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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 1971

Cassazione n. 01046/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/12/1971 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 28232/2022 Lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina, indicata in epigrafe che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha riqualificato il reato di cui al capo A) da tentata estorsione in quello di cui all'art. 393 cod.pen, escludendo l'aggravante di cui all'art. 585 contestata con riferimento al reato di lesioni di cui al capo B).

Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 393 cod.pen. — è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata).

Ritenuto — quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia travisamento della prova — che la denunzia delle dedotte difformità tra la piattaforma probatoria e quanto percepito dalla Corte territoriale non è accompagnata dalla doverosa illustrazione della decisività di esse (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552), ancorché la sentenza impugnata abbi svolto una propria ricostruzione di fatti e della loro rilevanza penale in cui non si apprezzano momenti di manifesta illogicità.

Considerato che il terzo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia violazione di norme processuali in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.2 cod.pen. — è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, laddove ha evidenziato gli indicatori delle intenzioni fin dall'inizio bellicose del prevenuto.

Considerato, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira Sez. 5 , n. 8945 del 19/01/2022 Ud.

Rv. 282823 ); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/12/1971 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 28232/2022 Lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina, indicata in epigrafe che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha riqualificato il reato di cui al capo A) da tentata estorsione in quello di cui all'art. 393 cod.pen, escludendo l'aggravante di cui all'art. 585 contestata con riferimento al reato di lesioni di cui al capo B). Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 393 cod.pen. — è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata). Ritenuto — quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia travisamento della prova — che la denunzia delle dedotte difformità tra la piattaforma probatoria e quanto percepito dalla Corte territoriale non è accompagnata dalla doverosa illustrazione della decisività di esse (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552), ancorché la sentenza impugnata abbi svolto una propria ricostruzione di fatti e della loro rilevanza penale in cui non si apprezzano momenti di manifesta illogicità. Considerato che il terzo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia violazione di norme processuali in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.2 cod.pen. — è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, laddove ha evidenziato gli indicatori delle intenzioni fin dall'inizio bellicose del prevenuto. Considerato, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira Sez. 5 , n. 8945 del 19/01/2022 Ud. Rv. 282823 ); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così
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