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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36229/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BARRAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, tranne che nel motivo relativo alle statuizioni civili, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa condanna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena di duemila euro di multa in relazione a due contestazioni di lesioni reciproche, commesse in seguito ad una lite condominiale.

2. Avverso la sentenza predetta gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, hanno proposto appelli, valutati come ricorsi per cassazione dal giudice di secondo grado, che li ha trasmessi a questa Corte regolatrice, in mancanza di statuizioni civili di condanna al risarcimento del danno nei loro confronti.

3. L'appello di [OSCURATO:PERSONA] deduce cinque motivi.

3.1. Il primo di essi denuncia violazione di legge poiché non si è decisa l'assoluzione del ricorrente ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. per non aver commesso il fatto, nonostante i risultati dell'istruttoria dibattimentale, che si ripercorre nei suoi tratti essenziali e favorevoli alla tesi difensiva.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso si invoca la scriminante della legittima difesa, della quale il giudice di pace ha omesso qualsiasi considerazione: il ricorrente, persona di settant'anni, molto più anziana del suo aggressore, è stato aggredito per primo dal coimputato, come risulta dalla prova acquisita al dibattimento, sicchè la sua reazione è dovuta al legittimo diritto di difendersi almeno passivamente alzando le braccia per opporsi all'offesa violenta ricevuta.

3.3. La terza censura denuncia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, immotivatamente negate nonostante l'incensuratezza del ricorrente.

3.4. Il quarto motivo di ricorso attiene alla dosimetria sanzionatoria, che la difesa eccepisce come sproporzionata ed eccessiva avuto riguardo al reato contestato (lo stesso pubblico ministero ha chiesto una condanna a 500 euro di multa).

3.5. Il giudice di pace, infine, ha omesso di pronunciarsi sulle statuizioni civili pur richieste dall'imputato, persona offesa del reato reciproco. 4.

L'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, deduce anch'esso cinque diverse censure.

4.1. Con la prima eccezione si evidenzia la non colpevolezza dell'imputato, il quale si è limitato a subire l'aggressione del suo vicino, coimputato nella contestazione reciproca del processo in esame, con il quale aveva da tempo dissapori.

4.2. La seconda ragione eccepita deduce violazione dell'art. 52 cod. pen. poiché, al più, il ricorrente ha agito per legittima difesa e, dunque, è scriminato dal reato.ob

4.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza del ricorrente, la condotta non particolarmente allarmante e la complessiva eccessiva graduazione del trattamento sanzionatorio, che avrebbe potuto essere maggiormente aderente al disvalore del caso concreto in caso di concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. 4.4.

La quarta ragione difensiva denuncia l'eccessiva carica afflittiva del trattamento sanzionatorio, in linea generale, e la quinta eccezione rappresenta che, nonostante la condanna del coimputato, nei suoi riguardi non è stata disposta la condanna alle statuizioni civili di alcun tipo.

3. Il PG ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi, tranne che nel motivo relativo alle statuizioni civili, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa condanna.

3.1. Il difensore dell'imputato ha inviato memoria difensiva con cui contesta la trasmissione dell'atto di appello in cassazione, immotivata ed intervenuta dopo la discussione delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere convertiti in appello, non potendosi accogliere la prospettiva interpretativa del giudice dell'impugnazione di merito, che ha ritenuto di convertire gli appelli in ricorsi per cassazione, constatata l'assenza di condanna alle statuizioni civili.

2. La giurisprudenza di legittimità ha già più volte affermato che è qualificabile come appello e non come ricorso per cassazione l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del Giudice di pace che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile anche qualora non sia impugnato il capo relativo alle statuizioni civili, in virtù dell'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen. - applicabile ex art. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 anche nel procedimento davanti al Giudice di pace — con cui si prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la sentenza di condanna penale estende automaticamente i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dal capo o dal punto impugnato (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 51123 del 21/9/2015, Dinatale, Rv. 266094).

Tale regola ermeneutica si estende, ovviamente, anche al caso in cui le statuizioni non siano state impugnate nella loro quantificazione poiché del tutto omesse, e del resto gli appellanti hanno entrambi proposto la relativa censura, reciprocamente.

In altre parole, in un'ottica differente e collegata, è ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna a pena pecuniaria, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, fra i quali rientra quello concernente il risarcimento del danno, che trova il suo necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (Sez. 5, n. 31619 del 1/4/2016, Brescia, Rv. 267952; Sez. 5, n. 42779 del 23.9.2016, Rossi, Rv. 267958; Sez. 5, n. 17784 del 12/1/2017, Campisi, Rv. 269618).

Nel caso di specie entrambi gli appellanti hanno articolato il primo motivo proprio in ordine alla propria affermazione di responsabilità, negandola.

P. Q. M. Convertiti i ricorsi in appelli, dispone trasmettersi gli atti al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BARRAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, tranne che nel motivo relativo alle statuizioni civili, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena di duemila euro di multa in relazione a due contestazioni di lesioni reciproche, commesse in seguito ad una lite condominiale. 2. Avverso la sentenza predetta gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, hanno proposto appelli, valutati come ricorsi per cassazione dal giudice di secondo grado, che li ha trasmessi a questa Corte regolatrice, in mancanza di statuizioni civili di condanna al risarcimento del danno nei loro confronti. 3. L'appello di [OSCURATO:PERSONA] deduce cinque motivi. 3.1. Il primo di essi denuncia violazione di legge poiché non si è decisa l'assoluzione del ricorrente ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. per non aver commesso il fatto, nonostante i risultati dell'istruttoria dibattimentale, che si ripercorre nei suoi tratti essenziali e favorevoli alla tesi difensiva. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si invoca la scriminante della legittima difesa, della quale il giudice di pace ha omesso qualsiasi considerazione: il ricorrente, persona di settant'anni, molto più anziana del suo aggressore, è stato aggredito per primo dal coimputato, come risulta dalla prova acquisita al dibattimento, sicchè la sua reazione è dovuta al legittimo diritto di difendersi almeno passivamente alzando le braccia per opporsi all'offesa violenta ricevuta. 3.3. La terza censura denuncia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, immotivatamente negate nonostante l'incensuratezza del ricorrente. 3.4. Il quarto motivo di ricorso attiene alla dosimetria sanzionatoria, che la difesa eccepisce come sproporzionata ed eccessiva avuto riguardo al reato contestato (lo stesso pubblico ministero ha chiesto una condanna a 500 euro di multa). 3.5. Il giudice di pace, infine, ha omesso di pronunciarsi sulle statuizioni civili pur richieste dall'imputato, persona offesa del reato reciproco. 4. L'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, deduce anch'esso cinque diverse censure. 4.1. Con la prima eccezione si evidenzia la non colpevolezza dell'imputato, il quale si è limitato a subire l'aggressione del suo vicino, coimputato nella contestazione reciproca del processo in esame, con il quale aveva da tempo dissapori. 4.2. La seconda ragione eccepita deduce violazione dell'art. 52 cod. pen. poiché, al più, il ricorrente ha agito per legittima difesa e, dunque, è scriminato dal reato.ob 4.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza del ricorrente, la condotta non particolarmente allarmante e la complessiva eccessiva graduazione del trattamento sanzionatorio, che avrebbe potuto essere maggiormente aderente al disvalore del caso concreto in caso di concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. 4.4. La quarta ragione difensiva denuncia l'eccessiva carica afflittiva del trattamento sanzionatorio, in linea generale, e la quinta eccezione rappresenta che, nonostante la condanna del coimputato, nei suoi riguardi non è stata disposta la condanna alle statuizioni civili di alcun tipo. 3. Il PG ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi, tranne che nel motivo relativo alle statuizioni civili, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa condanna. 3.1. Il difensore dell'imputato ha inviato memoria difensiva con cui contesta la trasmissione dell'atto di appello in cassazione, immotivata ed intervenuta dopo la discussione delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere convertiti in appello, non potendosi accogliere la prospettiva interpretativa del giudice dell'impugnazione di merito, che ha ritenuto di convertire gli appelli in ricorsi per cassazione, constatata l'assenza di condanna alle statuizioni civili. 2. La giurisprudenza di legittimità ha già più volte affermato che è qualificabile come appello e non come ricorso per cassazione l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del Giudice di pace che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile anche qualora non sia impugnato il capo relativo alle statuizioni civili, in virtù dell'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen. - applicabile ex art. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 anche nel procedimento davanti al Giudice di pace — con cui si prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la sentenza di condanna penale estende automaticamente i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dal capo o dal punto impugnato (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 51123 del 21/9/2015, Dinatale, Rv. 266094). Tale regola ermeneutica si estende, ovviamente, anche al caso in cui le statuizioni non siano state impugnate nella loro quantificazione poiché del tutto omesse, e del resto gli appellanti hanno entrambi proposto la relativa censura, reciprocamente. In altre parole, in un'ottica differente e collegata, è ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna a pena pecuniaria, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, fra i quali rientra quello concernente il risarcimento del danno, che trova il suo necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (Sez. 5, n. 31619 del 1/4/2016, Brescia, Rv. 267952; Sez. 5, n. 42779 del 23.9.2016, Rossi, Rv. 267958; Sez. 5, n. 17784 del 12/1/2017, Campisi, Rv. 269618). Nel caso di specie entrambi gli appellanti hanno articolato il primo motivo proprio in ordine alla propria affermazione di responsabilità, negandola. P. Q. M. Convertiti i ricorsi in appelli, dispone trasmettersi gli atti al
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