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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37314/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG NiCOLA LETTIERI che ha chiesto il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno con autonomo ricorso, ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Gip del Tribunale di Sassari, in data del 20/02/2023, ha convalidato i due provvedimenti emessi dal Questore di Sassari con i quali è stato disposto, nei confronti dei ricorrenti, il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le competizioni sportive di calcio per anni otto, nonché l'obbligo di presentazione presso la Questura, prima e dopo ogni incontro agonistico, anche amichevole, per anni cinque.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, deduce violazione di legge, posto che la relata di notifica del provvedimento del Questore non recava l'avviso della facoltà di depositare memorie difensive entro il termine di 48 ore presso la cancelleria del giudice della convalida.

Il ricorrente cita a suo favore sia la giurisprudenza di legittimità che quella della Corte costituzionale, culminata nella sentenza del giudice delle leggi n.144 del 23 maggio 1997, con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevede che la notifica del decreto sia accompagnata dall'avviso della facoltà di depositare scritti difensivi, previsione volta a soddisfare l'esigenza di assicurare all'interessato la concreta ed effettiva conoscenza delle facoltà di difesa di cui può fruire.

Evidenzia che l'attuale formulazione dell'art. 6, comma 2 bis, L.401/1989 prevede espressamente l'obbligo che la notifica del provvedimento questorile all'interessato indichi la facoltà per l'interessato di presentare memorie o deduzioni, così ponendo una condizione di legittimità sia del provvedimento del questore che della successiva ordinanza di convalida, la cui violazione determina una nullità assoluta, rilevante ai sensi dell'art 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto concernente l'esercizio del diritto di intervento nel procedimento.

Rappresenta inoltre che il provvedimento del Questore non indica neppure che avverso l'ordinanza di convalida è esperibile ricorso per cassazione.

2.2. Il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in quanto il giudice non ha in alcun modo argomentato le ragioni per cui l'interessato debba presentarsi presso la Questura anche in occasione di partite amichevoli.

Rappresenta che tale obbligo è difficilmente esigibile, non essendo sempre identificabile e conoscibile la programmazione delle partite amichevoli, posto che spesso queste ultime si svolgono a porte chiuse.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine alla prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di firma ai sensi dell'art.6, comma 2, legge 401/89 e alla contestazione della recidiva amministrativa.

Rappresenta che il giudice non ha considerato che l'ultimo Daspo contestato al prevenuto ha cessato di esplicare efficacia nel 2003, e che solo a distanza di 20 anni è stata contestata una nuova violazione.

Pertanto, erroneamente, il giudice non ha considerato il significativo arco temporale intercorso tra il precedente Daspo e i fatti in esame.

Il giudice non ha inoltre in alcun modo valutato e motivato la contestazione di una recidiva amministrativa non certo recente.

In proposito, richiama la giurisprudenza che distingue tra presunzione di pericolosità assoluta e presunzione di pericolosità relativa, precisando di rientrare in questa ultima ipotesi, concernente coloro che hanno subito una precedente sanzione amministrativa in un arco di tempo maggiore del triennio rispetto al precedente Daspo.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi di ricorso, formulando le medesime argomentazioni sostenute dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e deducendo anch'egli l'omissione dell'avviso della facoltà di presentare memorie difensive al Gip competente; l'assenza di ragioni per le quali è previsto l'obbligo di presentazione anche in corrispondenza delle partite amichevoli, per le quali è carente il requisito della specifica individuazione; il difetto di motivazione in ordine alla prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di firma e alla contestazione della recidiva amministrativa.

4. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

5. I ricorrenti hanno depositato memorie difensive con le quali sono stati ulteriormente illustrati i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.È fondato il primo motivo di ricorso formulato nei medesimi termini da entrambi i ricorrenti, non condividendo questo Collegio l'orientamento minoritario secondo cui la violazione °L& 4:1=2:1:e prescrizione non sia sanzionata da nullità, posto che il legislatore espressamente non ne ha previsto le conseguenze sanzionatorie, né essa rientra tra le cause di nullità generale di cui all'art. 178 lett. c), cod. proc. pen. (Sez.3, n.11151 del 17/12/2008, Rv.42987).

La Corte costituzionale, con sentenza n.144 del 23 maggio 1997, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.6 della legge 402/1989 nella parte in cui non prevede che la notifica del decreto sia accompagnata dall'avviso della facoltà di depositare scritti difensivi, obbligo che soddisfa l'esigenza di assicurare all'interessato la concreta ed effettiva conoscenza delle facoltà di difesa di cui può fruire.

La Corte, nel dichiarare l'incostituzionalità della norma, ha rimesso al legislatore il potere di apprestare una specifica disciplina al riguardo.

L'art. 1, comma 1 lett. b) D.L. 20 agosto 2001, n. 336, convertito con modificazioni nella L. n. 377/2001 ha modificato l'art. 6 della legge 401/1989 che, nell'attuale formulazione, reca un ulteriore comma 2-bis che, in ottemperanza a quanto indicato dalla Corte costituzionale, prevede espressamente che "la notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento".

La suddetta norma è finalizzata ad assicurare all'interessato un effettivo esercizio del diritto di difesa, da attuarsi mediante presentazione di scritti difensivi.

Il procedimento in esame, infatti, è caratterizzato da un contraddittorio meramente cartolare in quanto non è prevista la presenza, in udienza, del destinatario delle prescrizioni e del suo difensore, a differenza del procedimento di convalida delle misure precautelari, in ragione della minore incisività della prescrizione in questione sulla libertà personale del soggetto sottoposto, ma è consentita la presentazione dì memorie e deduzioni difensive.

Pertanto, l'omessa previsione, nel provvedimento del Questore, dell'avviso previsto dall'art. 6, comma 2 bis, L. 401/1989 della facoltà dell'interessato "di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento", integra una nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto determina una lesione dei diritti di intervento e di assistenza difensiva nel procedimento giurisdizionale di convalida del provvedimento amministrativo dì polizia, convalida che è condizione della sua efficacia.

Ne segue che l'omissione dell'avviso della relativa facoltà compromette le garanzie difensive previste a favore del destinatario, invalidando anche l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, in quanto emessa in assenza delle deduzioni difensive che era facoltà dell'interessato presentare (Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, Rv. 242987; Sez. 3, n. 6986 del 10/11/2005, Rv. 234043; Sez.3, n. 14462 del 11/03/2014; Sez. 3, n.42571 del 12/03/2019).

2. Deve pertanto essere annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarata l'inefficacia dei due provvedimenti emessi dal Questore di Sassari, entrambi nella medesima data del 20/02/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. 3.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso articolati da entrambi i ricorrenti.

PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia dei provvedimenti del Questore di Sassari del 20/02/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Sassari.

Così deciso all'udienza del 24 maggio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG NiCOLA LETTIERI che ha chiesto il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno con autonomo ricorso, ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Gip del Tribunale di Sassari, in data del 20/02/2023, ha convalidato i due provvedimenti emessi dal Questore di Sassari con i quali è stato disposto, nei confronti dei ricorrenti, il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le competizioni sportive di calcio per anni otto, nonché l'obbligo di presentazione presso la Questura, prima e dopo ogni incontro agonistico, anche amichevole, per anni cinque. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, deduce violazione di legge, posto che la relata di notifica del provvedimento del Questore non recava l'avviso della facoltà di depositare memorie difensive entro il termine di 48 ore presso la cancelleria del giudice della convalida. Il ricorrente cita a suo favore sia la giurisprudenza di legittimità che quella della Corte costituzionale, culminata nella sentenza del giudice delle leggi n.144 del 23 maggio 1997, con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevede che la notifica del decreto sia accompagnata dall'avviso della facoltà di depositare scritti difensivi, previsione volta a soddisfare l'esigenza di assicurare all'interessato la concreta ed effettiva conoscenza delle facoltà di difesa di cui può fruire. Evidenzia che l'attuale formulazione dell'art. 6, comma 2 bis, L.401/1989 prevede espressamente l'obbligo che la notifica del provvedimento questorile all'interessato indichi la facoltà per l'interessato di presentare memorie o deduzioni, così ponendo una condizione di legittimità sia del provvedimento del questore che della successiva ordinanza di convalida, la cui violazione determina una nullità assoluta, rilevante ai sensi dell'art 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto concernente l'esercizio del diritto di intervento nel procedimento. Rappresenta inoltre che il provvedimento del Questore non indica neppure che avverso l'ordinanza di convalida è esperibile ricorso per cassazione. 2.2. Il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in quanto il giudice non ha in alcun modo argomentato le ragioni per cui l'interessato debba presentarsi presso la Questura anche in occasione di partite amichevoli. Rappresenta che tale obbligo è difficilmente esigibile, non essendo sempre identificabile e conoscibile la programmazione delle partite amichevoli, posto che spesso queste ultime si svolgono a porte chiuse. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine alla prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di firma ai sensi dell'art.6, comma 2, legge 401/89 e alla contestazione della recidiva amministrativa. Rappresenta che il giudice non ha considerato che l'ultimo Daspo contestato al prevenuto ha cessato di esplicare efficacia nel 2003, e che solo a distanza di 20 anni è stata contestata una nuova violazione. Pertanto, erroneamente, il giudice non ha considerato il significativo arco temporale intercorso tra il precedente Daspo e i fatti in esame. Il giudice non ha inoltre in alcun modo valutato e motivato la contestazione di una recidiva amministrativa non certo recente. In proposito, richiama la giurisprudenza che distingue tra presunzione di pericolosità assoluta e presunzione di pericolosità relativa, precisando di rientrare in questa ultima ipotesi, concernente coloro che hanno subito una precedente sanzione amministrativa in un arco di tempo maggiore del triennio rispetto al precedente Daspo. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi di ricorso, formulando le medesime argomentazioni sostenute dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e deducendo anch'egli l'omissione dell'avviso della facoltà di presentare memorie difensive al Gip competente; l'assenza di ragioni per le quali è previsto l'obbligo di presentazione anche in corrispondenza delle partite amichevoli, per le quali è carente il requisito della specifica individuazione; il difetto di motivazione in ordine alla prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di firma e alla contestazione della recidiva amministrativa. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorsi. 5. I ricorrenti hanno depositato memorie difensive con le quali sono stati ulteriormente illustrati i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.È fondato il primo motivo di ricorso formulato nei medesimi termini da entrambi i ricorrenti, non condividendo questo Collegio l'orientamento minoritario secondo cui la violazione °L& 4:1=2:1:e prescrizione non sia sanzionata da nullità, posto che il legislatore espressamente non ne ha previsto le conseguenze sanzionatorie, né essa rientra tra le cause di nullità generale di cui all'art. 178 lett. c), cod. proc. pen. (Sez.3, n.11151 del 17/12/2008, Rv.42987). La Corte costituzionale, con sentenza n.144 del 23 maggio 1997, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.6 della legge 402/1989 nella parte in cui non prevede che la notifica del decreto sia accompagnata dall'avviso della facoltà di depositare scritti difensivi, obbligo che soddisfa l'esigenza di assicurare all'interessato la concreta ed effettiva conoscenza delle facoltà di difesa di cui può fruire. La Corte, nel dichiarare l'incostituzionalità della norma, ha rimesso al legislatore il potere di apprestare una specifica disciplina al riguardo. L'art. 1, comma 1 lett. b) D.L. 20 agosto 2001, n. 336, convertito con modificazioni nella L. n. 377/2001 ha modificato l'art. 6 della legge 401/1989 che, nell'attuale formulazione, reca un ulteriore comma 2-bis che, in ottemperanza a quanto indicato dalla Corte costituzionale, prevede espressamente che "la notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento". La suddetta norma è finalizzata ad assicurare all'interessato un effettivo esercizio del diritto di difesa, da attuarsi mediante presentazione di scritti difensivi. Il procedimento in esame, infatti, è caratterizzato da un contraddittorio meramente cartolare in quanto non è prevista la presenza, in udienza, del destinatario delle prescrizioni e del suo difensore, a differenza del procedimento di convalida delle misure precautelari, in ragione della minore incisività della prescrizione in questione sulla libertà personale del soggetto sottoposto, ma è consentita la presentazione dì memorie e deduzioni difensive. Pertanto, l'omessa previsione, nel provvedimento del Questore, dell'avviso previsto dall'art. 6, comma 2 bis, L. 401/1989 della facoltà dell'interessato "di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento", integra una nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto determina una lesione dei diritti di intervento e di assistenza difensiva nel procedimento giurisdizionale di convalida del provvedimento amministrativo dì polizia, convalida che è condizione della sua efficacia. Ne segue che l'omissione dell'avviso della relativa facoltà compromette le garanzie difensive previste a favore del destinatario, invalidando anche l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, in quanto emessa in assenza delle deduzioni difensive che era facoltà dell'interessato presentare (Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, Rv. 242987; Sez. 3, n. 6986 del 10/11/2005, Rv. 234043; Sez.3, n. 14462 del 11/03/2014; Sez. 3, n.42571 del 12/03/2019). 2. Deve pertanto essere annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarata l'inefficacia dei due provvedimenti emessi dal Questore di Sassari, entrambi nella medesima data del 20/02/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. 3.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso articolati da entrambi i ricorrenti. PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia dei provvedimenti del Questore di Sassari del 20/02/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Sassari. Così deciso all'udienza del 24 maggio 2023
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