CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10908/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7080/2023depositata il 03/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheNumero registro generale 1436/2024Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 10908/2026Data pubblicazione 23/04/2026Monika [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio risarcitorio, a titolocontrattuale o aquiliano, [OSCURATO:PERSONA], allegando che:- aveva fatto installare in un immobile di sua proprietà un impiantoper la produzione di energia elettrica mediante conversionefotovoltaica e, ai sensi del d.lgs. n. 387 del 2003, era stataammessa dalla GSE, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alla tariffaincentivante ex art. 6 del Decreto Interministeriale del 19febbraio 2007;- aveva stipulato con GSE due convenzioni, una delle quali per ilriconoscimento del contributo spettante per l’energia prodotta,con una previsione d’incentivo di circa 75.000,00 euro;- con contratto preliminare si era impegnata a vendere l’immobile aTorresan, riservando per sé il diritto di ricevere dalla GSE ilcontributo derivante dalla convenzione nella misura di 75.000,00euro, cui Torresan aveva quindi rinunciato;- per attuare quanto previsto, le parti, a séguito della stipula delcontratto definitivo, avrebbero dovuto previamente effettuare lavoltura dell'utenza intestata all’alienante presso il gestore di reteelettrica locale ENEL, completando dal punto di vistaamministrativo il trasferimento determinato dalla compravenditaimmobiliare, e, successivamente, provvedere alla cessione delcredito residuo vantato nei confronti della GSE, di 59.233,39euro, mediante atto di retrocessione dello stesso da Torresan allavenditrice;- la volontà di pervenire alla retrocessione era stata confermatanella stipulata scrittura privata collegata all'atto dicompravendita;- stipulato l'atto di compravendita, il 3 novembre 2014, Torresan siera reso inadempiente, non effettuando la voltura dell’utenza eNumero registro generale 1436/2024Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 10908/2026Data pubblicazione 23/04/2026rifiutando di sottoscrivere le richieste di trasferimento di titolaritàpredisposte dalla deducente;- solo dopo sei mesi dall'avvenuta stipula, Torresan aveva attuatola voltura dell’utenza, ma si era poi rifiutato di sottoscrivere ilmodulo della GSE per il trasferimento amministrativo dellatitolarità dell'impianto;- nelle more GSE aveva comunicato all’intestataria [OSCURATO:PERSONA] lanecessità di adeguare l'impianto fotovoltaico entro il mese digiugno 2015, necessità riferita a Torresan;- solo il 2 novembre 2015 Torresan aveva fatto pervenire i modulinecessari per il trasferimento amministrativo della titolaritàdell'impianto, ma nel frattempo le convenzioni erano statesospese dall'ente gestore a causa del mancato adeguamentodello stesso, con conseguente impedimento all'erogazione degliincentivi e pari danno per [OSCURATO:PERSONA];Torresan resisteva allegando che:- con il contratto preliminare non si era in alcun modo obbligato acedere alla venditrice il credito per il contributo derivante dallaconvenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti, e taleobbligo non era stato previsto dal contratto definitivo;- l'art 4 della convenzione con GSE allegata al contratto dicompravendita aveva stabilito che la cessione dei crediti neiconfronti della suddetta società, vantati dalla originaria proprietàsarebbe potuta avvenire solo con atto pubblico o scrittura privataautenticata, con necessità di successiva comunicazione eaccettazione da parte di GSE, come non era avvenuto, né le partiavevano adeguato il prezzo di vendita in ragione di un taleinesistente obbligazione di retrocessione del credito dopol’acquisto del cespite;Numero registro generale 1436/2024Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 10908/2026Data pubblicazione 23/04/2026- [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dar corso agli adempimenti necessarial trasferimento amministrativo della titolarità dell'impianto e,pertanto, era l'attrice ad essersi resa inadempiente;- egli aveva infine provveduto ad adeguare l'impianto alla nuovadelibera, ma, posto quanto sopra, sarebbe spettato a Goldmanncompilare e firmare i moduli inviati dall’impresa che si eraoccupata dell'adeguamento e trasmetterli ad ENEL, che a suavolta avrebbe provveduto ad inviarli a GSE, consentendo ilperfezionarsi del procedimento amministrativo;- la perdita degli incentivi era dunque stata determinatadall'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA];il Tribunale rigettava la domanda osservando che:- nonostante il proprietario dell'impianto fotovoltaico fossedivenuto Torresan, ad essere parte della convenzione con GSErisultava ancora [OSCURATO:PERSONA], cui, infatti, si era rivolta la suddettasocietà per chiedere l'adeguamento dell'impianto;- [OSCURATO:PERSONA] non poteva quindi lamentare l’inadempimento dellascrittura privata del 3 novembre 2014, con la quale Torresan siera obbligato a retrocedere il credito alla controparte, nellaprescritta forma dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata,contestualmente o immediatamente dopo la compravenditaimmobiliare;- Torresan non poteva dunque essere considerato inadempienteall'obbligazione di ritrasferire un diritto di credito di cui non eramai divenuto titolare nel rapporto con la GSE;la Corte di appello riformava la decisione di prime cure ritenendo,per quanto ancora qui di utilità, che:- le deduzioni fattuali dell’originaria attrice erano dimostrate dalladocumentazione prodotta;Numero registro generale 1436/2024Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 10908/2026Data pubblicazione 23/04/2026- in specie, l’acquirente aveva effettuato la voltura dell’utenzapresso l’ENEL solo dopo sei mesi dalla compravenditaimmobiliare, e, soltanto all’esito di tale voltura, [OSCURATO:PERSONA] avevapotuto chiedere il cambio di titolarità anche presso GSE,scaricando dal portale i moduli per la richiesta di trasferimento dititolarità della convenzione, e trasmettendoli a Torresan, che perònon li aveva sottoscritti se non dopo una diffida, a distanza di unanno circa dalla vendita del cespite;- tale ritardo aveva inciso sull’adeguamento dell’impianto daeffettuarsi con accesso all’immobile di cui [OSCURATO:PERSONA] non avevapiù il materiale possesso, senza il quale non era stato possibileprocedere al cambio di titolarità amministrativo, sicché leconvenzioni erano state nelle more sospese;- soltanto a distanza di un ulteriore anno, [OSCURATO:PERSONA] avevaricevuto, dalla società che aveva adeguato l’impianto, latrasmissione dei moduli da firmare per l’attestazionedell’avvenuto adeguamento, che la venditrice non aveva potutosottoscrivere non avendo più la disponibilità del bene alienato;- [OSCURATO:PERSONA] si era quindi adoperata per predisporre una nuovadichiarazione a firma però di entrambi i soggetti, venditrice ecompratore, dichiarazione mai firmata da Torresan;- la cessione dei crediti pattuita nell’accordo a margine delcontratto definitivo di vendita presupponeva il cambio di titolaritàe doveva essere perfezionata secondo la procedura prevista daGSE, ragion per cui non poteva avvenire con il rogito dicompravendita, tanto che il notaio aveva predisposto la bozzasulla scorta del modello standard della società GSE;- Torresan aveva sottoscritto due scritture private nondisconosciute, una, del 28 luglio 2014, precedente quella amargine del coevo contratto definitivo di vendita, con cui si eraNumero registro generale 1436/2024Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 10908/2026Data pubblicazione 23/04/2026obbligato alla cessione del credito, cui era corrisposta unasovrapponibile riduzione del prezzo di acquisito del beneimmobile, nella misura di 80.000,00 euro, mai altrimenti spiegatadall’originario convenuto;- in altri termini, il contratto di vendita definitivo, con cui eranostati trasferiti anche i diritti connessi al bene, non menzionava laretrocessione del credito che lo presupponeva, e avrebbe dovutopoi formalizzarsi come richiesto da GSE;- la scrittura privata non autenticata con cui Torresan si eraimpegnato a retrocedere il credito relativo all’impianto di cuiaveva acquisito la titolarità reale, non rispettava la forma previstadalla convenzione tra [OSCURATO:PERSONA] e GSE, ma restava valido edefficace tra le parti cedente e cessionario, sicché la sommaresidua dovuta, come da prospetto prodotto dall’originaria attricerimasto incontestato, era dovuta perché perduta perinadempimento del compratore, il quale non aveva fatto pertempo quanto poteva e doveva per consentire la retrocessionedel corrispondente credito;avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tre motivi;resiste con controricorso, illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA].Rilevato checon il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1351, 1352, cod. civ., 113, 115, 116, cod. proc. civ., poiché laCorte di appello avrebbe errato mancando in particolare di considerareche:- la scrittura privata non autenticata del 3 novembre 2014 nonpoteva ritenersi contratto preliminare di cessione del creditopoiché: mancava della forma prevista dalla richiamataconvenzione tra [OSCURATO:PERSONA] e GSE, e pertanto necessaria anche alNumero registro generale 1436/2024Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 10908/2026Data pubblicazione 23/04/2026preliminare; mancava degli elementi essenziali come la data deldefinitivo e il prezzo; mancava delle cause tassative, difinanziamento ovvero operazione finanziaria o compensazione oliberalità, ammesse per la cessione dei crediti imposte dall’art.69, r.d. n. 2440 del 1923, richiamato nella menzionataconvenzione;- non essendo stato compiutamente trasferito il credito verso GSE,il deducente non poteva retrocederlo;- e non essendo stata percepita la corrispondente somma dalcompratore del cespite e dell’impianto, non vi era neppure undanno per la venditrice;con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1218, 1223, 1227, 2697, 2729, cod. civ., 115, 116, cod. proc.civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando in particolare diconsiderare che:- non vi era stata alcuna prova della somma accordata comedanno, corrispondente a un asserito residuo credito oggetto dellapretesa cessione non perfezionata nei confronti di GSE anche colconcorso colposo della venditrice, essendo stato per un versocontestato, il suddetto credito, in via assorbente nell’an e,dunque, anche nel quantum, e per altro verso supportato solo daun inidoneo prospetto di parte;- il credito era comunque futuro e incerto, perché legato allaproduzione elettrica nel corso degli anni, fermo restando che lanormativa speciale sulla cessione in massa di crediti futuri ponevaun limite temporale di 24 mesi, non valutato;con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbeomesso l’esame di un fatto decisivo e discusso rappresentato dalsuperamento, col contratto definitivo che della cessione del credito inNumero registro generale 1436/2024Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 10908/2026Data pubblicazione 23/04/2026parola non faceva alcuna menzione, di ogni precedente pattuizione sulpunto, peraltro priva della forma necessaria e incomprensibilmente nonriprodotta nel rogito che sarebbe stato idoneo a quel fine, fermo restandoche se il credito si doveva ritenere trasferito al deducente, allora ilmancato perfezionamento nei confronti di GSE dalla controparte dellarelativa convenzione, ossia la venditrice, escludeva un inadempimentoimputabile in capo al compratore, mentre se il credito stesso si dovevaritenere non trasferito allora non era possibile, per il compratore delcespite cui era relativa l’utenza, alcuna retrocessione, sicché il contrattodefinitivo coerentemente non aveva fatto alcuna menzione di quella,laddove il deducente aveva contestato che vi fosse stata alcuna correlatariduzione del prezzo, come da comparsa di costituzione in appello.Considerato chepreliminarmente deve darsi atto che la difesa del ricorrente, comeda deposito dell’11 febbraio 2026, ha dichiarato e documentato la mortedel proprio assistito chiedendo, previa notifica a controparte,dell’interruzione processuale;questa Corte ha da sempre ribadito che nel giudizio di cassazione, lamorte della parte non determina l’interruzione del processo, in quantosoggetto al riguardo ad impulso officioso, mentre solo la morte dell'unicodifensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell'adunanzaovvero udienza, attestata dalla relata di comunicazione del relativo avviso,determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone ulteriorecomunicazione alla parte personalmente per consentirle di provvedere allanomina di un nuovo difensore, atteso che tale evento incidenegativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità delcontraddittorio, la cui inviolabilità dev’essere garantita nel giudizio dilegittimità in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di meritosecondo i principî del giusto processo, fermo restando che ove la parte,una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda allaNumero registro generale 1436/2024Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 10908/2026Data pubblicazione 23/04/2026nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiteraregli adempimenti in parola (Cass., 13/12/2025, n. 32552, che inmotivazione, sul secondo e comparativo profilo, menziona Cass., Sez. U.,13/01/2006, n. 477, Cass., Sez. U., 23/01/2006, n. 1206, Cass.,08/04/2020, n. 7751, Cass., 28/04/2023, n. 11300, specie pag. 4; sulprimo profilo, la nomofilachia è pluridecennale, ed esemplificabile conCass., 30/12/1971, n. 3774);nel merito cassatorio vale ciò che segue;il primo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;va sùbito chiarito che non vi è alcuna violazione degli artt. 1351 e1352, cod. civ.;del primo perché la particolare forma scritta notarile o con scritturaprivata autenticata, prevista per la cessione del credito, come dedotto,dalla convenzione tra GSE – s.p.a. ovvero, come pacifico, personagiuridica privata (sebbene interamente partecipata dallo Stato) – eGoldmann, non è, dunque, imposta dalla legge, bensì pattiziamenteregolata, come tale allegata infatti dalla difesa ricorrente la cui censura,quale formulata, non ha pertanto, sotto tale profilo, fondamento;non vi è violazione dell’art. 1352, cod. civ., poiché pur assumendoche le parti avessero inteso imporre la forma del rogito o della scritturaautenticata per la cessione, con contratto definitivo, del credito inquestione, ciò non avrebbe potuto implicare la necessità della medesimaforma per il contratto preliminare di cessione del credito quale accertatodalla Corte di merito;nel contempo, quanto all’allegata mancanza degli elementi essenzialiper la configurabilità del contratto, in specie la data e il prezzo, il motivoinnanzi tutto vìola l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., poiché non riporta néillustra specificatamente l’esatto contenuto del negozio, che non a caso laparte riporta, all’art. 4, nel suo tenore letterale (pag. 30 delNumero registro generale 1436/2024Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 10908/2026Data pubblicazione 23/04/2026controricorso), sottolineando che richiamava, in punto di prezzo, lacollegata compravendita rogata nel medesimo giorno;ne consegue ulteriormente che la censura, parte qua, elude laragione decisoria consistente nell’accertamento, fattuale, proprio delCollegio di merito, del collegamento negoziale e, dunque,dell’individuazione del prezzo a scomputo riduttivo di quellodell’alienazione del cespite di riferimento, su cui difatti la Cortedistrettuale rimarca la mancata spiegazione alternativa da partedell’odierno ricorrente allora appellato;per ciò che concerne la mancanza della data per il contrattodefinitivo, si tratta di elemento non essenziale alla validità contrattuale, esuscettibile di individuazione alternativa anche giudiziale secondo ladisciplina generale delle obbligazioni, di cui all’art. 1183 cod. civ.;quanto alla mancanza di una delle cause asseritamente tassativepreviste per la cessione nel “modello di cessione del credito” previsto daGSE (doc. F, allegato 3 di parte ricorrente), si tratta di allegazione nonriferita ad alcuna previsione legale ma a un mero schema contrattuale, ese ne trae una conclusione che, inoltre, non si deduce quando svolta nellefasi di merito, la quale avrebbe implicato un accertamento anche fattualesulla possibilità che si ritenesse richiamata dalla volontà delle parti di cuialla scrittura del 3 novembre 2014 (cfr., di recente edesemplificativamente, Cass., 11/02/2025, n. 3473, in cui è stato ribaditoche, qualora una questione giuridica implicante un accertamento di fattonon risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che la propongain sede di legittimità, per non incorrere nell'inammissibilità per novità dellacensura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzionedella questione dinanzi al giudice di merito, ma anche d’indicare in qualecontrollare la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare la censurastessa);Numero registro generale 1436/2024Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 10908/2026Data pubblicazione 23/04/2026sul punto, gradatamente, si osserva che la difesa ricorrente finisceper non misurarsi compiutamente con la ragione decisoria secondo cui ilcontratto preliminare di cessione del credito pur senza le forme previstedalla convenzione con GSE e alla stessa conclusivamente inopponibile,restava valido tra le parti: la censura, non riuscendo a palesare altrimentiun’invalidità di quel preliminare, non intacca idoneamente questa ratio;nella restante parte il motivo assume che Torresan non era divenutotitolare del credito, ma elude anche in tal caso la ratio decidendi, poiché laCorte di appello ha ritenuto trasferito l’immobile e l’impianto fotovoltaicosotteso all’incentivo, «con i conseguenti diritti e obblighi in capo alTorresan, subentrato nella posizione di [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 15), e assuntal’obbligazione di (ri)trasferire il solo credito, non l’impianto correlato, allavenditrice, obbligazione rispetto alla quale il compratore era statoinadempiente, come descritto in parte narrativa, determinando la perdita,per l’alienante medesima, degli incentivi stessi;il secondo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;la Corte di appello ha ritenuto provato il quantum in relazione a unprospetto ricostruttivo, che parte controricorrente afferma essere statoevinto dagli elaborati GSE, non contestato puntualmente;la difesa in questa sede istante sostiene che la contestazione erastata in via assorbente sull’an, e l’atto, in quanto di parte, era inidoneoalla prova;la contestazione sul se del credito non implica in alcun modo quellaspecifica sulla sua misura, trattandosi di profili logicamente prima chegiuridicamente diversi (cfr. già Cass., 06/12/2017, n. 29236, Cass.,18/05/2015, n. 10116, che, con portata sistematica ulteriore rispettoall’ambiente processuale giuslavoristico, ricorda come Cass., Sez. U.,23/01/2002, n. 761, richiamata dalla difesa ricorrente, chiarì come laprima contestazione non è incompatibile con il rilievo del difetto dellaNumero registro generale 1436/2024Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 10908/2026Data pubblicazione 23/04/2026seconda quando, a tale ultimo riguardo, vengano in questione fatti nonincompatibili con la contestazione dell’an);la circostanza, poi, che si trattava d’incentivo legato alla produzioneelettrica futura non esclude l’accertamento presuntivo fattuale del danno,legittimamente svolto dalla Corte di merito nell’ambito del suo propriosindacato;va rimarcato che il richiamo alla legislazione in tema di “cessione inmassa di crediti futuri” non è comprensibile né spiegato come possarilevare nella diversa fattispecie, fermo che non potrebbe avere alcunrilievo in termini di ermeneutica fattuale negoziale poiché, in tal caso,avrebbe dovuto dimostrarsi, come sopra chiarito, quando, in ipotesi, fossestata svolta tale allegazione davanti ai giudici di merito;in alcun modo, infine, è illustrato nel motivo perché dovrebberilevare il concorso colposo del creditore: nel ricorso si afferma (pag. 5)che, in primo grado, si erano dedotte le mancanze di [OSCURATO:PERSONA] negliadempimenti amministrativi, ma, come sopra visto, l’affermazioneconfligge con la ricostruzione, anche in fatto, dei giudici di merito in ordineal subentro di Torresan nelle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] in uno alle decisivemancanze dello stesso nell’eseguire le volture e gli altri adempimentinecessari alla tempestiva retrocessione delle spettanze d’incentivo;il terzo motivo è manifestamente infondato;la Corte territoriale ha pienamente esaminato il fatto che nelcontratto definitivo notarile di vendita immobiliare non era statadisciplinata la cessione, perché si trattava, nella ricostruzione fatta, discrittura collegata, e di obbligazione da rendere anch’essa definitiva unavolta stipulato quel rogito, proprio perché presupponeva la traslazionedella proprietà dell’impianto con subentro nei relativi diritti e obblighi;il resto della censura, evidentemente, continua ad evitare dimisurarsi con tale ragione decisoria;Numero registro generale 1436/2024Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 10908/2026Data pubblicazione 23/04/2026è opportuno ancora evidenziare che, nella parte conclusiva, il motivoreitera la mescolata prospettazione per cui si sarebbe contestatal’allegazione della riduzione del prezzo di vendita in ragionedell’obbligazione di retrocessione del credito, ma lo si fa riferendo unacontestazione platealmente generica;spese secondo soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusionedelle spese processuali di parte controricorrente liquidate in 6.000,00euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessorilegali.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/03/2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]