CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00372/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3189/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]. -Intimata – Avverso la sentenza d el Tribunale di Benevento n. 1443/2022 depositata il 20/06/2022. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’08 luglio2025. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento che , nel contraddittorio della locale prefettura, ha respinto l’ appello dal medesimo proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Benevento, n. 591/2021, che accoglieva la sua opposizione contro l’ordinanza ingiunzione Sanzioni amministrative emessa dalla Prefetturasulla base di un verbale di violazione del cod. strada, ma compensava le spese del grado. Il giudice d’appello ha condiviso la statuizione sulle spese della sentenza impugnata (vedi pag. 2 della sentenza) “sia in relazione alla dichiarata esiguità del valore della causa, sia in relazione ai più che dubbi motivi di accoglimento del ricorso di primo grado, che la giurisprudenza di appello di questo Tribunale valuta generalmente inconsistenti e contraddittori”; 2. in data 09 / 09 /2024 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. , nella versione vigente ratione temporis, che è stata ritualmente comunicata alle parti. In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, con atto del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. È stata quindi fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c. Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 9611/2024), per le ragioni ivi enunciate, il fatto che il consigliere delegato partecipi quale relatore/estensore al collegio che definisce il presente giudizio non determina una situazione d’incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c. Consideratoche: 1. l’unico motivo di ricorso lamenta “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e 24 e 111 Cost.”: il ricorrente sostiene che la compensazione delle spese di primo grado non sarebbe corretta in quanto, in base alla nuova formulazione dell’art.92 c.p.c., il giudice può compensare le spese soltanto in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, nella specie senz’altro insussistenti dato che il Giudice di pace aveva motivato la compensazione sull’unico rilievo che l’opponente poteva stare in giudizio anche personalmente, senza avvalersi della difesa tecnica. 1.1. Il motivo è inammissibile. L’apprezzamento operato dal Tribunale circa la sussistenza dei presupposti per compensare le spese di lite è insindacabile da parte della Cassazione, alla quale spetta soltanto controllare se sia stato o meno osservato il divieto di condanna alle spese della parte vittoriosa. Più specificamente, non sussiste il dedotto error in iudicando in ragione della discrezionalità del giudice di merito nella compensazione delle spese, nei limiti del principio della soccombenza, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: così Cass. Ord. Sez. 2 n. 12697 , anno 2024, per la quale «[i]n tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse (Cass. Sez. I, 4 agosto 2017, n. 19613). Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti». 2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 3. Nulla si deve disporre sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale la pubblica amministrazione non ha svolto difese; 4. poiché il ricorso è deciso in conformità della proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. , va applicato – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il quarto comma dell’art. 96c.p.c., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende , di una somma di denaro (nella misura indicata in dispositivo) nei limiti di legge (non inferiore ad euro 500 e non superiore a euro 5.000. [OSCURATO:PERSONA]. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023, Rv. 668909 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023, Rv. 668850 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023, Rv. 669107 –01); 5. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 500 ,00, in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così de