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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 21251/2026

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TRIBUNALE di Pescaradato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] nell’unico motivo diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nellasostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche odenunziano vizio di motivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen. tra i reati oggetto della richiesta di unificazione, con rilievo decisivo, non solo il lasso ditempo intercorso tra i fatti (commessi tra il 18 marzo 2006 ed il 7 agosto 2007) ma anchel’assenza di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dallaconsumazione del primo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi.Secondo il Tribunale risulta invece più plausibile che i reati oggetto dlela richiesta diunificazione siano stati commessi dalla condannata, non in esecuzione di una previadeliberazione criminosa unitaria, bensì di una scelta di vita improntata alla violazione dellenorme penali.2.

Le censure del ricorrente, formulate in termini generici, sollecitano nella sostanza,una lettura alternativa degli elementi fattuali a cominciare dalla distanza cronologica,apprezzata dal Tribunale alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo,può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione,tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute.

E a tale canone dicomune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tuttoastrattamente la conducenza.3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di Pescaradato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] nell’unico motivo diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nellasostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche odenunziano vizio di motivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen. tra i reati oggetto della richiesta di unificazione, con rilievo decisivo, non solo il lasso ditempo intercorso tra i fatti (commessi tra il 18 marzo 2006 ed il 7 agosto 2007) ma anchel’assenza di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dallaconsumazione del primo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi.Secondo il Tribunale risulta invece più plausibile che i reati oggetto dlela richiesta diunificazione siano stati commessi dalla condannata, non in esecuzione di una previadeliberazione criminosa unitaria, bensì di una scelta di vita improntata alla violazione dellenorme penali.2. Le censure del ricorrente, formulate in termini generici, sollecitano nella sostanza,una lettura alternativa degli elementi fattuali a cominciare dalla distanza cronologica,apprezzata dal Tribunale alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo,può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione,tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone dicomune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tuttoastrattamente la conducenza.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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