CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 marzo 2024
Cassazione n. 14133/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15937-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto PUBBLICO IMPIEGO- [OSCURATO:PERSONA]- LOMBARDIA R.G.N.15937/2019 CC18/04/2024 -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (ATS) DELLA CITTA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1404/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/11/2018 R.G.N. 479/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Lodi n. 276/15, che aveva respinto la domanda di condanna dell’ASL Provincia di Milano 2 al pagamento delle quote SISS previste dall’accordo collettivo regionale del 2003 e da quelli seguenti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010. La Corte d’appello di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1404/2018, ha rigettato l’appello. I ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi. La parte intimata si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti indicati in epigrafe hanno depositato il 2 8 marzo 2024 rinuncia agli atti, a sua volta accettata dalla parte controricorrente con atto depositato il 15 aprile 2024. Il giudizio deve, quindi, essere dichiarato estinto. Nessuna statuizione deve esservi quanto alle spese, in ragione dell’intervenuta accettazione exart. 391 c.p.c. Si attesta che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto, in ragione dell’esito della lite. P.Q.M. La Corte, -dichiara estinto il giudizio