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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23360/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/20201 della Corte di appello d i Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al Pasquini e limitatamente al punto relativo agli aumenti di pena per le aggravanti; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 17 ottobre 2019 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravato dal danno patrimoniale di rilevante gravità e, il solo Pasquini, anche per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e, unificate, quanto al Pasquini, ai fini sanzionatori, le condotte di bancarotta in un unico delitto di bancarotta aggravato anche ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, li aveva condannati alla pena di giustizia, oltre che alla pena accessoria dell'interdizione per anni cinque dai pubblici uffici ed alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216, r.d. citato. [OSCURATO:PERSONA] ed al Pasquini si contesta di avere, in concorso tra loro, la prima quale amministratrice dal 3 novembre 2010 al 22 febbraio 2015 della [OSCURATO:PERSONA] e Servizi - SIS s.r.I., dichiarata fallite' il 28 aprile 2015, e il secondo quale amministratore della predetta società dal 22 febbraio 2015 alla data del fallimento, distratto somme di pertinenza della società prelevandole dal conto corrente ad essa intestato e senza fornire giustificazione documentale della loro destinazione, nonché disponendo della somma di euro 18.000,00 mediante assegno circolare in favore del Pasquini; inoltre, il solo Pasquini è stato condannato anche per avere distrutto o sottratto le scritture contabili della società fallita al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori e comunque per avere tenuto dette scritture in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell'art.216, primo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, nonché carenza di motivazione in ordine alla sussumibilità della condotta nella fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Sostiene che non è stata data riposta al motivo con il quale aveva sostenuto di non avere concretamente amministrato la società, essendosi limitata a svolgere il ruolo di prestanome.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, affidandosi a quattro motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. la violazione dell'art. 216, primo comma, n. 1, r.d. citato, nonché la carenza di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Sostiene il ricorrente di avere segnalato, con l'atto di appello, una serie di elementi idonei a mettere in dubbio la sussistenza del reato contestato e che l'omessa valutazione di tali elementi avrebbe condotto ad un'errata applicazione della norma incriminatrice sopra citata.

In particolare, con l'appello era stato evidenziato che le indagini non avevano consentito di individuare i destinatari delle somme prelevate e finanche l'identità dell'autore materiale dei prelevamenti.

Analoghe considerazioni erano state svolte in relazione ai bonifici che indicavano come causali il pagamento di fatture.

In sostanza i giudici del merito avevano ritenuto distrattive tutte le operazioni attuate dalla fallita sol perché essa versava in stato di insolvenza.

A tali censure la Corte di appello non ha fornito alcuna risposta.

Poiché tali operazioni non avevano carattere fraudolento, il fatto andava qualificato come bancarotta semplice.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. la violazione dell'art. 216, primo comma, n. 2, r.d. citato, nonché carenza di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

Con i motivi di gravame si era sostenuta l'insussistenza del reato, avendo il Pasquini consegnato alla Guardia di Finanza tutta la documentazione contabile in suo possesso, composta da vari faldoni; tale condotta contraddiceva la volontà dell'imputato di occultare le scritture per impedire la ricostruzione del movimento degli affari, ma, anche in relazione a tale circostanza, la Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta.

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione dell'art. 219, primo e secondo comma, n. 1, r.d. citato in relazione agli aumenti di pena da applicare in forza delle aggravanti previste dalle citate disposizioni.

Sostiene che, ricorrendo più aggravanti ad effetto speciale, in virtù di quanto previsto dall'art. 64, terzo comma, cod. pen., doveva applicarsi solo l'aumento di pena per la circostanza più grave ed un ulteriore aumento contenuto nei limiti di un terzo per l'altra aggravante.

3.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine al rigetto dei motivi di appello volti a censurare la dosimetria della pena, applicata in misura superiore al minimo edittale, ed il diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale affermato in modo apodittico che la condotta collaborativa dell'imputato era «francamente priva di profili suscettibili di positiva valutazione».CONSIDERATO irq DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondato.

La Corte di appello ha dato risposta ai motivi di appello in relazione ai quali i ricorrenti hanno fatto riferimento nei motivi di ricorso.

La Corte territoriale ha infatti negato che la Bassotti abbia svolto il ruolo di mero prestanome evidenziando che la teste [OSCURATO:PERSONA], responsabile della sede operativa di [OSCURATO:PERSONA] della fallita, ha dichiarato che entrambi i ricorrenti le impartivano le istruzioni; inoltre, nella sentenza qui impugnata si sottolinea, a tale proposito, che dalla documentazione bancaria emerge che numerosi prelievi bancari vennero effettuati dalla Bassotti.

Avendo la Bassotti concretamente gestito ed amministrato la società, non può sostenersi il suo ruolo di mero prestanome.

2. Il primo ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché manifestamente infondati.

Quanto alla bancarotta documentale, la Corte di appello ha evidenziato che la documentazione consegnata dall'imputato alla curatela, riguardando esclusivamente i rapporti tra la società ed il personale dipendente, non ha consentito di ricostruire il patrimonio ed i movimenti degli affari della società.

A tale ultimo proposito deve osservarsi che del tutto correttamente i giudici di appello hanno ritenuto sussistenti le distrazioni patrimoniali dalla mancata dimostrazione della destinazione a scopi sociali delle somme prelevate e delle somme di cui si era disposto con bonifico bancario.

In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (ex multis, Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghiradelli, Rv. 262740).

In particolare, con riferimento alla bancarotta patrimoniale, gli amministratori di una società dichiarata fallita hanno l'obbligo di fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio, in quanto la destinazione legale dei beni del debitore all'adempimento delle obbligazioni contratte comporta una limitazione della libertà di utilizzare gli stessi, onde dalla mancata dimostrazione può essere desunta la prova della distrazione o dell'occultamento.

Non emergendo dalle scritture contabili la destinazione delle somme prelevate od oggetto dei bonifici e non avendo gli imputati fornito prova che le stesse siano state impiegate nell'interesse della società, in applicazione del suddetto principio, appare corretta la qualificazione giuridica del fatto come bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Poiché entrambi i ricorrenti amministravano la società, ciascuno di essi era tenuto a controllare l'operato dell'altro e quindi le distrazioni sono imputabili ad entrambi, indipendentemente da chi dei due abbia materialmente disposto delle somme.

Peraltro, la Corte di appello ha del tutto logicamente desunto la natura fraudolenta della bancarotta documentale dalla circostanza che la inadeguatezza della contabilità non ha permesso di stabilire se le somme prelevate allo sportello o di cui si è disposto mediante bonifici bancari nel periodo in cui la società era già insolvente siano state impiegate nell'interesse della stessa.

In sostanza, la Corte di appello ha ritenuto che la carente tenuta delle scritture contabili fosse funzionale ad occultare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Ne consegue che la Corte di appello ha fornito adeguata risposta alle censure formulate nell'atto di appello.

3. Il terzo motivo del ricorso del Pasquini è manifestamente infondato.

La circostanza prevista dall'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, comportando un aumento di pena fino ad un terzo, non è un'aggravante ad effetto speciale.

Pertanto, non è applicabile la disciplina prevista dall'art. 63, quarto comma, cod. pen., per l'ipotesi in cui debbano essere applicate più circostanze ad effetto speciale.

Né con il ricorso e con l'atto di appello il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 63, terzo comma, cod. pen., che prevede che, in caso di concorso di una circostanza ad effetto speciale con una circostanza comune, debba prima applicarsi l'aumento di pena per l'aggravante ad effetto speciale e poi quello per l'aggravante comune, cosicché del tutto correttamente la Corte territoriale, pur rilevando la violazione di detta disposizione, inon ha riformato sul punto la sentenza di primo grado, dovendo attenersi al principio di cui all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. 4.

Il secondo motivo del ricorso della Bassotti ed il quarto motivo del ricorso del Pasquini, limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili per manifesta infondatezza.

Questa Corte di cassazione ha più volte affermato in tema di attenuanti generiche, che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex mu/tis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Nel caso di specie, la Corte di appello ha adeguatamente motivato facendo riferimento alla gravità dei fatti ed ai precedenti penali del Pasquini.

Quanto alla quantificazione della pena base, deve osservarsi che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art.133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/36/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

Peraltro, la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

Nel caso di specie, la pena inflitta è inferiore alla media edittale e la Corte di appello ha adeguatamente motivato affermando che per la gravità dei fatti ed i precedenti del Pasquini non sussiste un'esigenza di ridurre l'entità della pena.

5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/20201 della Corte di appello d i Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al Pasquini e limitatamente al punto relativo agli aumenti di pena per le aggravanti; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 17 ottobre 2019 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravato dal danno patrimoniale di rilevante gravità e, il solo Pasquini, anche per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e, unificate, quanto al Pasquini, ai fini sanzionatori, le condotte di bancarotta in un unico delitto di bancarotta aggravato anche ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, li aveva condannati alla pena di giustizia, oltre che alla pena accessoria dell'interdizione per anni cinque dai pubblici uffici ed alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216, r.d. citato. [OSCURATO:PERSONA] ed al Pasquini si contesta di avere, in concorso tra loro, la prima quale amministratrice dal 3 novembre 2010 al 22 febbraio 2015 della [OSCURATO:PERSONA] e Servizi - SIS s.r.I., dichiarata fallite' il 28 aprile 2015, e il secondo quale amministratore della predetta società dal 22 febbraio 2015 alla data del fallimento, distratto somme di pertinenza della società prelevandole dal conto corrente ad essa intestato e senza fornire giustificazione documentale della loro destinazione, nonché disponendo della somma di euro 18.000,00 mediante assegno circolare in favore del Pasquini; inoltre, il solo Pasquini è stato condannato anche per avere distrutto o sottratto le scritture contabili della società fallita al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori e comunque per avere tenuto dette scritture in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell'art.216, primo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, nonché carenza di motivazione in ordine alla sussumibilità della condotta nella fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale. Sostiene che non è stata data riposta al motivo con il quale aveva sostenuto di non avere concretamente amministrato la società, essendosi limitata a svolgere il ruolo di prestanome. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, affidandosi a quattro motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. la violazione dell'art. 216, primo comma, n. 1, r.d. citato, nonché la carenza di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Sostiene il ricorrente di avere segnalato, con l'atto di appello, una serie di elementi idonei a mettere in dubbio la sussistenza del reato contestato e che l'omessa valutazione di tali elementi avrebbe condotto ad un'errata applicazione della norma incriminatrice sopra citata. In particolare, con l'appello era stato evidenziato che le indagini non avevano consentito di individuare i destinatari delle somme prelevate e finanche l'identità dell'autore materiale dei prelevamenti. Analoghe considerazioni erano state svolte in relazione ai bonifici che indicavano come causali il pagamento di fatture. In sostanza i giudici del merito avevano ritenuto distrattive tutte le operazioni attuate dalla fallita sol perché essa versava in stato di insolvenza. A tali censure la Corte di appello non ha fornito alcuna risposta. Poiché tali operazioni non avevano carattere fraudolento, il fatto andava qualificato come bancarotta semplice. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. la violazione dell'art. 216, primo comma, n. 2, r.d. citato, nonché carenza di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Con i motivi di gravame si era sostenuta l'insussistenza del reato, avendo il Pasquini consegnato alla Guardia di Finanza tutta la documentazione contabile in suo possesso, composta da vari faldoni; tale condotta contraddiceva la volontà dell'imputato di occultare le scritture per impedire la ricostruzione del movimento degli affari, ma, anche in relazione a tale circostanza, la Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione dell'art. 219, primo e secondo comma, n. 1, r.d. citato in relazione agli aumenti di pena da applicare in forza delle aggravanti previste dalle citate disposizioni. Sostiene che, ricorrendo più aggravanti ad effetto speciale, in virtù di quanto previsto dall'art. 64, terzo comma, cod. pen., doveva applicarsi solo l'aumento di pena per la circostanza più grave ed un ulteriore aumento contenuto nei limiti di un terzo per l'altra aggravante. 3.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine al rigetto dei motivi di appello volti a censurare la dosimetria della pena, applicata in misura superiore al minimo edittale, ed il diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale affermato in modo apodittico che la condotta collaborativa dell'imputato era «francamente priva di profili suscettibili di positiva valutazione».CONSIDERATO irq DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di appello ha dato risposta ai motivi di appello in relazione ai quali i ricorrenti hanno fatto riferimento nei motivi di ricorso. La Corte territoriale ha infatti negato che la Bassotti abbia svolto il ruolo di mero prestanome evidenziando che la teste [OSCURATO:PERSONA], responsabile della sede operativa di [OSCURATO:PERSONA] della fallita, ha dichiarato che entrambi i ricorrenti le impartivano le istruzioni; inoltre, nella sentenza qui impugnata si sottolinea, a tale proposito, che dalla documentazione bancaria emerge che numerosi prelievi bancari vennero effettuati dalla Bassotti. Avendo la Bassotti concretamente gestito ed amministrato la società, non può sostenersi il suo ruolo di mero prestanome. 2. Il primo ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché manifestamente infondati. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte di appello ha evidenziato che la documentazione consegnata dall'imputato alla curatela, riguardando esclusivamente i rapporti tra la società ed il personale dipendente, non ha consentito di ricostruire il patrimonio ed i movimenti degli affari della società. A tale ultimo proposito deve osservarsi che del tutto correttamente i giudici di appello hanno ritenuto sussistenti le distrazioni patrimoniali dalla mancata dimostrazione della destinazione a scopi sociali delle somme prelevate e delle somme di cui si era disposto con bonifico bancario. In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (ex multis, Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghiradelli, Rv. 262740). In particolare, con riferimento alla bancarotta patrimoniale, gli amministratori di una società dichiarata fallita hanno l'obbligo di fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio, in quanto la destinazione legale dei beni del debitore all'adempimento delle obbligazioni contratte comporta una limitazione della libertà di utilizzare gli stessi, onde dalla mancata dimostrazione può essere desunta la prova della distrazione o dell'occultamento. Non emergendo dalle scritture contabili la destinazione delle somme prelevate od oggetto dei bonifici e non avendo gli imputati fornito prova che le stesse siano state impiegate nell'interesse della società, in applicazione del suddetto principio, appare corretta la qualificazione giuridica del fatto come bancarotta fraudolenta patrimoniale. Poiché entrambi i ricorrenti amministravano la società, ciascuno di essi era tenuto a controllare l'operato dell'altro e quindi le distrazioni sono imputabili ad entrambi, indipendentemente da chi dei due abbia materialmente disposto delle somme. Peraltro, la Corte di appello ha del tutto logicamente desunto la natura fraudolenta della bancarotta documentale dalla circostanza che la inadeguatezza della contabilità non ha permesso di stabilire se le somme prelevate allo sportello o di cui si è disposto mediante bonifici bancari nel periodo in cui la società era già insolvente siano state impiegate nell'interesse della stessa. In sostanza, la Corte di appello ha ritenuto che la carente tenuta delle scritture contabili fosse funzionale ad occultare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Ne consegue che la Corte di appello ha fornito adeguata risposta alle censure formulate nell'atto di appello. 3. Il terzo motivo del ricorso del Pasquini è manifestamente infondato. La circostanza prevista dall'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, comportando un aumento di pena fino ad un terzo, non è un'aggravante ad effetto speciale. Pertanto, non è applicabile la disciplina prevista dall'art. 63, quarto comma, cod. pen., per l'ipotesi in cui debbano essere applicate più circostanze ad effetto speciale. Né con il ricorso e con l'atto di appello il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 63, terzo comma, cod. pen., che prevede che, in caso di concorso di una circostanza ad effetto speciale con una circostanza comune, debba prima applicarsi l'aumento di pena per l'aggravante ad effetto speciale e poi quello per l'aggravante comune, cosicché del tutto correttamente la Corte territoriale, pur rilevando la violazione di detta disposizione, inon ha riformato sul punto la sentenza di primo grado, dovendo attenersi al principio di cui all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. 4. Il secondo motivo del ricorso della Bassotti ed il quarto motivo del ricorso del Pasquini, limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili per manifesta infondatezza. Questa Corte di cassazione ha più volte affermato in tema di attenuanti generiche, che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex mu/tis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie, la Corte di appello ha adeguatamente motivato facendo riferimento alla gravità dei fatti ed ai precedenti penali del Pasquini. Quanto alla quantificazione della pena base, deve osservarsi che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art.133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/36/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Peraltro, la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Nel caso di specie, la pena inflitta è inferiore alla media edittale e la Corte di appello ha adeguatamente motivato affermando che per la gravità dei fatti ed i precedenti del Pasquini non sussiste un'esigenza di ridurre l'entità della pena. 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagament
Sentenza Cassazione n. 23360/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris