CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 13891/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna del 27 novembre 2023, emessa dal Tribunale di Parma, che ha proceduto in assenza dell'imputato, detenuto e rinunciante a comparire. La causa di inammissibilità rilevata dalla Corte territoriale è quella codificata dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114, che sancivala necessità che, unitamente all'atto di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputato giudicato in assenza, sia depositato - a pena di inammissibilità - specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza. La Corte di appello - in applicazione del principio tempus regit actum - ha ritenuto inapplicabili al caso in esame le modifiche apportate al testo dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. con la citata legge n. 114/2024. 2. Il ricorrente impugna l'ordinanza indicata in epigrafe, proponendo un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge processuale penale e, segnatamente, dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. 3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, poiché manifestamente infondato. 4. Il procedimento è stato deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge processuale: l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., evocato dalla Corte territoriale, non è applicabile ai casi in cui l'imputato sia detenuto (stato detentivo che, noto al giudice di primo grado, era persistente al momento della pubblicazione della sentenza e del deposito dell'atto di impugnazione). In ogni caso, l'applicazione nel caso in esame del principio tempus regit actum si pone in contrasto con altri principi - quello del favor impugnationis e del favor rei - che informano tutto l'ordinamento penale. 3. Dagli atti - cui la Corte ha accesso diretto, in ragione del tipo di vizio dedotto (per tutte, cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) - emerge quanto segue: (i) l'imputato è stato giudicato in assenza, ai sensi dell'art. 420-bis, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo egli espressamente rinunciato a comparire, pur essendo detenuto; (ii) il Tribunale di Parma, in data 27 novembre 2023, ha emesso sentenza di condanna, all'esito del giudizio celebrato in assenza; (iii) nel vigore dell'art. 581 cod. proc. pen. nella formulazione 2previgente alle modificazioni apportate dall' art. 2, comma 1, lett. o), legge n. 114/2024, cit., l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, nella qualità di difensore di fiducia dell'imputato, all'epoca ancora detenuto; (iv) unitamente all'atto di appello non è stato depositato lo specifico mandato ad impugnare, né l'elezione di domicilio. 4. Secondo il provvedimento impugnato, l'inammissibilità dell'atto di appello è conseguenza del mancato deposito, in uno con l'impugnazione, dello specifico mandato ad impugnare e dell'elezione di domicilio da parte del difensore dell'impugnante. Si trattava di adempimento prescritto a pena di inammissibilità per ogni ipotesi di impugnazione proposta nell'interesse di imputati nei confronti dei quali si fosse proceduto in assenza. A seguito delle modifiche apportate dall'art. 2, legge n. 114/2024, cit. tale adempimento è oggi imposto a pena di inammissibilità nei soli casi di imputato giudicato in assenza, con appello proposto dal difensore di ufficio. 5. Nel modificare il testo dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., la legge n. 114/2024 non ha dettato disposizioni di carattere transitorio. Nel caso in esame, si discorre «delle modalità di compimento di un atto processuale che, come l'atto d'impugnazione, considerato isolatamente e nel suo aspetto formale (...), [ha] effetti istantanei, che si esauriscono senza residui nel suo puntuale compimento»; sicché, deve aversi riguardo alla disciplina vigente al momento del compimento dell'atto stesso, in applicazione del principio di cui all'art. 11 preleggi (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287855 - 01, considerato in diritto n. 7). 5.1. Da ciò discende che il vaglio di ammissibilità dell'impugnazione è stato correttamente effettuato dalla Corte di appello alla luce della previgente formulazione del testo dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. La declaratoria di inammissibilità dell'appello risulta dunque conforme alla legge processuale applicabile al caso in esame (in termini, Sez. 5, n. 23680 del 06/06/2025, Pino, Rv. 288203 - 01; conf. Sez. 4, n. 14453 del 04/02/2025, Vacaru, Rv. 287973 - 01). 5.2. Nel ricorso si sostiene che lo stato di detenzione dell'imputato avrebbe però reso superflui gli adempimenti formali altrimenti prescritti e sottrarrebbe - anche in nome del favor impugnationis - il caso del ricorrente dal perimetro applicativo dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. A supporto della tesi, nel ricorso si evocano alcuni precedenti di questa Corte (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, Toure, Rv. 285029; Sez. 2, n. 51273 del 10/11/2023, Savoia, Rv. 285546; Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021). 3L'evocazione di tale orientamento giurisprudenziale, tuttavia, non è pertinente per due ragioni. Da un lato, perché esso si formato su una diversa fattispecie processuale. Dall'altro lato, perché la ratio decidendi che informa l'orientamento evocato è diversa; le decisioni richiamate dal ricorrente hanno ritenuto non applicabile la sanzione di inammissibilità per il caso di mancata allegazione della dichiarazione di domicilio all'impugnazione proposta dall'imputato detenuto per una decisiva ragione: detto adempimento processuale era esplicitamente prescritto «ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio»; adempimento che - per il caso di imputato detenuto - si rivela superfluo, in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere comunque alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto. 6. Ne discende, conclusivamente, che la tesi sostenuta nel ricorso si rivela manifestamente infondata. Il ricorso è dunque inammissibile. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Dichiara i P.Q.MGiorgi elbo [OSCURATO:PERSONA] 16 APR 2026 o [OSCURATO:PERSONA] GitTDTZTAR ep» Dott.ssa 4