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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 17145/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dell'amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - intimato- avverso la sentenza n. 26-2021 della CORTE D'APPELLO di Napoli, depositata il 31.3.2021 e notificata in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 26- 2021, depositata il 31.3.2021, con cui è stato respinto il reclamo ex art. 18 l. fall.F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 11410/2021 Numero sezionale 3628/2022 proposto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza n. 65/2020 del Numero di raccolta generale 17145/2022Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva dichiarato il fallimento e aveva contestualmente dichiarato con decreto l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo del 16.12.2020; La Corte d’Appello - dopo aver ricordato che la reclamante aveva proposto un unico motivo di reclamo, incentrato sulla dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 9, 2 comma, e ss. del d.l. n. 23/2020, in combinato disposto con l’art. 4 della l. n. 742/1969 - ha in primo luogo ricostruito le vicende processuali e procedurali del concordato, evidenziando che: i) la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato, nel corso della procedura prefallimentare, una domanda di ammissione al concordato preventivo, onde evitare la dichiarazione di fallimento richiesta dal creditore istante, a seguito della quale il Tribunale aveva disposto la riunione tra le due procedure; ii) ammessa la società debitrice alla procedura di concordato preventivo con provvedimento ex art. 163 l. fall. del 10.12.2019, la [OSCURATO:SOCIETA]., nelle more del subprocedimento ex art. 173 l. fall. per la revoca del concordato, aveva depositato un’istanza ex art. 9, 2 comma, d.l. n. 23/2020 per la concessione del termine di 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato (attesi gli effetti della emergenza sanitaria); iii) che il Tribunale, con provvedimento del 25.5.2020, aveva concesso il termine di 90 giorni per il deposito di una nuova proposta e di un nuovo piano; iv) che quest’ultimi erano stati depositati solo in data 24.9.2020; v) che il Tribunale aveva pertanto ritenuto il deposito del piano e della proposta tardivi, perché intervenuto oltre il termine concesso, in quanto non soggetto alla sospensione feriale attesa la pendenza di un ricorso per fallimento, con la conseguenziale dichiarazione di inammissibilità della domanda concordataria e di fallimento della società debitrice; ha inoltre osservato che le doglianze proposte dalla società ricorrente non fossero fondate posto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l’applicabilità della sospensione feriale del termine di cui all’art. 161 l. fall. per la presentazione della proposta e del piano, a seguito della proposizione del ricorso per concordato preventivo “con riserva”, non è predicabile allorquando pende una domanda di fallimento a carico dell’imprenditore proponente la domanda di concordato e che medesimo ragionamento dovrebbe essere esteso anche al termine di cui all’art. 9 sopra citato, sempre che penda anche in tal caso domanda di fallimento; ha anche evidenziato che tale ricostruzione era peraltro coerente con i principi affermati da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 9935/2015) secondo i quali i rapporti tra il procedimento prefallimentare e quello di concordato si atteggiano in termini di conseguenzialità e di assorbimento; ha stigmatizzato come improprio il riferimento operato dalla reclamante F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 11410/2021 Numero sezionale 3628/2022 alla sospensione “straordinaria” di cui all’art. 83 d.l. n. 18/2020, posto che tale Numero di raccolta generale 17145/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 sospensione aveva riguardato il periodo limitato dal 9.3.2020 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], evidentemente precedente al provvedimento del tribunale concessivo del nuovo termine per la modifica del piano e della proposta; - che la controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso con il quale ha chiesto il rigetto dell’avverso ricorso; - che il fallimento, intimato, non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che la controricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO 1.che con il primo ed unico motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, 2 comma, e ss. del d.l. n. 23/2020, in combinato disposto con l’art. 4 della l. n. 742/969, sul rilievo che la corte di appello avrebbe errato nel ritenere non applicabile il periodo di sospensione feriale al termine previsto dall’art. 9 predetto, con conseguenziale illegittimità del provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato e della relativa dichiarazione di fallimento; - che il ricorso è in parte inammissibile ex art. 360bis c.p.c. e per altra manifestamente infondato e va pertanto rigettato nel suo complesso; - che, in ordine al primo profilo, come correttamente osservato anche dalla corte di appello partenopea, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che - allorquando il concordato preventivo con riserva sia stato proposto in pendenza di una istanza di fallimento - i termini concessi dal giudice per il deposito della proposta, del piano e della documentazione non sono soggetti alla sospensione feriale, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 742 del 1960 che, attraverso il richiamo all'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, la esclude per i procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca di fallimenti (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15435 del 13/06/2018); che, nell’arresto da ultimo citato, è stato infatti affermato verbatim “3.5.

Il motivo, peraltro, è anche infondato, in quanto trattandosi di domanda di concordato preventivo avanzata in pendenza di plurime istanze di fallimento pendenti nei confronti della medesima proponente, deve trovare applicazione la regola prevista dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, che attraverso il richiamo all'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, esclude la sospensione feriale per i procedimenti relativi alla "dichiarazione e revoca dei fallimenti".

Ora, è vero che secondo un fermo orientamento di questa Corte, ove nello stesso giudizio siano proposte più domande, una soggetta alla sospensione dei termini F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 11410/2021 Numero sezionale 3628/2022 Numero di raccolta generale 17145/2022 nel periodo feriale (a norma dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742) ed altra non Data pubblicazione 26/05/2022 soggetta a tale termine (a norma dell'art. 3 della stessa legge), tutta la causa è soggetta al regime della sospensione, stante l'impossibilità di configurare una duplicità di termini di impugnazione, del medesimo tipo, per una stessa sentenza e ad opera della stessa parte (Cass. 06/10/2006, n. 21572; Cass. 19/08/2003, n. 12115; Cass. 15/01/2003, n. 476; Cass. 07/08/2002, n. 11919; Cass. 29/05/1999, n. 5262; Cass. 27/06/1997, n. 5777; Cass. 06/05/1996, n. 4199).

Siffatto insegnamento, tuttavia, non è invocabile nel caso di riunione dei procedimenti concernenti l'istanza tesa alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore e la domanda di concordato preventivo proposta dal medesimo, avendo le Sezioni Unite di questa Corte già chiarito che tra i detti procedimenti riuniti ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza (Cass.

S.U. 15/05/2015, n. 9935).

Dunque, attesa l'evidenziata incompatibilità tra le domande in discussione, non è prefigurabile all'esito dei procedimenti riuniti una duplicità di termini per impugnare, poiché il tribunale, se accoglie la domanda dell'imprenditore, provvederà con decreto all'omologa del concordato preventivo, restando senz'altro assorbito l'esame delle istanze di fallimento; il che rende applicabili, per l'eventuale impugnazione, gli ordinari termini pure soggetti a sospensione feriale (si veda sul punto Cass. 04/02/2009 n. 2706).

Se, invece, il tribunale, comunque non addiviene ad una pronuncia positiva sulla proposta di concordato (per revocadell'ammissione, per sopravvenuta rinuncia alla domanda o per il suo rigetto in fase di omologa), dovendo allora pronunciarsi sulle istanze tese alla dichiarazione di fallimento del proponente, i termini per impugnare la relativa sentenza (ovvero il decreto di rigetto ex art. 22 l.fall.), restano pacificamente sottratti alla ridetta sospensione feriale.

3.6. Del resto, è evidente come le esigenze di celerità che sottendono alla scelta del legislatore di non sospendere i termini durante il periodo feriale, quando è in discussione una istanza di fallimento, permangano inalterate anche nell'ipotesi in cui, nell'ambito di un c.d.

"procedimento prefallimentare", si innesti una domanda di concordato preventivo con riserva del deposito della proposta e del piano, ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l.fall., poiché l'intero procedimento (in cui restano riunite le istanze di fallimento e la domanda di concordato) può definirsi ancora con una sentenza di fallimento dell'imprenditore che abbia avanzato la proposta concordataria.

Anche il legislatore urgente del 2012, come visto in precedenza, è stato ben consapevole della necessità di contenere i tempi di definizione del concordato preventivo con riserva, F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 11410/2021 Numero sezionale 3628/2022 Numero di raccolta generale 17145/2022 quando detta procedura si inserisca nella pendenza di una o più istanze diData pubblicazione 26/05/2022 fallimento nei confronti dell’imprenditore che abbia avanzato la domanda di concordato, avendo imposto in siffatte ipotesi -attraverso l'introduzione del ricordato decimo comma dell'art.161 l.fall. - la concessione di un primo termine sempre ridotto a sessanta giorni (in luogo di quello più elastico compreso tra sessanta e centoventi) per il deposito della proposta di concordato.

Dunque, deve concludersi che nel procedimento per concordato preventivo con riserva che sia stato riunito al procedimento prefallimentare pendente nei confronti del medesimo proponente, da un lato, i termini ex art. 161, comma sesto,I. fall. accordati per il deposito della proposta e del piano sono ex lege ridotti al massimo nella misura di centoventi giorni e, dall'altro, non trovando applicazione la sospensione feriale dei termini, gli stessi decorrono anche durante il periodo feriale”; -che risulta di immediata evidenza che il principio affermato da questa Corte nell’ipotesi di concordato con riserva, in tema di termini feriali, sia applicabile anche all’ipotesi del termine di cui al sopra citato art. 9, 2 comma, d.l. n. 23/2020 per la presentazione di una nuova proposta e di un nuovo piano di concordato preventivo, sempre che sia contemporaneamente pendente un’istanza di fallimento nei confronti dell’impresa già ammessa alla procedura pattizia, e ciò proprio in ragione del necessario richiamo alla regola prevista dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, che attraverso il richiamo all'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, esclude la sospensione feriale per i procedimenti relativi alla"dichiarazione e revoca dei fallimenti”; - che nessuna rilevanza assume invece il richiamo operato dalla reclamante all’art. 83, 3 comma, lett. a, del d.l. 18/2020, norma emergenziale dettata in relazione alla sospensione dei termini processuali per ragioni sanitarie, che non attiene alla diversa questione della sospensione feriale dei termini e che peraltro riguarda temporalmente il periodo precedente a quello della concessione da parte del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del termine di cui all’art. 9 sopra citato; - che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso. condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in € 7.200 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 11410/2021 Numero sezionale 3628/2022 Numero di raccolta generale 17145/2022 importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per Data pubblicazione 26/05/2022 cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 6 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dell'amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - intimato- avverso la sentenza n. 26-2021 della CORTE D'APPELLO di Napoli, depositata il 31.3.2021 e notificata in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 26- 2021, depositata il 31.3.2021, con cui è stato respinto il reclamo ex art. 18 l. fall.F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 11410/2021 Numero sezionale 3628/2022 proposto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza n. 65/2020 del Numero di raccolta generale 17145/2022Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva dichiarato il fallimento e aveva contestualmente dichiarato con decreto l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo del 16.12.2020; La Corte d’Appello - dopo aver ricordato che la reclamante aveva proposto un unico motivo di reclamo, incentrato sulla dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 9, 2 comma, e ss. del d.l. n. 23/2020, in combinato disposto con l’art. 4 della l. n. 742/1969 - ha in primo luogo ricostruito le vicende processuali e procedurali del concordato, evidenziando che: i) la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato, nel corso della procedura prefallimentare, una domanda di ammissione al concordato preventivo, onde evitare la dichiarazione di fallimento richiesta dal creditore istante, a seguito della quale il Tribunale aveva disposto la riunione tra le due procedure; ii) ammessa la società debitrice alla procedura di concordato preventivo con provvedimento ex art. 163 l. fall. del 10.12.2019, la [OSCURATO:SOCIETA]., nelle more del subprocedimento ex art. 173 l. fall. per la revoca del concordato, aveva depositato un’istanza ex art. 9, 2 comma, d.l. n. 23/2020 per la concessione del termine di 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato (attesi gli effetti della emergenza sanitaria); iii) che il Tribunale, con provvedimento del 25.5.2020, aveva concesso il termine di 90 giorni per il deposito di una nuova proposta e di un nuovo piano; iv) che quest’ultimi erano stati depositati solo in data 24.9.2020; v) che il Tribunale aveva pertanto ritenuto il deposito del piano e della proposta tardivi, perché intervenuto oltre il termine concesso, in quanto non soggetto alla sospensione feriale attesa la pendenza di un ricorso per fallimento, con la conseguenziale dichiarazione di inammissibilità della domanda concordataria e di fallimento della società debitrice; ha inoltre osservato che le doglianze proposte dalla società ricorrente non fossero fondate posto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l’applicabilità della sospensione feriale del termine di cui all’art. 161 l. fall. per la presentazione della proposta e del piano, a seguito della proposizione del ricorso per concordato preventivo “con riserva”, non è predicabile allorquando pende una domanda di fallimento a carico dell’imprenditore proponente la domanda di concordato e che medesimo ragionamento dovrebbe essere esteso anche al termine di cui all’art. 9 sopra citato, sempre che penda anche in tal caso domanda di fallimento; ha anche evidenziato che tale ricostruzione era peraltro coerente con i principi affermati da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 9935/2015) secondo i quali i rapporti tra il procedimento prefallimentare e quello di concordato si atteggiano in termini di conseguenzialità e di assorbimento; ha stigmatizzato come improprio il riferimento operato dalla reclamante F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 11410/2021 Numero sezionale 3628/2022 alla sospensione “straordinaria” di cui all’art. 83 d.l. n. 18/2020, posto che tale Numero di raccolta generale 17145/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 sospensione aveva riguardato il periodo limitato dal 9.3.2020 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], evidentemente precedente al provvedimento del tribunale concessivo del nuovo termine per la modifica del piano e della proposta; - che la controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso con il quale ha chiesto il rigetto dell’avverso ricorso; - che il fallimento, intimato, non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che la controricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO 1.che con il primo ed unico motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, 2 comma, e ss. del d.l. n. 23/2020, in combinato disposto con l’art. 4 della l. n. 742/969, sul rilievo che la corte di appello avrebbe errato nel ritenere non applicabile il periodo di sospensione feriale al termine previsto dall’art. 9 predetto, con conseguenziale illegittimità del provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato e della relativa dichiarazione di fallimento; - che il ricorso è in parte inammissibile ex art. 360bis c.p.c. e per altra manifestamente infondato e va pertanto rigettato nel suo complesso; - che, in ordine al primo profilo, come correttamente osservato anche dalla corte di appello partenopea, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che - allorquando il concordato preventivo con riserva sia stato proposto in pendenza di una istanza di fallimento - i termini concessi dal giudice per il deposito della proposta, del piano e della documentazione non sono soggetti alla sospensione feriale, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 742 del 1960 che, attraverso il richiamo all'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, la esclude per i procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca di fallimenti (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15435 del 13/06/2018); che, nell’arresto da ultimo citato, è stato infatti affermato verbatim “3.5. Il motivo, peraltro, è anche infondato, in quanto trattandosi di domanda di concordato preventivo avanzata in pendenza di plurime istanze di fallimento pendenti nei confronti della medesima proponente, deve trovare applicazione la regola prevista dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, che attraverso il richiamo all'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, esclude la sospensione feriale per i procedimenti relativi alla "dichiarazione e revoca dei fallimenti". Ora, è vero che secondo un fermo orientamento di questa Corte, ove nello stesso giudizio siano proposte più domande, una soggetta alla sospensione dei termini F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 11410/2021 Numero sezionale 3628/2022 Numero di raccolta generale 17145/2022 nel periodo feriale (a norma dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742) ed altra non Data pubblicazione 26/05/2022 soggetta a tale termine (a norma dell'art. 3 della stessa legge), tutta la causa è soggetta al regime della sospensione, stante l'impossibilità di configurare una duplicità di termini di impugnazione, del medesimo tipo, per una stessa sentenza e ad opera della stessa parte (Cass. 06/10/2006, n. 21572; Cass. 19/08/2003, n. 12115; Cass. 15/01/2003, n. 476; Cass. 07/08/2002, n. 11919; Cass. 29/05/1999, n. 5262; Cass. 27/06/1997, n. 5777; Cass. 06/05/1996, n. 4199). Siffatto insegnamento, tuttavia, non è invocabile nel caso di riunione dei procedimenti concernenti l'istanza tesa alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore e la domanda di concordato preventivo proposta dal medesimo, avendo le Sezioni Unite di questa Corte già chiarito che tra i detti procedimenti riuniti ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza (Cass. S.U. 15/05/2015, n. 9935). Dunque, attesa l'evidenziata incompatibilità tra le domande in discussione, non è prefigurabile all'esito dei procedimenti riuniti una duplicità di termini per impugnare, poiché il tribunale, se accoglie la domanda dell'imprenditore, provvederà con decreto all'omologa del concordato preventivo, restando senz'altro assorbito l'esame delle istanze di fallimento; il che rende applicabili, per l'eventuale impugnazione, gli ordinari termini pure soggetti a sospensione feriale (si veda sul punto Cass. 04/02/2009 n. 2706). Se, invece, il tribunale, comunque non addiviene ad una pronuncia positiva sulla proposta di concordato (per revocadell'ammissione, per sopravvenuta rinuncia alla domanda o per il suo rigetto in fase di omologa), dovendo allora pronunciarsi sulle istanze tese alla dichiarazione di fallimento del proponente, i termini per impugnare la relativa sentenza (ovvero il decreto di rigetto ex art. 22 l.fall.), restano pacificamente sottratti alla ridetta sospensione feriale. 3.6. Del resto, è evidente come le esigenze di celerità che sottendono alla scelta del legislatore di non sospendere i termini durante il periodo feriale, quando è in discussione una istanza di fallimento, permangano inalterate anche nell'ipotesi in cui, nell'ambito di un c.d. "procedimento prefallimentare", si innesti una domanda di concordato preventivo con riserva del deposito della proposta e del piano, ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l.fall., poiché l'intero procedimento (in cui restano riunite le istanze di fallimento e la domanda di concordato) può definirsi ancora con una sentenza di fallimento dell'imprenditore che abbia avanzato la proposta concordataria. Anche il legislatore urgente del 2012, come visto in precedenza, è stato ben consapevole della necessità di contenere i tempi di definizione del concordato preventivo con riserva, F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 11410/2021 Numero sezionale 3628/2022 Numero di raccolta generale 17145/2022 quando detta procedura si inserisca nella pendenza di una o più istanze diData pubblicazione 26/05/2022 fallimento nei confronti dell’imprenditore che abbia avanzato la domanda di concordato, avendo imposto in siffatte ipotesi -attraverso l'introduzione del ricordato decimo comma dell'art.161 l.fall. - la concessione di un primo termine sempre ridotto a sessanta giorni (in luogo di quello più elastico compreso tra sessanta e centoventi) per il deposito della proposta di concordato. Dunque, deve concludersi che nel procedimento per concordato preventivo con riserva che sia stato riunito al procedimento prefallimentare pendente nei confronti del medesimo proponente, da un lato, i termini ex art. 161, comma sesto,I. fall. accordati per il deposito della proposta e del piano sono ex lege ridotti al massimo nella misura di centoventi giorni e, dall'altro, non trovando applicazione la sospensione feriale dei termini, gli stessi decorrono anche durante il periodo feriale”; -che risulta di immediata evidenza che il principio affermato da questa Corte nell’ipotesi di concordato con riserva, in tema di termini feriali, sia applicabile anche all’ipotesi del termine di cui al sopra citato art. 9, 2 comma, d.l. n. 23/2020 per la presentazione di una nuova proposta e di un nuovo piano di concordato preventivo, sempre che sia contemporaneamente pendente un’istanza di fallimento nei confronti dell’impresa già ammessa alla procedura pattizia, e ciò proprio in ragione del necessario richiamo alla regola prevista dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, che attraverso il richiamo all'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, esclude la sospensione feriale per i procedimenti relativi alla"dichiarazione e revoca dei fallimenti”; - che nessuna rilevanza assume invece il richiamo operato dalla reclamante all’art. 83, 3 comma, lett. a, del d.l. 18/2020, norma emergenziale dettata in relazione alla sospensione dei termini processuali per ragioni sanitarie, che non attiene alla diversa questione della sospensione feriale dei termini e che peraltro riguarda temporalmente il periodo precedente a quello della concessione da parte del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del termine di cui all’art. 9 sopra citato; - che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso. condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in € 7.200 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 11410/2021 Numero sezionale 3628/2022 Numero di raccolta generale 17145/2022 importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per Data pubblicazione 26/05/2022 cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 6 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i