CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 07156/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato nel delitto di tentata estorsione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda pag. 4 in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata e, in particolare, all'idoneità della minaccia prospettata dall'imputato, idonea a coartare la volontà delle vittime e all'ingiusto profitto con conseguente danno patrimoniale per la vittima [OSCURATO:PERSONA], costituito nella prospettata cessione in favore dell'imputato dell'alloggio popolare assegnato al [OSCURATO:PERSONA],dietro il pagamento di una somma irrisoria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente