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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41462/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01D034G) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso dedotto da [OSCURATO:PERSONA], con il quale genericamente si lamentano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, pertanto, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Né è configurabile la violazione del principio di recente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte di legittimità (Sez.

U, n. 41127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) secondo cui il giudice di merito, «nel determinare la pena complessiva del reato continuato, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite».

La citata sentenza ha infatti precisato «che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene».

Il giudice del merito ha rispettato tale arresto, considerati gli aumenti contenuti inflitti sia per i reati satellite di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 15 ottobre 2019, avvinti dal nesso di continuazione interna, per i quali sono stati condivisi espressamente le statuizioni del giudice della cognizione, sia per quelli giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 23 giugno 2020, per i quali la pena della reclusione è stata consistentemente ridotta da 2 anni e 10 mesi ad un anno mesi sei.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01D034G) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso dedotto da [OSCURATO:PERSONA], con il quale genericamente si lamentano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, pertanto, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Né è configurabile la violazione del principio di recente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 41127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) secondo cui il giudice di merito, «nel determinare la pena complessiva del reato continuato, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite». La citata sentenza ha infatti precisato «che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene». Il giudice del merito ha rispettato tale arresto, considerati gli aumenti contenuti inflitti sia per i reati satellite di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 15 ottobre 2019, avvinti dal nesso di continuazione interna, per i quali sono stati condivisi espressamente le statuizioni del giudice della cognizione, sia per quelli giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 23 giugno 2020, per i quali la pena della reclusione è stata consistentemente ridotta da 2 anni e 10 mesi ad un anno mesi sei. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma
Sentenza Cassazione n. 41462/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris