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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 45726/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - letta la rìchìesta del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il ensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 3 maggio 2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro cinquemila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di cocaina del peso di gr. 24,73 lordi suddivisi in quaranta involucri di colore bianco, occultati all'interi-10 di tre contenitori attaccati con un magnete sotto alla panchina sulla quale lo stesso era seduto).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione con riferimento all'art. 62, n. 4, cod. pen..

Si deduce che, in ragione dell'esiguità della somma di danaro sequestrata (euro duecentocinquantacinque) e dell'intervenuta riqualificazione del delitto nell'ipotesi at- tenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ricorrevano i presupposti per la concessione dell'attenuante in questione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va ricordato che, in base all'insegna- mento delle Sezioni Unite di questa Corte, cui si ritiene di aderire, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez.

U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo.

F'.v. 279499), purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conse- guito) e dell'evento dannoso o pericoloso.

La Corte di merito si è allineata al. principio qui sopra esposto, avendo eviden- ziato, con motivazione logica ed immune da censure, plurimi fattori sintomatici dell'impossibilità di riconoscere la circostanza: a) la mancata indicazione di informa- zioni utili in ordine alla provenienza delle quaranta dosi di cocaina, già confezionate e pronte per la vendita; b) l'assenza di spiegazioni circa il possesso di tre mazzi di chiavi, all'evidente scopo di evitare ulteriori perquisizioni e sequestri nell'abitazione della quale aveva chiaramente la disponibilità.

Tale dettagliata ed esauriente argomentazione si colloca nell'alveo del costante orientamento di questa Corte - che va qui riaffermato - secondo cui la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile ai reati relativi agli stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale (Sez. 4, n. 38381 dei 21/05/2019, Bajinka, Rv. 277186; Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Jaber, Rv. 270571).

Pur mancando un esplicito riferimento al diniego di tale circostanza appare chiaro il riferimento al medesimo motivo di appello prospettato in ricorso laddove la Corte territoriale, dopo aver illustrato le suesposte argomentazioni, svolge una valutazione complessiva negativa della vicenda criminosa: «[...] Non ravvisa pertanto la Corte positive ragioni per ridurre la pena individuata dal primo giudice o per riconoscere le invocate attenuanti generiche [...]».

La difesa si limita a porre in risalto il solo dato dell'entità ridotta della somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, senza confrontarsi col completo apparato argomentativo, contenente l'esame di tutti i risvolti fattuali della vicenda criminosa.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ali pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - letta la rìchìesta del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il ensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 3 maggio 2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro cinquemila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di cocaina del peso di gr. 24,73 lordi suddivisi in quaranta involucri di colore bianco, occultati all'interi-10 di tre contenitori attaccati con un magnete sotto alla panchina sulla quale lo stesso era seduto). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione con riferimento all'art. 62, n. 4, cod. pen.. Si deduce che, in ragione dell'esiguità della somma di danaro sequestrata (euro duecentocinquantacinque) e dell'intervenuta riqualificazione del delitto nell'ipotesi at- tenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ricorrevano i presupposti per la concessione dell'attenuante in questione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va ricordato che, in base all'insegna- mento delle Sezioni Unite di questa Corte, cui si ritiene di aderire, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo. F'.v. 279499), purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conse- guito) e dell'evento dannoso o pericoloso. La Corte di merito si è allineata al. principio qui sopra esposto, avendo eviden- ziato, con motivazione logica ed immune da censure, plurimi fattori sintomatici dell'impossibilità di riconoscere la circostanza: a) la mancata indicazione di informa- zioni utili in ordine alla provenienza delle quaranta dosi di cocaina, già confezionate e pronte per la vendita; b) l'assenza di spiegazioni circa il possesso di tre mazzi di chiavi, all'evidente scopo di evitare ulteriori perquisizioni e sequestri nell'abitazione della quale aveva chiaramente la disponibilità. Tale dettagliata ed esauriente argomentazione si colloca nell'alveo del costante orientamento di questa Corte - che va qui riaffermato - secondo cui la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile ai reati relativi agli stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale (Sez. 4, n. 38381 dei 21/05/2019, Bajinka, Rv. 277186; Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Jaber, Rv. 270571). Pur mancando un esplicito riferimento al diniego di tale circostanza appare chiaro il riferimento al medesimo motivo di appello prospettato in ricorso laddove la Corte territoriale, dopo aver illustrato le suesposte argomentazioni, svolge una valutazione complessiva negativa della vicenda criminosa: «[...] Non ravvisa pertanto la Corte positive ragioni per ridurre la pena individuata dal primo giudice o per riconoscere le invocate attenuanti generiche [...]». La difesa si limita a porre in risalto il solo dato dell'entità ridotta della somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, senza confrontarsi col completo apparato argomentativo, contenente l'esame di tutti i risvolti fattuali della vicenda criminosa. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ali pagamento delle spese processuali. Così deciso in Ro
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