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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 29805/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13305 –2019 proposto da: COMUNE di ALGHERO, in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Alghero , presso lo studio dell ’ avv . [OSCURATO:PERSONA], dalla quale èrappresentata e difes a giusta procura allegataal ricorso, con indicazione dell’ indirizzo pec ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Alghero, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappresentat i e difesi giusta procura allegata al contro ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti - Ric. 20 n. sez.

S2 -ud. --2023 - 2 - avverso la sentenza n. 449 / 2018 della CORTE D ’ APPELLO di CAGLIARI, sez. di SASSARI, pubblicatail 12/10/2018; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/9/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con separati atti di citazione del 15 marzo 2011, poi riuniti, il Comune di Alghero convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari, Sez . distaccata di Alghero , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], per sentire dichiarare la sua piena ed esclusiva proprietà dell’immobile contraddistinto in catasto al foglio 50 part.lla 242 e, in particolare, nei confronti dei primi tre,dell’ appartamento posto in un fabbricato rurale con tettoia, deposito in muratura e terreno di circa 11.000 metri quadri e, nei confronti del quarto , d e ll ’ appartamento posto al piano primo del fabbricato rurale, asseritamente occupati senza titolo.

In particolare il Comune rappresentò che il terreno e l’immobile facevano parte del complesso denominato «c olonia p enale di Cuguttu»di proprietà dello Stato, poi appartenente all’ Ente f errarese di colonizzazione, da questi ceduto all’Ente sardo di colonizzazione e da quest’ultimo all’ETFAS (Ente per la [OSCURATO:PERSONA] e Agraria della Sardegna), assumendo la denominazione « [OSCURATO:PERSONA] » e , infine, successivamente venduto all’ente comunale in data 4 - 7 - 1970 per essere destinato all’uso pubblico, in particolare per la realizzazione di interventi nei settori dell’attività sportiva, turistica, alberghiera e balneare; gli immobili, secondo l’attore, appartenevano al patrimonio indisponibile in considerazione sia degli atti di provenienza che del vincolo di destinazione.

Ric. 20 n. sez.

S2 -ud. --2023 - 3 - I convenuti in riconvenzionale chiesero fosse dichiarata in loro favore l’intervenuta usucapione degli immobili.

2. Espletata prova per testi e poi consulenza tecnica diretta ad accertare i confini effettivi e materiali del fondo descrivendone l’ubicazione, la consistenza e l’estensione delle eventuali coltivazioni, con sentenza n. 46/2016, il Tribunale accolse la domanda riconvenzionalee dichiar ò i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proprietari esclusivi e pro indiviso per intervenuta usucapione degli immobili situati a piano terra e del terreno su cui insisteva il predetto fabbricato e il convenuto [OSCURATO:PERSONA] proprietario dell’appartamento sito al piano primo, condannando il Comune alle spese.

3. Con sentenza n. 449 del 2018, la Corte d’Appello di Cagliari, Sez. di Sassari, respinse l’impugnazione del Comune, ritenendo che non fosse stata data prova che l’immobile fosse bene culturale inalienabile ex art. 54 d.lgs. 42/2004; escluse altresì che potesse risultare indisponibile ex art. 826 terzo comma cod. civ., perché il compendio non risultava destinato ad uso pubblico , ma soltanto ricompreso in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico; escluse altresì l’erronea valutazione delle prove relative al possesso ad usucapionem.

4. Avverso questa sentenza il Comune di Alghero ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, a cui hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, articolato in riferimento ai numeri 3 e 4 del comma I dell ’ articolo 360 c od. proc. civ. , il C omune ha prospettato la nullità della sentenza per violazione e falsa Ric. 20 n. sez.

S2 -ud. --2023 - 4 - applicazione degli art.10, 12 e 54 del d . lgs . 42/2004 e degli art . 822 comma II, 824, 2697 cod. civ. , 132 comma II n. 4, 115 comma I e 167 comma I cod. proc. civ.: secondo il ricorrente, la Corte d ’ Appello avrebbe genericamente interpretato il primo motivo di appello, non considerando che l’intero territorio di «[OSCURATO:PERSONA]» era di proprietà pubblica da oltre cento anni e il bene era appartenuto ad altri enti pubblici sin dalla fine dell’Ottocento ed era sussumibile nell’articolo 54 del d.lgs. 42/2004.

1.1. Il motivo è inammissibilesotto plurimi profili.

Relativamente al profilo riferito al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., deve considerarsi che, per principio ormai consolidato (Cass., Sezioni Unite, n. 23745 del 28/10/2020 ) « l ’ onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma I, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa».

Ciò posto, l’invocato art. 54 del d.lgs. n. 42/2004, il C odice dei beni culturali e del paesaggio, in riferimento ai soli beni immobili, individua tre categorie di beni culturali inalienabili, e, cioè, (a) gli immobili e le aree di interesse archeologico, (b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all’epoca vigente, (d- bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai Ric. 20 n. sez.

S2 -ud. --2023 - 5 - sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera d); la lett. d) dell’art. 10 dello stesso d.lgs. richiamata, individua quindi altre tipologie di ben i e, cioè, le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestano un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, sempre che sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13 e, cioè, l a dichiarazione che accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto.

Infine, «l’esecuzione da oltre settant’anni» come invocata dal ricorrente è relativa ai beni disciplinati dalla lett.a) del comma 2 dell’art. 54, ma purché questi beni, oltre ad essere appartenenti «allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti» siano, però «opera di autore non piùvivente, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall’articolo 12».

Da questa ricostruzione emerge la complessità della normativa: in conseguenza, risulta altresì evidente che l ’ articolazione del ricorso non consente di comprendere in quale categoria il Comune chiede sia sussunto il bene per cui è giudizio, atteso che non è allegato né che il bene sia «opera di autore non più vivente », né che sia stato oggetto della dichiarazione prevista dall’articolo 13, restando perciò incomprensibile in che cosa sia consistita la pretesa violazione di legge asseritamente posta in essere dalla Corte territoriale.

Da queste considerazioni consegue pure l ’ inammissibilità del profilo articolato in riferimento al n. 4, in quanto fondato sulla Ric. 20 n. sez.

S2 -ud. --2023 - 6 - asserita erroneità della valutazione in fatto della «esecuzione da oltre settant’anni», dovendosi peraltro escludere, nella specie, la configurabilità di unamotivazione apparente.

2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento ai numeri 3 e 4 del comma primo dell’articolo 360 cod. proc. civ., l’ente comunale ha denunciato la violazione dell’art. 1 della legge n. 421 del 68 e de gli artt. 826 comma II e III , 828, 1362 e s . s . , 2697 cod. civ. , nonché degli artt. 132 comma II n. 4 , 115 e 167 cod. proc. civ. : la Corte avrebbe erroneamente escluso la mancanza di prova della destinazione ad uso pubblico, nonostante il vincolo degli strumenti urbanistici e l’avvenuta realizzazione di opere pubbliche nel corso degli anni, quali scuole, parcheggi, un p alazzo dei c ongressi, impianti sportivi e strade; non avrebbe infine considerato che nell’art. 53 delle N.T.A. del P .

R .

G . di Alghero è stato previst o che l ’ area «[OSCURATO:PERSONA]» sarebbe stata oggetto di piano particolareggiato d ’ intesa con la Sovrintendenza dei beni ambientali, gli Assessorati regionali alla difesa dell’ambiente, alla pubblica istruzione e beni culturali, dovendosi procedere con uno studio unico trattandosi di un’entità territoriale omogenea.

2.1. Anche questo motivo è inammissibile, risultando la sentenza impugnata conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

Per giurisprudenza consolidata, affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché «destinati ad un pubblico servizio», ai sensi dell’art. 826, terzo comma, cod. civ. deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico - e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio - e l ’ effettiva ed Ric. 20 n. sez.

S2 -ud. --2023 - 7 - attuale destinazione del bene al pubblico servizio. (Cass. Sez. 2, n. 5867 del 13/03/2007; Sez.

U, n. 24563 del 03/12/2010; Sez. 2, n. 26990 del 26/11/2020).

Nel caso in esame, difetta l’atto amministrativo di destinazione ad uso pubblicodegli immobili per cui è causa, non risultando sufficiente la mera previsione urbanistica che di per sé esprime solo un’intenzione, che - ancorché contenuta in un atto amministrativo - non muta l’oggettiva e concreta destinazione del bene (Cass. Sez. 2, n. 17427 del 19/06/2023).

3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 4 del comma I dell ’ articolo 360 cod. proc. civ., il Comune ha infine lamentato la violazione e falsa applicazione degli articoli 1140, 1141, 1158, 1164 e 2697 cod. civ., nonché degli art. 112, 115, 194 comma II, 195 e 342 cod. proc. civ., per non avere la Corte considerato che per sostenere la domanda riconvenzionale sarebbe stata necessaria la prova rigorosa del possesso e dell’animus possidendi, nella specie non offerta.

3.1. Il motivo è inammissibile, perché si risolve in unarichiesta di revisione del merito della causa e delle risultanze istruttorie come apprezzate dalla Corte territoriale.

Il giudizio di cassazione non è un giudizio di terzo grado, vigendo nel nostro sistema processuale il principio del “doppio grado di giurisdizione”.

Conseguentemente, nel giudizio di cassazione , il ricorrente non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, ma può soltanto criticarle sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica (ex multisCass. civ., Sez . 6 - 5, 07.12.2017, n. 29404; Cass.

Ric. 20 n. sez.

S2 -ud. --2023 - 8 - civ., sez. 6 - 5, 07.04.2017, n. 9097): la censura, invece, non risulta articolata in tal senso.

4. Risultando tutti i motivi inammissibili, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Comune di Alghero al rimborso delle spese processuali in favore dei controricorrenti, liquidandole in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13305 –2019 proposto da: COMUNE di ALGHERO, in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Alghero , presso lo studio dell ’ avv . [OSCURATO:PERSONA], dalla quale èrappresentata e difes a giusta procura allegataal ricorso, con indicazione dell’ indirizzo pec ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Alghero, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappresentat i e difesi giusta procura allegata al contro ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti - Ric. 20 n. sez. S2 -ud. --2023 - 2 - avverso la sentenza n. 449 / 2018 della CORTE D ’ APPELLO di CAGLIARI, sez. di SASSARI, pubblicatail 12/10/2018; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/9/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con separati atti di citazione del 15 marzo 2011, poi riuniti, il Comune di Alghero convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari, Sez . distaccata di Alghero , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], per sentire dichiarare la sua piena ed esclusiva proprietà dell’immobile contraddistinto in catasto al foglio 50 part.lla 242 e, in particolare, nei confronti dei primi tre,dell’ appartamento posto in un fabbricato rurale con tettoia, deposito in muratura e terreno di circa 11.000 metri quadri e, nei confronti del quarto , d e ll ’ appartamento posto al piano primo del fabbricato rurale, asseritamente occupati senza titolo. In particolare il Comune rappresentò che il terreno e l’immobile facevano parte del complesso denominato «c olonia p enale di Cuguttu»di proprietà dello Stato, poi appartenente all’ Ente f errarese di colonizzazione, da questi ceduto all’Ente sardo di colonizzazione e da quest’ultimo all’ETFAS (Ente per la [OSCURATO:PERSONA] e Agraria della Sardegna), assumendo la denominazione « [OSCURATO:PERSONA] » e , infine, successivamente venduto all’ente comunale in data 4 - 7 - 1970 per essere destinato all’uso pubblico, in particolare per la realizzazione di interventi nei settori dell’attività sportiva, turistica, alberghiera e balneare; gli immobili, secondo l’attore, appartenevano al patrimonio indisponibile in considerazione sia degli atti di provenienza che del vincolo di destinazione. Ric. 20 n. sez. S2 -ud. --2023 - 3 - I convenuti in riconvenzionale chiesero fosse dichiarata in loro favore l’intervenuta usucapione degli immobili. 2. Espletata prova per testi e poi consulenza tecnica diretta ad accertare i confini effettivi e materiali del fondo descrivendone l’ubicazione, la consistenza e l’estensione delle eventuali coltivazioni, con sentenza n. 46/2016, il Tribunale accolse la domanda riconvenzionalee dichiar ò i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proprietari esclusivi e pro indiviso per intervenuta usucapione degli immobili situati a piano terra e del terreno su cui insisteva il predetto fabbricato e il convenuto [OSCURATO:PERSONA] proprietario dell’appartamento sito al piano primo, condannando il Comune alle spese. 3. Con sentenza n. 449 del 2018, la Corte d’Appello di Cagliari, Sez. di Sassari, respinse l’impugnazione del Comune, ritenendo che non fosse stata data prova che l’immobile fosse bene culturale inalienabile ex art. 54 d.lgs. 42/2004; escluse altresì che potesse risultare indisponibile ex art. 826 terzo comma cod. civ., perché il compendio non risultava destinato ad uso pubblico , ma soltanto ricompreso in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico; escluse altresì l’erronea valutazione delle prove relative al possesso ad usucapionem. 4. Avverso questa sentenza il Comune di Alghero ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, a cui hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento ai numeri 3 e 4 del comma I dell ’ articolo 360 c od. proc. civ. , il C omune ha prospettato la nullità della sentenza per violazione e falsa Ric. 20 n. sez. S2 -ud. --2023 - 4 - applicazione degli art.10, 12 e 54 del d . lgs . 42/2004 e degli art . 822 comma II, 824, 2697 cod. civ. , 132 comma II n. 4, 115 comma I e 167 comma I cod. proc. civ.: secondo il ricorrente, la Corte d ’ Appello avrebbe genericamente interpretato il primo motivo di appello, non considerando che l’intero territorio di «[OSCURATO:PERSONA]» era di proprietà pubblica da oltre cento anni e il bene era appartenuto ad altri enti pubblici sin dalla fine dell’Ottocento ed era sussumibile nell’articolo 54 del d.lgs. 42/2004. 1.1. Il motivo è inammissibilesotto plurimi profili. Relativamente al profilo riferito al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., deve considerarsi che, per principio ormai consolidato (Cass., Sezioni Unite, n. 23745 del 28/10/2020 ) « l ’ onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma I, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa». Ciò posto, l’invocato art. 54 del d.lgs. n. 42/2004, il C odice dei beni culturali e del paesaggio, in riferimento ai soli beni immobili, individua tre categorie di beni culturali inalienabili, e, cioè, (a) gli immobili e le aree di interesse archeologico, (b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all’epoca vigente, (d- bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai Ric. 20 n. sez. S2 -ud. --2023 - 5 - sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera d); la lett. d) dell’art. 10 dello stesso d.lgs. richiamata, individua quindi altre tipologie di ben i e, cioè, le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestano un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, sempre che sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13 e, cioè, l a dichiarazione che accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto. Infine, «l’esecuzione da oltre settant’anni» come invocata dal ricorrente è relativa ai beni disciplinati dalla lett.a) del comma 2 dell’art. 54, ma purché questi beni, oltre ad essere appartenenti «allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti» siano, però «opera di autore non piùvivente, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall’articolo 12». Da questa ricostruzione emerge la complessità della normativa: in conseguenza, risulta altresì evidente che l ’ articolazione del ricorso non consente di comprendere in quale categoria il Comune chiede sia sussunto il bene per cui è giudizio, atteso che non è allegato né che il bene sia «opera di autore non più vivente », né che sia stato oggetto della dichiarazione prevista dall’articolo 13, restando perciò incomprensibile in che cosa sia consistita la pretesa violazione di legge asseritamente posta in essere dalla Corte territoriale. Da queste considerazioni consegue pure l ’ inammissibilità del profilo articolato in riferimento al n. 4, in quanto fondato sulla Ric. 20 n. sez. S2 -ud. --2023 - 6 - asserita erroneità della valutazione in fatto della «esecuzione da oltre settant’anni», dovendosi peraltro escludere, nella specie, la configurabilità di unamotivazione apparente. 2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento ai numeri 3 e 4 del comma primo dell’articolo 360 cod. proc. civ., l’ente comunale ha denunciato la violazione dell’art. 1 della legge n. 421 del 68 e de gli artt. 826 comma II e III , 828, 1362 e s . s . , 2697 cod. civ. , nonché degli artt. 132 comma II n. 4 , 115 e 167 cod. proc. civ. : la Corte avrebbe erroneamente escluso la mancanza di prova della destinazione ad uso pubblico, nonostante il vincolo degli strumenti urbanistici e l’avvenuta realizzazione di opere pubbliche nel corso degli anni, quali scuole, parcheggi, un p alazzo dei c ongressi, impianti sportivi e strade; non avrebbe infine considerato che nell’art. 53 delle N.T.A. del P . R . G . di Alghero è stato previst o che l ’ area «[OSCURATO:PERSONA]» sarebbe stata oggetto di piano particolareggiato d ’ intesa con la Sovrintendenza dei beni ambientali, gli Assessorati regionali alla difesa dell’ambiente, alla pubblica istruzione e beni culturali, dovendosi procedere con uno studio unico trattandosi di un’entità territoriale omogenea. 2.1. Anche questo motivo è inammissibile, risultando la sentenza impugnata conforme alla giurisprudenza di questa Corte. Per giurisprudenza consolidata, affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché «destinati ad un pubblico servizio», ai sensi dell’art. 826, terzo comma, cod. civ. deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico - e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio - e l ’ effettiva ed Ric. 20 n. sez. S2 -ud. --2023 - 7 - attuale destinazione del bene al pubblico servizio. (Cass. Sez. 2, n. 5867 del 13/03/2007; Sez. U, n. 24563 del 03/12/2010; Sez. 2, n. 26990 del 26/11/2020). Nel caso in esame, difetta l’atto amministrativo di destinazione ad uso pubblicodegli immobili per cui è causa, non risultando sufficiente la mera previsione urbanistica che di per sé esprime solo un’intenzione, che - ancorché contenuta in un atto amministrativo - non muta l’oggettiva e concreta destinazione del bene (Cass. Sez. 2, n. 17427 del 19/06/2023). 3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 4 del comma I dell ’ articolo 360 cod. proc. civ., il Comune ha infine lamentato la violazione e falsa applicazione degli articoli 1140, 1141, 1158, 1164 e 2697 cod. civ., nonché degli art. 112, 115, 194 comma II, 195 e 342 cod. proc. civ., per non avere la Corte considerato che per sostenere la domanda riconvenzionale sarebbe stata necessaria la prova rigorosa del possesso e dell’animus possidendi, nella specie non offerta. 3.1. Il motivo è inammissibile, perché si risolve in unarichiesta di revisione del merito della causa e delle risultanze istruttorie come apprezzate dalla Corte territoriale. Il giudizio di cassazione non è un giudizio di terzo grado, vigendo nel nostro sistema processuale il principio del “doppio grado di giurisdizione”. Conseguentemente, nel giudizio di cassazione , il ricorrente non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, ma può soltanto criticarle sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica (ex multisCass. civ., Sez . 6 - 5, 07.12.2017, n. 29404; Cass. Ric. 20 n. sez. S2 -ud. --2023 - 8 - civ., sez. 6 - 5, 07.04.2017, n. 9097): la censura, invece, non risulta articolata in tal senso. 4. Risultando tutti i motivi inammissibili, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Comune di Alghero al rimborso delle spese processuali in favore dei controricorrenti, liquidandole in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del
Sentenza Cassazione n. 29805/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris