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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12509/2026

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dita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la condanna alla pena di anni due e mesi uno di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (artt. 337 cod. pen.) e porto di un coltello (art. 4.

L n. 110 del 1975), commessi il 15 febbraio 2024.

L'imputato, alla guida di un'autovettura, non si fermava all'alt della Polizia e si dava alla fuga,attraversando più volte incroci a semaforo rosso acceso e percorrendo contromano un tratto dell'autostrada, in cui erano state unificate le due corsie per la presenza di lavori, mettendo, così, a repentaglio la incolumità degli altri utenti della strada e quella degli agenti di Polizia postisi all'inseguimento.

2. Con i motivi di ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], denuncia:

2.1. La nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c.) cod. proc. pen.), perché l'imputato non aveva ricevuto, trovandosi detenuto, la citazione a giudizio in appello, omissione non deducibile dal difensore che non aveva avuto contatti con l'imputato.

2.2. Erronea applicazione della legge penale (art. 337 cod. pen.) nella individuazione dell'elemento costitutivo del reato che, ai fini della integrazione del reato di resistenza mediante fuga, richiede la sussistenza di un concreto pericolo per l'incolumità degli altri utenti della strada, nel caso insussistente, per come si evince dalle dichiarazioni rese dal verbalizzante, ispettore D'Amico (pagg. 4 e 5 del relativo verbale), travisate dalla Corte di appello dalle quali emerge il comportamento prudente dello [OSCURATO:PERSONA], con conseguente travisamento del fatto.

2.3. motivazione apparente (artt. 125 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen.) nel diniego di applicazione delle circostanze attenuante generiche, motivato dal mero giudizio di congruità della pena irrogata [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2. Sono manifestamente infondati i motivi in rito.

2.1. Dagli atti processuali, esaminabili dal Collegio in ragione dell'eccezione proposta dal difensore, risulta che il ricorrente, sottoposto a divieto di dimora, era difeso di fiducia dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] al quale, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., era stato notificato il decreto di citazione a giudizio di appello dell'imputato e che nel corso dell'udienza del 14 maggio 2025, alla quale era presente, non proponeva alcuna eccezione in merito alla costituzione del rapporto processuale con l'imputato tanto che lo [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato assente.

La notifica al difensore di fiducia era stata, infatti, regolarmente eseguita poiché l'imputato non veniva trovato presso l'abitazione, ove l'ufficiale giudiziario dava atto di non averlo trovato al momento della notifica, sebbene l'imputato avesse dichiarato domicilio presso la sua abitazione, dove conservava la residenza 2anche al momento della notifica ma rivelatosi inidoneo ai fini della notifica personale all'imputato.

Il difensore richiama nel ricorso principi, in materia di nullità della notifica e della sua deducibilità, che si applicano a situazioni diverse da quella in esame poiché, invece, l'Impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità (Sez. 6, n. 52174 del 06/10/2017, Martinuzzi, Rv. 271560- 01).

La notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod. proc. pen. non determina nullità derivante dall'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio nel domicilio che questi aveva dichiarato e rivelatosi inidoneo, per scelta dell'imputato stesso tenuto a comunicare all'autorità giudiziaria eventuali modifiche.

2.2. Del tutto indimostrato è lo stato di detenzione dello [OSCURATO:PERSONA] al momento della notifica del decreto di citazione a giudizio né risulta che tale status, se sussistente, sia stato portato a conoscenza del giudice al momento della costituzione del rapporto processuale.

Deve, pertanto, trovare applicazione in materia il principio enunciato dalle Sezioni Unite secondo cui la disciplina in materia di notifica personale all'imputato detenuto si applica anche all'imputato detenuto per altra causa qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti (cfr. Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 - 01).

2. Il secondo motivo, che denuncia il travisamento della prova dichiarativa riveniente dalle dichiarazioni rese dall'ispettore D'Amico, con riferimento alla condotta di guida dell'imputato, è indeducibile e, comunque, generico e manifestamente infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La, Rv. 269217 - 01).

Rileva il Collegio che, invece, nel caso in esame, entrambe le sentenze hanno esaminato, con valutazioni condivise, le dichiarazioni rese dai verbalizzanti e, a 3pag. 7 della sentenza impugnata, proprio le dichiarazioni dell'ispettore D'Amico, richiamate dal ricorrente che ne ha estrapolato solo alcuni passaggi.

Questi, contrastando la tesi difensiva di una condotta "prudente" tenuta dall'imputato durante la fuga, dopo che già gli era stato intimato l'alt, riferiva che, ad uno dei semafori lo [OSCURATO:PERSONA] aveva attraversato con segnale rosso acceso, mentre era in transito un'altra automobile che aveva via libera, con semaforo verde, rischiando di tamponarla.

Né tale condotta aveva esaurito la pericolosità della condotta di guida dell'imputato che aveva percorso contromano un tratto dell'autostrada, in cui i veicoli dovevano procedere nel doppio senso di marcia su unica carreggiata, per la presenza di lavori in corso, creando il rischio di collisione frontale con altri autoveicoli.

La Corte di appello, nel valutare la linea difensiva dell'imputato secondo il quale non si era determinata una situazione di pericolo per gli inseguitori e per gli altri utenti della strada, ha affermato che la condotta minacciosa o violenta dell'agente, idonea ad integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale, può essere desunta anche da elementi potenziali, quali la velocità dei veicolo e la natura delle manovre compiute, indipendentemente dalla presenza degli altri utenti della strada ma, in concreto, ha valorizzato la situazione di pericolo creato dall'imputato nell'attraversamento con il segnalo di rosso acceso o nel percorrere contromano un tratto autostradale.

La Corte di appello ha fatto, dunque, coerente applicazione al caso in esame della giurisprudenza di legittimità secondo cui nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza consiste in un comportamento idoneo ad opporsi, in maniera concreta ed efficace, all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, sicché deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un'autovettura, anziché fermarsi all'alt intimatogli dagli agenti della Polizia, si dia alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l'inseguimento, ponga in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo (Sez. 6, n. 31716 del 08/04/2003, Laraspata, Rv. 226251 - 01).

3. Il motivo di ricorso sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato.

La mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, rimessa, come noto, all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, è sottratta a scrutinio di legittimità quando risulti sorretta, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione poiché i giudici di appello hanno non solo richiamato il giudizio di congruità della pena espresso nella sentenza di primo grado quale desumibile dalla consistente gravità della condotta 4realizzata, ma, calibrando la loro valutazione anche sulla capacità a delinquere dell'imputato, ne hanno sottolineato i "notevoli" precedenti penali inferendo, quindi, da tali elementi la carenza di elementi sintomatici di una prognosi favorevole di non recidivanza.

La Corte di merito ha, dunque, fatto corretta applicazione dei criteri guida del potere discrezionale del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio dandone conto con adeguata motivazione, tutt'altro che apparente. 5.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo tenuto conto della colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] C 2APR 2026 IL 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la condanna alla pena di anni due e mesi uno di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (artt. 337 cod. pen.) e porto di un coltello (art. 4. L n. 110 del 1975), commessi il 15 febbraio 2024. L'imputato, alla guida di un'autovettura, non si fermava all'alt della Polizia e si dava alla fuga,attraversando più volte incroci a semaforo rosso acceso e percorrendo contromano un tratto dell'autostrada, in cui erano state unificate le due corsie per la presenza di lavori, mettendo, così, a repentaglio la incolumità degli altri utenti della strada e quella degli agenti di Polizia postisi all'inseguimento. 2. Con i motivi di ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], denuncia: 2.1. La nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c.) cod. proc. pen.), perché l'imputato non aveva ricevuto, trovandosi detenuto, la citazione a giudizio in appello, omissione non deducibile dal difensore che non aveva avuto contatti con l'imputato. 2.2. Erronea applicazione della legge penale (art. 337 cod. pen.) nella individuazione dell'elemento costitutivo del reato che, ai fini della integrazione del reato di resistenza mediante fuga, richiede la sussistenza di un concreto pericolo per l'incolumità degli altri utenti della strada, nel caso insussistente, per come si evince dalle dichiarazioni rese dal verbalizzante, ispettore D'Amico (pagg. 4 e 5 del relativo verbale), travisate dalla Corte di appello dalle quali emerge il comportamento prudente dello [OSCURATO:PERSONA], con conseguente travisamento del fatto. 2.3. motivazione apparente (artt. 125 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen.) nel diniego di applicazione delle circostanze attenuante generiche, motivato dal mero giudizio di congruità della pena irrogata [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. Sono manifestamente infondati i motivi in rito. 2.1. Dagli atti processuali, esaminabili dal Collegio in ragione dell'eccezione proposta dal difensore, risulta che il ricorrente, sottoposto a divieto di dimora, era difeso di fiducia dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] al quale, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., era stato notificato il decreto di citazione a giudizio di appello dell'imputato e che nel corso dell'udienza del 14 maggio 2025, alla quale era presente, non proponeva alcuna eccezione in merito alla costituzione del rapporto processuale con l'imputato tanto che lo [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato assente. La notifica al difensore di fiducia era stata, infatti, regolarmente eseguita poiché l'imputato non veniva trovato presso l'abitazione, ove l'ufficiale giudiziario dava atto di non averlo trovato al momento della notifica, sebbene l'imputato avesse dichiarato domicilio presso la sua abitazione, dove conservava la residenza 2anche al momento della notifica ma rivelatosi inidoneo ai fini della notifica personale all'imputato. Il difensore richiama nel ricorso principi, in materia di nullità della notifica e della sua deducibilità, che si applicano a situazioni diverse da quella in esame poiché, invece, l'Impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità (Sez. 6, n. 52174 del 06/10/2017, Martinuzzi, Rv. 271560- 01). La notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod. proc. pen. non determina nullità derivante dall'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio nel domicilio che questi aveva dichiarato e rivelatosi inidoneo, per scelta dell'imputato stesso tenuto a comunicare all'autorità giudiziaria eventuali modifiche. 2.2. Del tutto indimostrato è lo stato di detenzione dello [OSCURATO:PERSONA] al momento della notifica del decreto di citazione a giudizio né risulta che tale status, se sussistente, sia stato portato a conoscenza del giudice al momento della costituzione del rapporto processuale. Deve, pertanto, trovare applicazione in materia il principio enunciato dalle Sezioni Unite secondo cui la disciplina in materia di notifica personale all'imputato detenuto si applica anche all'imputato detenuto per altra causa qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti (cfr. Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 - 01). 2. Il secondo motivo, che denuncia il travisamento della prova dichiarativa riveniente dalle dichiarazioni rese dall'ispettore D'Amico, con riferimento alla condotta di guida dell'imputato, è indeducibile e, comunque, generico e manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La, Rv. 269217 - 01). Rileva il Collegio che, invece, nel caso in esame, entrambe le sentenze hanno esaminato, con valutazioni condivise, le dichiarazioni rese dai verbalizzanti e, a 3pag. 7 della sentenza impugnata, proprio le dichiarazioni dell'ispettore D'Amico, richiamate dal ricorrente che ne ha estrapolato solo alcuni passaggi. Questi, contrastando la tesi difensiva di una condotta "prudente" tenuta dall'imputato durante la fuga, dopo che già gli era stato intimato l'alt, riferiva che, ad uno dei semafori lo [OSCURATO:PERSONA] aveva attraversato con segnale rosso acceso, mentre era in transito un'altra automobile che aveva via libera, con semaforo verde, rischiando di tamponarla. Né tale condotta aveva esaurito la pericolosità della condotta di guida dell'imputato che aveva percorso contromano un tratto dell'autostrada, in cui i veicoli dovevano procedere nel doppio senso di marcia su unica carreggiata, per la presenza di lavori in corso, creando il rischio di collisione frontale con altri autoveicoli. La Corte di appello, nel valutare la linea difensiva dell'imputato secondo il quale non si era determinata una situazione di pericolo per gli inseguitori e per gli altri utenti della strada, ha affermato che la condotta minacciosa o violenta dell'agente, idonea ad integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale, può essere desunta anche da elementi potenziali, quali la velocità dei veicolo e la natura delle manovre compiute, indipendentemente dalla presenza degli altri utenti della strada ma, in concreto, ha valorizzato la situazione di pericolo creato dall'imputato nell'attraversamento con il segnalo di rosso acceso o nel percorrere contromano un tratto autostradale. La Corte di appello ha fatto, dunque, coerente applicazione al caso in esame della giurisprudenza di legittimità secondo cui nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza consiste in un comportamento idoneo ad opporsi, in maniera concreta ed efficace, all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, sicché deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un'autovettura, anziché fermarsi all'alt intimatogli dagli agenti della Polizia, si dia alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l'inseguimento, ponga in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo (Sez. 6, n. 31716 del 08/04/2003, Laraspata, Rv. 226251 - 01). 3. Il motivo di ricorso sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. La mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, rimessa, come noto, all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, è sottratta a scrutinio di legittimità quando risulti sorretta, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione poiché i giudici di appello hanno non solo richiamato il giudizio di congruità della pena espresso nella sentenza di primo grado quale desumibile dalla consistente gravità della condotta 4realizzata, ma, calibrando la loro valutazione anche sulla capacità a delinquere dell'imputato, ne hanno sottolineato i "notevoli" precedenti penali inferendo, quindi, da tali elementi la carenza di elementi sintomatici di una prognosi favorevole di non recidivanza. La Corte di merito ha, dunque, fatto corretta applicazione dei criteri guida del potere discrezionale del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio dandone conto con adeguata motivazione, tutt'altro che apparente. 5.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo tenuto conto della colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] C 2APR 2026 IL 5
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