CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46118/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 del GIP del TRIBUNALE di SAVONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Savona, con la sentenza impugnata, ha applicato, ex art.444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 582 e 56-629 cod. pen., riuniti sotto il vincolo della continuazione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, la mancata riqualificazione del più grave delitto di rapina in furto con strappo. 3. Ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». In tale perimetro normativo è dunque ritualmente deducibile la doglianza suaccennata, ma, coerentemente con l'esegesi consolidata in riferimento al fatto tipico, solo nei casi di errore manifesto e di qualificazione palesemente eccentrica, che emergano con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 2315) del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971). La verifica sul punto, inoltre, deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971). 4. In ossequio ai principi indicati, nel caso di specie, appare manifestamente infondata la censura inerente il preteso errore di sussunzione e comunque non consentita, laddove sollecita questa Corte a un'impossibile nuova ponderazione delle emergenze istruttorie. Il giudice, dando espressamente atto che non ricorrevano gli estremi per una pronuncia di proscioglimento e che appariva corretta la qualificazione giuridica dei fatti («in quanto emerge chiaramente dagli atti la riportabilità dei fatti accertati alla fattispecie contestata»), ha dunque condiviso l'ipotesi accusatoria, secondo la quale la violenza perpetrata ai danni della persona offesa era diretta all'impossessamento del suo telefono cellulare. Il ricorrente, attraverso la censura dell'interpretazione delle prove a suo carico, procede, in un'ottica di mera contrapposizione dimostrativa, a una lettura alternativa e soggettivamente orientata del materiale probatorio (tale da valorizzare soprattutto lo stato di ubriachezza che poteva giustificare una colluttazione per altri, diversi motivi). In tal modo, si invoca una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, preclusa ai sensi dell'art. 606 c.p.p. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 3 otto