CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00153/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ORDINANZA sul ricorso 4607/2022proposto da: PROVENZANO AGATArappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza dellaCORTE D'APPELLO di LECCE n. 811/2021 depositata il 07/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/10/2025dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RG 4607/22 Provenzano-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre a questa Corte, sulla base di due motivi, illustrati pure con memoria, a cui non ha inteso replicare controprarte, al fine di sentire cassare la sopra riportata sentenza con la quale la Corte di appello di Lecce ha rinnovato il negativo deliberato di prima istanza tanto in punto alla pretesa violazione dell'art. 155 cod. proc. civ., in cui era asseritamente incorso il primo giudice ricusando l'istanza di remissione in termine per provvedere al deposito della seconda memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. sull'assunto pure condiviso dal giudice di appello che non era provato che la tardività del suo deposito telematico fosse imputabile ad una anomalia del sistema; quanto in punto alla legittimazione dell'attrice in ordine alle pretese riferibili al conto corrente materno, sull'assunto, parimenti fatto proprio anche dal secondo giudice, che il conto in parola era stato chiuso oltre quindici anni prima della domanda attrice, di modo che non sussisteva alcuna continuità tra i due conti. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il primo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 153 cod. proc. civ. per aver il decidente denegato l’invocata remissione in termini quantunque, per effetto del rilascio della seconda PEC, quella attestante l’avvenuta consegna, il procedimento dovesse reputarsi completato, non potendo imputarsi al difensore le anomalie del sistema che rendono illeggibile il file – è inammissibile atteso che esso non intercetta la ratio della decisione dato che,in disparte dal fatto che la Corte d’appello non ha posto in discussione la facoltà del difensore di eseguire il deposito in più fasi allorchè la busta informatica ecceda il peso consentito (cfr. Cass. n. 33921 del 2024), ciò che il decidente ha inteso valorizzare ai fini della decisione è la mancata dimostrazione che la pretesa anomalia RG 4607/22 Provenzano-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli fosse imputabile al sistema informatico , fermo restando che, contrariamente a quanto assunto, gli effetti del deposito si consolidano, secondo il diritto vivente , solo a seguito dell'invio della quarta pec con cui il cancelliere comunica l'avvenuta accettazione dell'atto (Cass., Sez. U, [OSCURATO:DATA_NASCITA] , n. 28403 ). A fronte del giudizio circa il fatto processuale non risulta opposta con il motivo di censura la causa non imputabile in grado di neutralizzare il detto giudizio, limitandosi la parte ricorrente a richiamare la tempestività dell’avvenuto deposito. 3. Il secondo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 88,92,116 e 210 cod. proc. civ. per non aver il decidente, pur accogliendo al contrario del primo giudice l’ordine di esibizione a carico della controparte, disposto la compensazione delle spese del giudizio – è inammissibile atteso che per diritto vivente il sindacato della Corte di cassazionein materia di compensazione delle spese è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi(ex plurimis, Cass., Sez. VI - III, 17/10/2017 , n. 24502 ). 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M Dichiara il ricorsoinammissibile. RG 4607/22 Provenzano-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente , ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno1.10.2025. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]