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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 31961/2023

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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 16687-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o da ll’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difes o da gli A vvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – contro MINISTERO DELL’INTERNO e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio presso la sede dell’Istituto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrenti – e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con domicilio presso l’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale di appello n. 120del 2023, depositata il 21 febbraio2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrent e il 29 settembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la part e ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tranne che a favore del Procuratore Generale della Corte dei conti, trattandosi di parte solo in senso formale; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimitàin favore del controricorrente I.N.P.S. , che liquida in euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, ed in favore dei Ministeri controricorrenti, che liquida in euro 1.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 16687-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o da ll’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difes o da gli A vvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – contro MINISTERO DELL’INTERNO e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio presso la sede dell’Istituto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrenti – e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con domicilio presso l’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale di appello n. 120del 2023, depositata il 21 febbraio2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrent e il 29 settembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la part e ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tranne che a favore del Procuratore Generale della Corte dei conti, trattandosi di parte solo in senso formale; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimitàin favore del controricorrente I.N.P.S. , che liquida in euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, ed in favore dei Ministeri controricorrenti, che liquida in euro 1.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito
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