CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13850/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia resa il 28 gennaio 2022 dal Tribunale di Firenze di condanna per il reato di cui all'art.624 bis cod. pen. commesso in Pontassieve il 5 gennaio 2018 con recidiva specifica e infraquinquennale; considerato che il ricorso concerne questione (non configurabilità del furto in abitazione) non sottoposta al vaglio del giudice di appello (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, clep. 1994, Etzi, Rv.196414), in quanto tale inammissibile; considerato, in ogni caso, che è stato già affermato che integra il delitto contestato il furto commesso nello spogliatoio di un circolo sportivo (Sez. 5, n. 12180 del 10/11/2014, dep. 2015, Dello Buono, Rv. 262815 - 01) e che, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, a pag.:3 della sentenza impugnata si rinviene congrua motivazione sul punto; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle