Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 05855/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza nonché riproduttivi di censure già esaminate e disattese con congrua e corretta motivazione; considerato, infatti, che la rilevanza e la falsità delle circostanze riferite dal ricorrente nel procedimento a carico del Balestra per evasione sono dimostrate dalla presenza di questi fuori dal portone, intento a parlare con il ricorrente, come visto dagli operanti, e dalla circostanza che la nipote del Balestra fu trovata non solo all'interno del portone, ma anche sul pianerottolo (pag.5); ritenuto che anche il diniego delle attenuanti generiche è giustificato da motivazione esaustiva, che attribuisce rilievo assorbente ai precedenti dell'imputato e anche per fatti successivi a quello in esame, a riprova di una personalità negativa del ricorrente (pag.6); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza nonché riproduttivi di censure già esaminate e disattese con congrua e corretta motivazione; considerato, infatti, che la rilevanza e la falsità delle circostanze riferite dal ricorrente nel procedimento a carico del Balestra per evasione sono dimostrate dalla presenza di questi fuori dal portone, intento a parlare con il ricorrente, come visto dagli operanti, e dalla circostanza che la nipote del Balestra fu trovata non solo all'interno del portone, ma anche sul pianerottolo (pag.5); ritenuto che anche il diniego delle attenuanti generiche è giustificato da motivazione esaustiva, che attribuisce rilievo assorbente ai precedenti dell'imputato e anche per fatti successivi a quello in esame, a riprova di una personalità negativa del ricorrente (pag.6); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05855/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris