CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04054/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3259/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Trionfale n. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] edANTONINO PIACENTINI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del rispettivo Direttore pro tempore, rappresentatae difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale presso quest’ultima in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Lombardia n., depositata in data 6 luglio 2021. Udita la relazione svoltanella camera di consiglio del 26 gennaio 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso, affidato ad un solo motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia di cui all’epigrafe, che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bergamo, che aveva accolto i ricorsi riuniti della medesima Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] contribuente avverso gli avvisi d’accertamento relativi alle imposte Ires ,Irap ed Iva, di cui agli anni d’imposta 2014 e 2015. L’Amministrazione si è difesa con controricorso. Il consigliere delegato ha proposto la propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ . La contribuente ha prodotto istanza di fissazione dell’udienza exart. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ ., facendo presente di non volere rinunciare puramente e semplicemente al ricorso, poiché, nelle more, sono state presentate –una per ciascun accertamento oggetto del contenzioso – istanze di definizione delle liti pendenti, ex legge n.197 del 2 022, corrispondendo la prima rata degli importi dovuti, e di ciò notiziando la controparte Agenzia delle Entrate, e chiedendo quindi che sia dichiarata cessata la materia del contendere per effetto del condono fiscale,e non già per rinuncia al ricorso. Considerato che: 1.Preliminarmente va dato atto che la contribuente ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per definizione della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197, corredata di domanda di definizione agevolata della lite per le annualità qui controverse e di quietanza di versamento ddella prima rata delle somme dovute. I dati dedotti e documentati dalla contribuente in ordine al perfezionamento della totale definizione della controversia tributaria trovano riscontro nell’apposito elenco ( aggiornatoalla data del 13 ottobre 2023) da ultimo trasmesso a questa Corte dall’Agenzia delle entrate, in ottemperanza all’articolo 40, comma 3, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023 n. 411, dal quale non risulta intervenuto diniego del beneficio. Tanto premesso, ai sensi del comma 198 del ridetto art.1 della legge n. 197 del 2022, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo(come modificato dal d.l. 30 marzo 2003, convertito con modifiche nella leggen. 56 del 26 maggio 2023 ), presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, restando ex lege le spese a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizioai sensi dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022. Così