.; per quanto in questa sede riguarda, il Giudice ha disposto la sospensione della patente di guida nei confronti dell'imputato per la durata di un anno e quattro mesi. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo, con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 218, comma 2, e 222, comma 2, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285) e vizio di motivazione. Dato atto che la decisione impugnata, conformemente alla pronunzia n. 88 del 19 febbraio - 17 aprile 2019 della Corte costituzionale, ha spiegato, seppure succintamente, la scelta della sospensione, anziché della revoca, della patente, si censura la mancanza di motivazione in ordine alla concreta determinazione della durata della sanzione amministrativa. Nel merito, in relazione alle concrete "circostanze del fatto", richiamate alla p. 3 della decisione impugnata, fa presente che all'imputato sono state contestate due violazioni amministrative (non avere apposto il "triangolo" e non avere tempestivamente segnalato la presenza di veicolo in panne in autostrada), entrambe punite con ridotta sanzione pecuniaria, non tali, dunque, in ogni caso, da giustificare la individuazione di una sanzione amministrativa - base pari a due anni (poi ridotta di un terzo ex art. 444 cod. proc. pen.) rispetto ad un massimo dei quattro anni. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 13 novembre 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2. Alla p. 3 della sentenza impugnata, infatti, si afferma che, in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, si ritiene di non applicare la revoca ma la sospensione della patente, la cui durata viene indicata in due anni. Al riguardo, deve rammentarsi che, secondo affermazione della S.C. cui va data continuità, «In tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta"» (Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832). 3.Dunque, il Tribunale, dopo avere escluso la necessità della revoca della patente, avendo applicato la sospensione, la cui durata ha individuato in riferimento alle circostanze del fatto (p. 3), consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr