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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2026

Cassazione n. 09217/2026

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difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoNada Lucaccioni-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 144/2021depositata il 16/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) [OSCURATO:SOCIETA], dopo aver stipulato, in data 5/12/2023, con L’Abbondanzasrl un preliminare di compravendita avente ad oggetto un fabbricato darealizzare, costituito da un edificio ad uso commerciale e relativedotazioni, al prezzo di €. 2.596.000, ha richiesto la necessaria variante alNumero registro generale 27438/2021Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 9217/2026Data pubblicazione 12/04/2026P.P.E. per l’edificio da destinare ad attività commerciale, ha ottenuto ilpermesso di costruire in variante, ha acquistato la proprietà di tutte leparticelle necessarie e a questo punto ha chiesto a [OSCURATO:SOCIETA] dirilasciare in suo favore la polizza fideiussoria bancaria da €. 150.000 e dirichiedere la prescritta autorizzazione commerciale, mentre la promissariaacquirente è rimasta inadempiente, asserendo inadempimenti da partedella Fag in ordine al mancato rispetto degli standard urbanistici.[OSCURATO:PERSONA], allora, ha promosso giudizio arbitrale, chiedendo che fossedichiarata la risoluzione del preliminare per grave inadempimento diL’Abbondanza e che questa fosse condannata al risarcimento danni(quantificati in €. 997.570 o diversa somma), mentre [OSCURATO:SOCIETA], in viariconvenzionale, ha chiesto che il contratto fosse risolto perinadempimento della promissaria venditrice e che questa fossecondannata al risarcimento dei danni.Dopo l’escussione di un teste e l’esperimento di CTU, il Collegioarbitrale, in data 19/6/2018, ha pronunciato lodo parziale a maggioranza,con parere dissenziente dell’arbitro [OSCURATO:PERSONA] (che era statonominato da [OSCURATO:SOCIETA]), dichiarando la risoluzione del preliminare perinadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] e disponendo la prosecuzione del giudizioper la determinazione del quantum del danno, e poi, in data 25/2/2019(sempre con parere dissenziente dell’arbitro Fiorucci), ha pronunciato illodo definitivo, condannando [OSCURATO:SOCIETA] a risarcire la somma di €.516.458,97, oltre interessi.[OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato entrambi i lodi arbitrali davanti alla Corted’Appello di Perugia, con atti notificati in data 19/7/2018 e in data25/2/2019, chiedendo che fosse dichiarata la nullità dei lodi percontraddittorietà manifesta delle disposizioni in essi contenute, ex art.829, n. 11, c.p.c., per erronea valutazione delle circostanze fattualidedotte e contraddittorietà delle statuizioni rispetto ai presupposti.Numero registro generale 27438/2021Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 9217/2026Data pubblicazione 12/04/2026La Corte d’Appello, riunite le impugnazioni dei due lodi, li haconfermati entrambi.La Corte ha rilevato che l’appellante ha contestato che gli arbitri,avendo distinto le modificazioni sostanziali al progetto iniziale, necessitantiun’approvazione per iscritto della promissaria acquirente, da quelle dinatura non sostanziale, per le quali valeva l’accettazione preventiva di cuiall’inciso “comunque accettate” dell’art. 5 del contratto, avevano omessodi dare atto dell’esistenza o meno delle accettazioni, che l’appellante haaltresì lamentato che l’asservimento del parcheggio alle limitrofe areepregiudicati dall’occupazione degli stalli loro riservati per contratto ecostitutiva modifica dei patti originari necessitante una espressaaccettazione, che la stessa cosa doveva dirsi per la modifica dellapavimentazione originaria (da autobloccanti calcestruzzo su vespaio dipietrame a c.d. prati armati) e che il lodo doveva essere censurato ancheladdove aveva ritenuto che il preliminare contenesse un riferimento aservitù di passaggio già costituita, mentre invece vi si rappresentava unaservitù di futura costituzione, per una superficie erroneamente definitadagli arbitri “modesta”.L’appellante ha anche contestato che il Collegio arbitrale si fossediscostato dalla CTU circa il costo di costruzione dell’immobile e l’utiled’impresa.La Corte, esaminati tali motivi di appello, ha ritenuto che nessuno deivizi lamentati era riconducibile all’ipotesi di contraddittorietà dellamotivazione, rilevante ai fini dell’art. 829 n. 11 c.p.c., osservando che,premessa la natura dell’impugnazione del lodo come mezzo diimpugnazione a critica vincolata, i motivi contemplati dall’art. 829 c.p.c.esprimevano essenzialmente censure sul modus operandi degli arbitri,come quella inerente la contraddittorietà della motivazione, con esclusionedi ogni possibilità di revisione critica degli argomenti di merito, e che,Numero registro generale 27438/2021Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 9217/2026Data pubblicazione 12/04/2026invece, nel presente caso le questioni rappresentate dall’appellante eranotese ad una mera rivisitazione delle decisioni di merito e la motivazionedel Collegio arbitrale, pur contrastata dall’arbitro dissenziente, aveva unasua intima coerenza logica e una congruità di ragionamento.2) Con ricorso notificato il 18/10/2021 [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnatola sentenza della Corte d’Appello di Perugia, proponendo un unico motivodi ricorso.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazione dell’art.829 n. 11 c.p.c. ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”.La ricorrente contesta la decisione della Corte d’Appello laddovequesta ha censurato l’impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA] ritenendolasostanzialmente una richiesta di riesame del merito della causa, e sostieneche, per contro, essa ha chiaramente indicato le disposizioni contenute nellodo che risultano viziate da manifesta contraddittorietà.Sottolinea che la Corte ha affermato che “i motivi di impugnazione dellodo parziale sono improntati soltanto su ipotetiche contraddizioni internealla sua motivazione, ma non sono di gravità tale da ingenerare ipotesi dinullità, normalmente limitate ai casi di divergenza tra motivazione edispositivo e/o di contraddittorietà interne al dispositivo”, e deduce che,tramite tali affermazioni, la Corte finisce per ammettere che le dedotte econtestate contraddizioni esistano.Il motivo è inammissibile.1.1) In primo luogo, va respinta l’eccezione di improcedibilità,sollevata dalla controricorrente, per tardività del deposito del ricorso e deidocumenti ex art. 369 co. 1 e 2 c.p.c. (che stabilisce il termine di ventigiorni dalla notifica del ricorso).

Il ricorso è stato notificato il 18/10/2021e, benché rechi per l’iscrizione la data [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato in realtàNumero registro generale 27438/2021Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 9217/2026Data pubblicazione 12/04/2026depositato in data 4/11/2021, data di invio di plico a mezzo del serviziopostale, come da timbro di invio rinvenuto nel fascicolo cartaceo.1.2) Il ricorso invece è inammissibile e va confermata la valutazionedella Corte d’Appello, perché il motivo di ricorso non configura censurericonducibili ai motivi di impugnazione del lodo arbitrale ai sensi dell’art.829 c.p.c, e in particolare del n. 11 di esso (“L’impugnazione per nullità èammessa…11.

Se il lodo contiene disposizioni contraddittorie”).Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, “in tema diarbitrato, la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, comma 1, n. 4c.p.c. (oggi trasfusa nel n. 11 della medesima disposizione), al fine diconsentire l'impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cuiall'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nel testo anteriore a quello vigente, mava intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diversecomponenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo,mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione nonrileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca laricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totaleassenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (Cass.civ., sez.

VI, 12/01/2021, n. 291; Cass. civ., sez.

I, 12/05/2025, n.12625; Cass. civ., sez.

I, 10/06/2024, n. 16117; Cass. civ., sez.

I,21/06/2021, n. 17645; Cass. civ., sez.

II, 9/06/2021, n. 16077; Cass.civ., sez.

I, 28/05/2014, n. 11895).Nel presente caso, dalle contestazioni della parte ricorrente non risultaconfigurabile alcuna contraddittorietà, all’interno dei lodi arbitrali, non solotra le diverse componenti del dispositivo o tra motivazione e dispositivo,ma neppure tra le varie parti della motivazione (il che, tra l’altro, nonconfigurerebbe neppure un legittimo motivo di impugnazione del lodo).Né emerge da dette contestazioni un’assenza di motivazione dei lodiche impedisca la ricostruzione dell’iter logico e giuridico sottostante,Numero registro generale 27438/2021Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 9217/2026Data pubblicazione 12/04/2026derivandone la correttezza del giudizio della Corte d’Appello sulla coerenzae congruità del ragionamento degli arbitri.Nè la contraddittorietà sostenuta dalla ricorrente è ravvisabile nelcontrasto tra la motivazione del Collegio arbitrale e le opinioni dell’arbitrodissenziente, perché tale confronto non configura una contraddittorietàinterna alla motivazione dei lodi e le valutazioni dell’arbitro dissenzienteindividuavano solo la diversa interpretazione dei fatti che la ricorrenteoppone al giudizio degli arbitri, con la conseguenza che le contestazionidella medesima si risolvono unicamente in critiche al giudizio di meritodegli arbitri, non idonee a integrare i motivi di nullità deducibili ai sensidell’art. 829 c.p.c., i quali esprimono, come dice la Corte d’Appello, solocensure sul modus operandi degli arbitrii, i cui argomenti di merito nonsono sindacabili (Cass. civ., sez.

II, 16/09/2024, n. 24777: “Il giudizio diimpugnazione del lodo arbitrale per nullità ex art. 829 c.p.c. si articola indue fasi, di cui la prima - rescindente - ha ad oggetto solo la verifica delleeventuali nullità per "errores in procedendo" o inosservanze delle regole didiritto, senza possibilità per la corte d'appello di procedere adaccertamenti di fatto”; “Stante in effetti la tassatività dei motivi diimpugnazione del lodo arbitrale per nullità e del vizio di cui all'art. 829c.p.c., n. 11…, se una motivazione del lodo c'è, condivisibile o meno chesia, essa è intangibile, essendo l'impugnazione del lodo arbitrale pernullità un'impugnazione a critica ristretta”, Cass. civ., sez.

VI,07/09/2020, n. 18529).1.3) Innanzi tutto è infondata la censura della ricorrente che richiamail passo della motivazione della Corte d’Appello, laddove essa fariferimento a “ipotetiche contraddizioni interne alla motivazione…dellodo…non…di gravità tale da ingenerare ipotesi di nullità”, dal momentoche il complesso del punto di motivazione della Corte, su riportato, portachiaramente ad escludere che la Corte abbia ravvisato concreteNumero registro generale 27438/2021Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 9217/2026Data pubblicazione 12/04/2026contraddizioni interne, integranti il motivo di nullità di cui all’art. 829, n.11, c.p.c.1.4) Esaminando poi le contestazioni della ricorrente (che nel ricorsoha riprodotto tutte le censure avanzate in sede di appello), si rileva cheessa non individua contraddizioni all’interno dei lodi, nel senso sopradetto, ma effettua esclusivamente inammissibili censure di merito,mirando ad ottenere un altrettanto inammissibile riesame del fatto decisodagli arbitri.In particolare, laddove la ricorrente si lamenta dell’interpretazione delpreliminare relativamente alla questione dell’accettazione, da parte dellapromissaria acquirente, delle modifiche al progetto costruttivo a fronte diimposizioni da parte di soggetti pubblici, essa non individua affermazionicontraddittorie nel lodo, ma si limita a contestare l’interpretazione datadagli arbitri all’espressione “comunque accettate” e l’accertamento degliarbitri circa l‘avvenuta accettazione o meno da parte della promissariaacquirente delle modifiche intervenute, e dunque chiede una diversavalutazione di elementi contrattuali.Circa la questione, poi, dei parcheggi, la ricorrente espressamente, nelricorso, contesta la valutazione del Collegio arbitrale sull’idoneità dellemodifiche a costituire un inadempimento grave, comunicando essa stessache l’oggetto della censura è una valutazione di merito.Né spiega quale sarebbe la contraddittorietà tra le premesse e leconclusioni del giudizio arbitrale su detta questione.Riguardo alla modifica della pavimentazione, inoltre, la ricorrenteespressamente afferma (pag. 23 del ricorso) di non condividere lavalutazione operata dal Collegio arbitrale circa tale modifica delpreliminare e sostiene che l’interpretazione degli arbitri riguardo allapattuizione tesa ad escludere i prati-armati sia stata influenzata dalla CTU,in tal modo palesemente dimostrando di aver formulato una censura dimerito.Numero registro generale 27438/2021Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 9217/2026Data pubblicazione 12/04/2026Riguardo alla servitù di parcheggio, la ricorrente contesta che gliarbitri abbiano omesso di valutare la gravità o meno della modificadell’originaria pattuizione, abbiano erroneamente ricostruito le circostanzee abbiano definito come “modesta” la superfice oggetto della servitù diparcheggio, in tal modo evidenziando la richiesta di diversa valutazionedei fatti e delle clausole contrattuali.Su tali argomenti la ricorrente contesta anche la valutazione degliarbitri circa i dati emersi dalla CTU e sicuramente la valutazione dellaconsulenza tecnica d’ufficio è riservata al giudice del merito.Quanto al lodo definitivo, sul quantum, appartengono senz’altro almerito le contestazioni della ricorrente circa la determinazione del costo dicostruzione dell’immobile e dell’utile d’impresa operata dagli arbitri e laricorrente espressamente espone quelle che secondo lei sarebbero levalutazioni opportune.Nella parte conclusiva del ricorso la ricorrente afferma che, dunque,il Collego arbitrale è incorso in un chiaro errore nella valutazione dellecircostanze fattuali, così concludendo l’insieme delle censure operate sulgiudizio di merito degli arbitri.2) Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a carico della parte ricorrente.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;Numero registro generale 27438/2021Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 9217/2026Data pubblicazione 12/04/2026condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese delpresente giudizio, che liquida in €. 8.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltrealle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 27/3/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoNada Lucaccioni-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 144/2021depositata il 16/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) [OSCURATO:SOCIETA], dopo aver stipulato, in data 5/12/2023, con L’Abbondanzasrl un preliminare di compravendita avente ad oggetto un fabbricato darealizzare, costituito da un edificio ad uso commerciale e relativedotazioni, al prezzo di €. 2.596.000, ha richiesto la necessaria variante alNumero registro generale 27438/2021Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 9217/2026Data pubblicazione 12/04/2026P.P.E. per l’edificio da destinare ad attività commerciale, ha ottenuto ilpermesso di costruire in variante, ha acquistato la proprietà di tutte leparticelle necessarie e a questo punto ha chiesto a [OSCURATO:SOCIETA] dirilasciare in suo favore la polizza fideiussoria bancaria da €. 150.000 e dirichiedere la prescritta autorizzazione commerciale, mentre la promissariaacquirente è rimasta inadempiente, asserendo inadempimenti da partedella Fag in ordine al mancato rispetto degli standard urbanistici.[OSCURATO:PERSONA], allora, ha promosso giudizio arbitrale, chiedendo che fossedichiarata la risoluzione del preliminare per grave inadempimento diL’Abbondanza e che questa fosse condannata al risarcimento danni(quantificati in €. 997.570 o diversa somma), mentre [OSCURATO:SOCIETA], in viariconvenzionale, ha chiesto che il contratto fosse risolto perinadempimento della promissaria venditrice e che questa fossecondannata al risarcimento dei danni.Dopo l’escussione di un teste e l’esperimento di CTU, il Collegioarbitrale, in data 19/6/2018, ha pronunciato lodo parziale a maggioranza,con parere dissenziente dell’arbitro [OSCURATO:PERSONA] (che era statonominato da [OSCURATO:SOCIETA]), dichiarando la risoluzione del preliminare perinadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] e disponendo la prosecuzione del giudizioper la determinazione del quantum del danno, e poi, in data 25/2/2019(sempre con parere dissenziente dell’arbitro Fiorucci), ha pronunciato illodo definitivo, condannando [OSCURATO:SOCIETA] a risarcire la somma di €.516.458,97, oltre interessi.[OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato entrambi i lodi arbitrali davanti alla Corted’Appello di Perugia, con atti notificati in data 19/7/2018 e in data25/2/2019, chiedendo che fosse dichiarata la nullità dei lodi percontraddittorietà manifesta delle disposizioni in essi contenute, ex art.829, n. 11, c.p.c., per erronea valutazione delle circostanze fattualidedotte e contraddittorietà delle statuizioni rispetto ai presupposti.Numero registro generale 27438/2021Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 9217/2026Data pubblicazione 12/04/2026La Corte d’Appello, riunite le impugnazioni dei due lodi, li haconfermati entrambi.La Corte ha rilevato che l’appellante ha contestato che gli arbitri,avendo distinto le modificazioni sostanziali al progetto iniziale, necessitantiun’approvazione per iscritto della promissaria acquirente, da quelle dinatura non sostanziale, per le quali valeva l’accettazione preventiva di cuiall’inciso “comunque accettate” dell’art. 5 del contratto, avevano omessodi dare atto dell’esistenza o meno delle accettazioni, che l’appellante haaltresì lamentato che l’asservimento del parcheggio alle limitrofe areepregiudicati dall’occupazione degli stalli loro riservati per contratto ecostitutiva modifica dei patti originari necessitante una espressaaccettazione, che la stessa cosa doveva dirsi per la modifica dellapavimentazione originaria (da autobloccanti calcestruzzo su vespaio dipietrame a c.d. prati armati) e che il lodo doveva essere censurato ancheladdove aveva ritenuto che il preliminare contenesse un riferimento aservitù di passaggio già costituita, mentre invece vi si rappresentava unaservitù di futura costituzione, per una superficie erroneamente definitadagli arbitri “modesta”.L’appellante ha anche contestato che il Collegio arbitrale si fossediscostato dalla CTU circa il costo di costruzione dell’immobile e l’utiled’impresa.La Corte, esaminati tali motivi di appello, ha ritenuto che nessuno deivizi lamentati era riconducibile all’ipotesi di contraddittorietà dellamotivazione, rilevante ai fini dell’art. 829 n. 11 c.p.c., osservando che,premessa la natura dell’impugnazione del lodo come mezzo diimpugnazione a critica vincolata, i motivi contemplati dall’art. 829 c.p.c.esprimevano essenzialmente censure sul modus operandi degli arbitri,come quella inerente la contraddittorietà della motivazione, con esclusionedi ogni possibilità di revisione critica degli argomenti di merito, e che,Numero registro generale 27438/2021Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 9217/2026Data pubblicazione 12/04/2026invece, nel presente caso le questioni rappresentate dall’appellante eranotese ad una mera rivisitazione delle decisioni di merito e la motivazionedel Collegio arbitrale, pur contrastata dall’arbitro dissenziente, aveva unasua intima coerenza logica e una congruità di ragionamento.2) Con ricorso notificato il 18/10/2021 [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnatola sentenza della Corte d’Appello di Perugia, proponendo un unico motivodi ricorso.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazione dell’art.829 n. 11 c.p.c. ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”.La ricorrente contesta la decisione della Corte d’Appello laddovequesta ha censurato l’impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA] ritenendolasostanzialmente una richiesta di riesame del merito della causa, e sostieneche, per contro, essa ha chiaramente indicato le disposizioni contenute nellodo che risultano viziate da manifesta contraddittorietà.Sottolinea che la Corte ha affermato che “i motivi di impugnazione dellodo parziale sono improntati soltanto su ipotetiche contraddizioni internealla sua motivazione, ma non sono di gravità tale da ingenerare ipotesi dinullità, normalmente limitate ai casi di divergenza tra motivazione edispositivo e/o di contraddittorietà interne al dispositivo”, e deduce che,tramite tali affermazioni, la Corte finisce per ammettere che le dedotte econtestate contraddizioni esistano.Il motivo è inammissibile.1.1) In primo luogo, va respinta l’eccezione di improcedibilità,sollevata dalla controricorrente, per tardività del deposito del ricorso e deidocumenti ex art. 369 co. 1 e 2 c.p.c. (che stabilisce il termine di ventigiorni dalla notifica del ricorso). Il ricorso è stato notificato il 18/10/2021e, benché rechi per l’iscrizione la data [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato in realtàNumero registro generale 27438/2021Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 9217/2026Data pubblicazione 12/04/2026depositato in data 4/11/2021, data di invio di plico a mezzo del serviziopostale, come da timbro di invio rinvenuto nel fascicolo cartaceo.1.2) Il ricorso invece è inammissibile e va confermata la valutazionedella Corte d’Appello, perché il motivo di ricorso non configura censurericonducibili ai motivi di impugnazione del lodo arbitrale ai sensi dell’art.829 c.p.c, e in particolare del n. 11 di esso (“L’impugnazione per nullità èammessa…11. Se il lodo contiene disposizioni contraddittorie”).Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, “in tema diarbitrato, la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, comma 1, n. 4c.p.c. (oggi trasfusa nel n. 11 della medesima disposizione), al fine diconsentire l'impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cuiall'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nel testo anteriore a quello vigente, mava intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diversecomponenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo,mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione nonrileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca laricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totaleassenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (Cass.civ., sez. VI, 12/01/2021, n. 291; Cass. civ., sez. I, 12/05/2025, n.12625; Cass. civ., sez. I, 10/06/2024, n. 16117; Cass. civ., sez. I,21/06/2021, n. 17645; Cass. civ., sez. II, 9/06/2021, n. 16077; Cass.civ., sez. I, 28/05/2014, n. 11895).Nel presente caso, dalle contestazioni della parte ricorrente non risultaconfigurabile alcuna contraddittorietà, all’interno dei lodi arbitrali, non solotra le diverse componenti del dispositivo o tra motivazione e dispositivo,ma neppure tra le varie parti della motivazione (il che, tra l’altro, nonconfigurerebbe neppure un legittimo motivo di impugnazione del lodo).Né emerge da dette contestazioni un’assenza di motivazione dei lodiche impedisca la ricostruzione dell’iter logico e giuridico sottostante,Numero registro generale 27438/2021Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 9217/2026Data pubblicazione 12/04/2026derivandone la correttezza del giudizio della Corte d’Appello sulla coerenzae congruità del ragionamento degli arbitri.Nè la contraddittorietà sostenuta dalla ricorrente è ravvisabile nelcontrasto tra la motivazione del Collegio arbitrale e le opinioni dell’arbitrodissenziente, perché tale confronto non configura una contraddittorietàinterna alla motivazione dei lodi e le valutazioni dell’arbitro dissenzienteindividuavano solo la diversa interpretazione dei fatti che la ricorrenteoppone al giudizio degli arbitri, con la conseguenza che le contestazionidella medesima si risolvono unicamente in critiche al giudizio di meritodegli arbitri, non idonee a integrare i motivi di nullità deducibili ai sensidell’art. 829 c.p.c., i quali esprimono, come dice la Corte d’Appello, solocensure sul modus operandi degli arbitrii, i cui argomenti di merito nonsono sindacabili (Cass. civ., sez. II, 16/09/2024, n. 24777: “Il giudizio diimpugnazione del lodo arbitrale per nullità ex art. 829 c.p.c. si articola indue fasi, di cui la prima - rescindente - ha ad oggetto solo la verifica delleeventuali nullità per "errores in procedendo" o inosservanze delle regole didiritto, senza possibilità per la corte d'appello di procedere adaccertamenti di fatto”; “Stante in effetti la tassatività dei motivi diimpugnazione del lodo arbitrale per nullità e del vizio di cui all'art. 829c.p.c., n. 11…, se una motivazione del lodo c'è, condivisibile o meno chesia, essa è intangibile, essendo l'impugnazione del lodo arbitrale pernullità un'impugnazione a critica ristretta”, Cass. civ., sez. VI,07/09/2020, n. 18529).1.3) Innanzi tutto è infondata la censura della ricorrente che richiamail passo della motivazione della Corte d’Appello, laddove essa fariferimento a “ipotetiche contraddizioni interne alla motivazione…dellodo…non…di gravità tale da ingenerare ipotesi di nullità”, dal momentoche il complesso del punto di motivazione della Corte, su riportato, portachiaramente ad escludere che la Corte abbia ravvisato concreteNumero registro generale 27438/2021Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 9217/2026Data pubblicazione 12/04/2026contraddizioni interne, integranti il motivo di nullità di cui all’art. 829, n.11, c.p.c.1.4) Esaminando poi le contestazioni della ricorrente (che nel ricorsoha riprodotto tutte le censure avanzate in sede di appello), si rileva cheessa non individua contraddizioni all’interno dei lodi, nel senso sopradetto, ma effettua esclusivamente inammissibili censure di merito,mirando ad ottenere un altrettanto inammissibile riesame del fatto decisodagli arbitri.In particolare, laddove la ricorrente si lamenta dell’interpretazione delpreliminare relativamente alla questione dell’accettazione, da parte dellapromissaria acquirente, delle modifiche al progetto costruttivo a fronte diimposizioni da parte di soggetti pubblici, essa non individua affermazionicontraddittorie nel lodo, ma si limita a contestare l’interpretazione datadagli arbitri all’espressione “comunque accettate” e l’accertamento degliarbitri circa l‘avvenuta accettazione o meno da parte della promissariaacquirente delle modifiche intervenute, e dunque chiede una diversavalutazione di elementi contrattuali.Circa la questione, poi, dei parcheggi, la ricorrente espressamente, nelricorso, contesta la valutazione del Collegio arbitrale sull’idoneità dellemodifiche a costituire un inadempimento grave, comunicando essa stessache l’oggetto della censura è una valutazione di merito.Né spiega quale sarebbe la contraddittorietà tra le premesse e leconclusioni del giudizio arbitrale su detta questione.Riguardo alla modifica della pavimentazione, inoltre, la ricorrenteespressamente afferma (pag. 23 del ricorso) di non condividere lavalutazione operata dal Collegio arbitrale circa tale modifica delpreliminare e sostiene che l’interpretazione degli arbitri riguardo allapattuizione tesa ad escludere i prati-armati sia stata influenzata dalla CTU,in tal modo palesemente dimostrando di aver formulato una censura dimerito.Numero registro generale 27438/2021Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 9217/2026Data pubblicazione 12/04/2026Riguardo alla servitù di parcheggio, la ricorrente contesta che gliarbitri abbiano omesso di valutare la gravità o meno della modificadell’originaria pattuizione, abbiano erroneamente ricostruito le circostanzee abbiano definito come “modesta” la superfice oggetto della servitù diparcheggio, in tal modo evidenziando la richiesta di diversa valutazionedei fatti e delle clausole contrattuali.Su tali argomenti la ricorrente contesta anche la valutazione degliarbitri circa i dati emersi dalla CTU e sicuramente la valutazione dellaconsulenza tecnica d’ufficio è riservata al giudice del merito.Quanto al lodo definitivo, sul quantum, appartengono senz’altro almerito le contestazioni della ricorrente circa la determinazione del costo dicostruzione dell’immobile e dell’utile d’impresa operata dagli arbitri e laricorrente espressamente espone quelle che secondo lei sarebbero levalutazioni opportune.Nella parte conclusiva del ricorso la ricorrente afferma che, dunque,il Collego arbitrale è incorso in un chiaro errore nella valutazione dellecircostanze fattuali, così concludendo l’insieme delle censure operate sulgiudizio di merito degli arbitri.2) Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a carico della parte ricorrente.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;Numero registro generale 27438/2021Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 9217/2026Data pubblicazione 12/04/2026condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese delpresente giudizio, che liquida in €. 8.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltrealle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 27/3/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti
Sentenza Cassazione n. 09217/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris