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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 gennaio 2020

Cassazione n. 02442/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18801/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MORPURGO; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTESUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1920/2019 , depositata il15/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 1920 del 2019 la Corte d’appello di Milano ha respinto l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la nullità degli artt. 18.11 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell'accordo sindacale 1.3.2006, nella parte di esclusione del computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità ed aveva accertato il diritto del lavoratore indicato in epigrafe all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale e condannato la società al pagamento dei consequenziali importi maturati dall'assunzione;

2. I giudici di seconde cure, richiamando dei precedenti specifici della stessa Corte in cause analoghe, hanno –in sintesi - precisato che: a) la L. n. 25 del 1955, art. 19 era venuta meno soltanto in data successiva alla stipulazione dei contratti per cui è causa, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 167 del 2011, art. 7, comma 6; b) in senso contrario non rilevava la delega alleparti sociali, prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49 che non incideva sul riconoscimento dell'anzianità di servizio con la conseguente illegittimità della disposizione della contrattazione collettiva che disciplinava tale aspetto; c) il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 47, comma 3 prevedeva espressamente che, in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del decreto continuava ad applicarsi la normativa in materia; d)  parimenti l’art. 19 della L. n. 25 del 1955 non poteva ritenersi abrogato dalla L. n. 196 del 1997, art. 16 che aveva inciso solo sugli artt. 6 e 7 del testo normativo; e) all'art. 19 citato doveva riconoscersi il carattere di norma imperativa; e) nessuna significativa differenza terminologica, quanto agli effetti, era da ravvisarsi (anche alla luce della sentenza di Cass.

S.U. n. 20074 del 2010) nella locuzione "è considerato utile" inserita nella L. n. 25 del 1955, art. 19 e l'espressione "è computato" contenuta nel D.L. n. 726 del 1984, art. 3 avendo entrambe le diciture l'univoco significato di stabilire che la fase inziale del rapporto (instaurato con contratto di apprendistato) dovesse valere ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione quale ordinario rapporto di lavoro; f) la suddetta interpretazione risultava altresì conforme alla disciplina sovranazionale della materia, come interpretata dalla CGUE, in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; g) illegittimi e nulli, pertanto, erano i punti 7 dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'1.3.2006 nonché 11 dell'art. 18 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 16.4.2003 nella parte in cui non computavano l'intero periodo di lavoro svolto in regime di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Trenord s.r.l., affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore in epigrafe indicato.

CONSIDERATOCHE

1. La società ricorrente deduce:

1.1. violazione e falsa applicazione della L. n. 25 del 1955, art. 19, D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 47,49,57 e più in generale di tutti gli artt. da 47 a 53 del D.Lgs. n. 276 del 2003 in relazione alla L. 25 del 1955, per inapplicabilità ai contratti di apprendistato in questione della L. 25 del 1955, per l'autonomia della nuova fattispecie di apprendistato professionalizzante, alternativa a quella previgente regolata dalla legge citata, pertanto da ritenere applicabile in via residuale alle sole ipotesi di apprendistato anteriori alla nuova disciplina, incompatibile con la precedente (primo motivo);

1.2. violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49, comma 4, lett. c), e), nonché L. n. 25 del 1955, art. 19, per incompatibilità specifica in tema di recesso, disciplinato dalla seconda norma senza previsione di conseguenze e cui connessa, in via accessoria, l'anzianità di servizio; al contrario di quella più recente, contenente specifiche disposizioni sul recesso per la nuova ed autonoma fattispecie, sostitutive, senza alcuna salvaguardia dell'anzianità, di quella anteriore, pertanto inapplicabile ai contratti di apprendistato professionalizzante in oggetto (secondo motivo);

1.3. violazione e falsa applicazione della L. n. 25 del 1955, art. 19, art. 12 preleggi, anche in relazione all'art. 7 dell'accordo sindacale nazionale 1 marzo 2006, per la diversa portata, da valorizzare secondo una corretta interpretazione letterale e sistematica (attenta alle significative differenze strutturali tra apprendistato, inserito in un contratto di lavoro a tempo indeterminato e contratto di formazione e lavoro, invece a termine, con evidenti riflessi sulle conseguenze giuridiche dell'inadempimento datoriale all'obbligo formativo), delle espressioni normative "considerare utile" (L. n. 25 del 1955, art. 19) e "computare" (D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 3): dovendosi intendere l'imperatività della prima norma nei limiti di una considerazione del servizio reso dal lavoratore nell'apprendistato, ai fini dell'anzianità, tale da non obliterarlo completamente e tuttavia da consentire all'autonomia collettiva di poterlo modulare: come appunto in riferimento all'accordo sindacale in questione, che ha ritenuto utile a detti fini solo una parte del periodo formativo (ventotto mesi su quarantasei), operandone una graduazione e non una sterilizzazione integrale, anche alla luce di una più attenta lettura dell'arresto (Cass. s.u. 20074/2010) richiamato dai giudici di merito (terzomotivo);

1.4. violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 Direttiva UE 2000/78, per la sostanziale inconferenza di una discriminazione indiretta per età, nel caso di specie, in assenza di alcun fattore determinante un differente trattamento collegato all'età, con esclusione di rilevanza decisionale, ma di mero obiter dictum (quarto motivo).

Va preliminarmente rilevato come parte ricorrente abbia presentato rinuncia al ricorso sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. con contestuale adesione di parte controricorrente, formulando istanza di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.

La richiesta e la contestuale adesione devono ritenersi ritualmente formulate.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve essere dichiarata la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18801/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MORPURGO; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTESUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1920/2019 , depositata il15/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]  1. con sentenza n. 1920 del 2019 la Corte d’appello di Milano ha respinto l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la nullità degli artt. 18.11 del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell'accordo sindacale 1.3.2006, nella parte di esclusione del computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità ed aveva accertato il diritto del lavoratore indicato in epigrafe all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale e condannato la società al pagamento dei consequenziali importi maturati dall'assunzione;  2. I giudici di seconde cure, richiamando dei precedenti specifici della stessa Corte in cause analoghe, hanno –in sintesi - precisato che: a) la L. n. 25 del 1955, art. 19 era venuta meno soltanto in data successiva alla stipulazione dei contratti per cui è causa, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 167 del 2011, art. 7, comma 6; b) in senso contrario non rilevava la delega alleparti sociali, prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49 che non incideva sul riconoscimento dell'anzianità di servizio con la conseguente illegittimità della disposizione della contrattazione collettiva che disciplinava tale aspetto; c) il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 47, comma 3 prevedeva espressamente che, in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del decreto continuava ad applicarsi la normativa in materia; d)  parimenti l’art. 19 della L. n. 25 del 1955 non poteva ritenersi abrogato dalla L. n. 196 del 1997, art. 16 che aveva inciso solo sugli artt. 6 e 7 del testo normativo; e) all'art. 19 citato doveva riconoscersi il carattere di norma imperativa; e) nessuna significativa differenza terminologica, quanto agli effetti, era da ravvisarsi (anche alla luce della sentenza di Cass. S.U. n. 20074 del 2010) nella locuzione "è considerato utile" inserita nella L. n. 25 del 1955, art. 19 e l'espressione "è computato" contenuta nel D.L. n. 726 del 1984, art. 3 avendo entrambe le diciture l'univoco significato di stabilire che la fase inziale del rapporto (instaurato con contratto di apprendistato) dovesse valere ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione quale ordinario rapporto di lavoro; f) la suddetta interpretazione risultava altresì conforme alla disciplina sovranazionale della materia, come interpretata dalla CGUE, in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; g) illegittimi e nulli, pertanto, erano i punti 7 dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'1.3.2006 nonché 11 dell'art. 18 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 16.4.2003 nella parte in cui non computavano l'intero periodo di lavoro svolto in regime di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità.  3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Trenord s.r.l., affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore in epigrafe indicato. CONSIDERATOCHE  1. La società ricorrente deduce:   1.1. violazione e falsa applicazione della L. n. 25 del 1955, art. 19, D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 47,49,57 e più in generale di tutti gli artt. da 47 a 53 del D.Lgs. n. 276 del 2003 in relazione alla L. 25 del 1955, per inapplicabilità ai contratti di apprendistato in questione della L. 25 del 1955, per l'autonomia della nuova fattispecie di apprendistato professionalizzante, alternativa a quella previgente regolata dalla legge citata, pertanto da ritenere applicabile in via residuale alle sole ipotesi di apprendistato anteriori alla nuova disciplina, incompatibile con la precedente (primo motivo);  1.2. violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49, comma 4, lett. c), e), nonché L. n. 25 del 1955, art. 19, per incompatibilità specifica in tema di recesso, disciplinato dalla seconda norma senza previsione di conseguenze e cui connessa, in via accessoria, l'anzianità di servizio; al contrario di quella più recente, contenente specifiche disposizioni sul recesso per la nuova ed autonoma fattispecie, sostitutive, senza alcuna salvaguardia dell'anzianità, di quella anteriore, pertanto inapplicabile ai contratti di apprendistato professionalizzante in oggetto (secondo motivo);  1.3. violazione e falsa applicazione della L. n. 25 del 1955, art. 19, art. 12 preleggi, anche in relazione all'art. 7 dell'accordo sindacale nazionale 1 marzo 2006, per la diversa portata, da valorizzare secondo una corretta interpretazione letterale e sistematica (attenta alle significative differenze strutturali tra apprendistato, inserito in un contratto di lavoro a tempo indeterminato e contratto di formazione e lavoro, invece a termine, con evidenti riflessi sulle conseguenze giuridiche dell'inadempimento datoriale all'obbligo formativo), delle espressioni normative "considerare utile" (L. n. 25 del 1955, art. 19) e "computare" (D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 3): dovendosi intendere l'imperatività della prima norma nei limiti di una considerazione del servizio reso dal lavoratore nell'apprendistato, ai fini dell'anzianità, tale da non obliterarlo completamente e tuttavia da consentire all'autonomia collettiva di poterlo modulare: come appunto in riferimento all'accordo sindacale in questione, che ha ritenuto utile a detti fini solo una parte del periodo formativo (ventotto mesi su quarantasei), operandone una graduazione e non una sterilizzazione integrale, anche alla luce di una più attenta lettura dell'arresto (Cass. s.u. 20074/2010) richiamato dai giudici di merito (terzomotivo);  1.4. violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 Direttiva UE 2000/78, per la sostanziale inconferenza di una discriminazione indiretta per età, nel caso di specie, in assenza di alcun fattore determinante un differente trattamento collegato all'età, con esclusione di rilevanza decisionale, ma di mero obiter dictum (quarto motivo). Va preliminarmente rilevato come parte ricorrente abbia presentato rinuncia al ricorso sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. con contestuale adesione di parte controricorrente, formulando istanza di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite. La richiesta e la contestuale adesione devono ritenersi ritualmente formulate. Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve essere dichiarata la
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