CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2023
Cassazione n. 33408/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/she4ti.te le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Domenico A. R. Seccia, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 21 novembre 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: A) al reato di furto, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., commesso 1'11 gennaio 2018 in Cervia, e al reato di tentato furto, ai sensi degli artt. 56 e 640 cod. pen., commesso il 13 gennaio 2018 in Cervia, giudicati dal Tribunale di Ravenna con sentenza del 15 aprile 2005, definitiva il 30 luglio 2021; B) ai reati di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e di tentato furto, commessi il 20 dicembre 2017 in Caserta, giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 19 novembre 2018, definitiva il 19 novembre 2019; C) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso 1'11 ottobre 2018 in Teverola, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 10 luglio 2019, definitiva il 2 novembre 2019. Tale istanza era stata depositata da Esposito il 13 marzo 2023 al Tribunale di Ravenna, che si era dichiarato giudice dell'esecuzione non competente, con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza oggi impugnata, ha altresì rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: D) al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso in epoca successiva e prossima alla data delll aprile 2009 giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza divenuta definitiva; E) al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso nel mese di agosto 2009 in Roma, giudicato dal Tribunale di Roma con sentenza del 3 ottobre 2014, definitiva il 3 novembre 2018. Tale istanza era stata depositata da Esposito il 23 marzo 2023 alla Corte di appello di Napoli, che si era dichiarato giudice dell'esecuzione non competente, ed aveva trasmesso gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, dopo aver disposto la riunione delle due sopra indicate istanze, avrebbe rigettato le richieste in maniera apodittica, senza considerare che, tra i due singoli gruppi di reati (oggetto delle differenti istanze), vi era la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso. In particolare, nel ricorso si evidenzia che Esposito aveva commessi ì reati del primo gruppo nel medesimo arco temporale, considerando che aveva posto in essere i reati sub A e C, quando si trovava sottoposto a misura cautelare per i reati sub 8. Dalla lettura delle sentenze di condanna, inoltre, emergerebbe che i reati sub D ed E fossero omogenei tra loro e che medesime erano state le modalità esecutive delle condotte (ricettazione di assegni), commesse in un medesimo periodo temporale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova evidenziare in diritto che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma. La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di trattamento sanzionatorio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di spinte criminose indipendenti e reiterate - deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632), posto che tale attività attiene alla inesplorabile interiorità psichica del soggetto. In tale prospettiva si è chiarito che indici esteriori apprezzabili della preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni vanno individuati in elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità delle condotte, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, senza che ciascuno di essi, singolarmente considerato, costituisca indizio necessario di una programmazione e deliberazione unitaria, mentre, aggiunto a un altro, incrementa la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento di circostanze indiziarie favorevoli (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). L'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone, quindi, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile requisito per iI riconoscimento del rapporto descritto nell'art. 81 cod. pen. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia incongrua e priva di una effettiva valutazione dei singoli fatti di reato oggetto delle sentenze di condanna, soprattutto in considerazione della notevole vicinanza cronologica degli episodi delittuosi sub A e B tra loro e sub D ed E tra loro, commessi a distanza di pochi mesi, e della tipologia dei beni giuridici tutelati dalle stesse norme incriminatrici. Il giudice dell'esecuzione si è limitato a fare plurimi riferimenti ai requisiti per l'applicazione della disciplina del reato continuato, concludendo che le condotte criminose prese in esame non risultavano connotate da alcuna particolare nota modale oggettivamente rivelatrice di un'unitaria e ben preordinata ideazione complessiva e che, di conseguenza, non sussistevano elementi univoci e concludenti per affermare che le condotte in esame, verificatesi in contesti spazio temporali differenti, potevano ricadere in un progetto unitario. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata, cui deve seguire la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione fisica, per rinnovato esame della richiesta, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al