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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 33411/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 6/- N Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un assegno bancario già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 25 febbraio 2016.

2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, PIERI Paolo, che ha poi presentato memoria integrativa insistendo per l'accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso, con cui si lamenta la mancata disapplicazione della recidiva con tutti i conseguenti effetti in ordine all'intervenuta estinzione per prescrizione del delitto, è inammissibile.

Il ricorrente non aveva articolato alcuno specifico motivo di appello in punto recidiva.

Al proposito, va ribadito che non sussiste alcuna connessione tra il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio ed il punto della sentenza relativo all'applicazione della recidiva in quanto il primo è volto a sollecitare l'uso del potere discrezionale del giudice alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in relazione ad una determinata configurazione del reato e delle sue circostanze, mentre il secondo riguarda una circostanza aggravante soggettiva (Sez. 2 - , Sentenza n. 28872 del 02/07/2020 Rv. 279673 — 01).

Peraltro, il ricorrente nemmeno si confronta con il contenuto della sentenza impugnata incorrendo nel vizio di aspecificità, da intendersi quale ulteriore profilo di inammissibilità.

3.1. La circostanza esclude anche la rilevanza del disposto dell'articolo 129 cod proc pen per come richiamato dal ricorrente nel secondo motivo.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] èstensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 6/- N Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un assegno bancario già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 25 febbraio 2016. 2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, PIERI Paolo, che ha poi presentato memoria integrativa insistendo per l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso, con cui si lamenta la mancata disapplicazione della recidiva con tutti i conseguenti effetti in ordine all'intervenuta estinzione per prescrizione del delitto, è inammissibile. Il ricorrente non aveva articolato alcuno specifico motivo di appello in punto recidiva. Al proposito, va ribadito che non sussiste alcuna connessione tra il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio ed il punto della sentenza relativo all'applicazione della recidiva in quanto il primo è volto a sollecitare l'uso del potere discrezionale del giudice alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in relazione ad una determinata configurazione del reato e delle sue circostanze, mentre il secondo riguarda una circostanza aggravante soggettiva (Sez. 2 - , Sentenza n. 28872 del 02/07/2020 Rv. 279673 — 01). Peraltro, il ricorrente nemmeno si confronta con il contenuto della sentenza impugnata incorrendo nel vizio di aspecificità, da intendersi quale ulteriore profilo di inammissibilità. 3.1. La circostanza esclude anche la rilevanza del disposto dell'articolo 129 cod proc pen per come richiamato dal ricorrente nel secondo motivo. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] èstensore Il
Sentenza Cassazione n. 33411/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris