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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 38058/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. /Ad [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7 aprile 2022 il Tribunale del Riesame di Torino, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Cuneo con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere per il solo reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. (capo 1 dell'imputazione provvisoria).

2. Per mezzo del proprio difensore, Naccari ha proposto ricorso contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame.

Il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata - con una motivazione che si assume carente o comunque viziata da manifesta illogicità - ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla nullità dell'ordinanza emessa dal G.i.p. per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.

Espone che il provvedimento del G.i.p. conteneva solo una ricostruzione dei fatti desunta dal verbale di arresto non sottoposta ad alcun vaglio critico e non accompagnata dalla specifica indicazione delle ragioni per le quali da quei fatti potrebbe desumersi la gravità del quadro indiziario e la sussistenza delle esigenze cautelari.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. il motivo di ricorso è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile.

5. L'ordinanza del G.i.p. e quella del Tribunale del riesame chiariscono che Naccari fu tratto in arresto nella flagranza del reato di tentato furto aggravato di una bicicletta, appoggiata ad un muro nei pressi della stazione di Racconigi, essendo stato sorpreso da ufficiali di polizia giudiziaria, intervenuti sul posto a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, mentre, con l'ausilio di un cavalletto appositamente piegato, cercava di forzare il catenaccio antifurto che assicurava la ruota posteriore della bici al suo telaio.

Dalle ordinanze emerge: che, circa un'ora prima dell'arresto, una persona aveva segnalato la presenza di un uomo intento ad armeggiare sulle biciclette parcheggiate vicino alla stazione di Racconigi; che l'autore della segnalazione aveva fornito una descrizione dettagliata dell'abbigliamento e di alcune caratteristiche somatiche di quell'uomo; che le caratteristiche somatiche e l'abbigliamento di Naccari corrispondevano alla descrizione; che egli fu visto dagli operanti mentre forzava il catenaccio della bicicletta.

Dalle ordinanze emerge inoltre che, nell'immediatezza, Naccari dichiarò che la bicicletta era sua, qualcuno gliela aveva rubata e stava cercando di recuperarla; ma nell'udienza di convalida si avvalse della facoltà di non rispondere e, rendendo spontanee dichiarazioni, sostenne di aver cercato di prendere la bicicletta (che non era sua) perché aveva bisogno di un mezzo per spostarsi.

Il quadro indiziario così delineato è di tale evidenza da non richiedere alcuna particolare valutazione e il difensore si limita a sostenere che i giudici di merito non lo avrebbero sottoposto a vaglio adeguato senza spiegare quali elementi, sottovalutati o non valutati, potrebbero far ritenere Naccari estraneo ai fatti che gli sono stati addebitati.

Va ricordato, in proposito che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, «nel caso di arresto in flagranza, il criterio dell'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza è osservato ove il giudice richiami, ai fini della descrizione del fatto e delle prove raccolte, le risultanze dei verbali di arresto e di perquisizione e le dichiarazioni rese in sede di udienza di convalida, criticamente valutando tali dati fattuali e dando conto esaustivamente delle ragioni di fondatezza della ricostruzione accusatoria, con una motivazione che può essere tanto più sintetica quanto più sia evidente la flagranza dell'azione delittuosa» (Sez. 4, n. 16169 del 15/04/2021, Marangi, Rv. 281037).

6. La motivazione è completa e coerente anche nella valutazione delle esigenze cautelari.

I giudici di merito riferiscono, infatti, che Naccari è gravato da plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, non svolge alcuna attività lavorativa, si è allontanato dall'abitazione dove era stato collocato, subito dopo l'arresto, in attesa della udienza di convalida, e, dopo avervi fatti rientro, ha litigato con una vicina colpendola al capo con un bastone.

Come noto, ai sensi dell'art. 274, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. il pericolo attuale e concreto di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede può essere desunto dalle specifiche modalil:à e circostanze del fatto, dalla personalità dell'indagato o imputato, da suoi comportamenti o atti concreti e dai suoi precedenti penali (Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168 e, più di recente, Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv.271522).

Nel caso di specie, con una motivazione che resiste ai rilievi del ricorrente perché completa e scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, i giudici di merito hanno compiuto un'analisi dei comportamenti concreti dell'indagato proprio al fine di valutare se la condotta illecita della quale egli è gravemente indiziato fosse occasionale o, invece, sintomatica di una radicata incapacità di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose.7.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. /Ad [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 aprile 2022 il Tribunale del Riesame di Torino, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Cuneo con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere per il solo reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. (capo 1 dell'imputazione provvisoria). 2. Per mezzo del proprio difensore, Naccari ha proposto ricorso contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame. Il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata - con una motivazione che si assume carente o comunque viziata da manifesta illogicità - ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla nullità dell'ordinanza emessa dal G.i.p. per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Espone che il provvedimento del G.i.p. conteneva solo una ricostruzione dei fatti desunta dal verbale di arresto non sottoposta ad alcun vaglio critico e non accompagnata dalla specifica indicazione delle ragioni per le quali da quei fatti potrebbe desumersi la gravità del quadro indiziario e la sussistenza delle esigenze cautelari. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. il motivo di ricorso è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile. 5. L'ordinanza del G.i.p. e quella del Tribunale del riesame chiariscono che Naccari fu tratto in arresto nella flagranza del reato di tentato furto aggravato di una bicicletta, appoggiata ad un muro nei pressi della stazione di Racconigi, essendo stato sorpreso da ufficiali di polizia giudiziaria, intervenuti sul posto a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, mentre, con l'ausilio di un cavalletto appositamente piegato, cercava di forzare il catenaccio antifurto che assicurava la ruota posteriore della bici al suo telaio. Dalle ordinanze emerge: che, circa un'ora prima dell'arresto, una persona aveva segnalato la presenza di un uomo intento ad armeggiare sulle biciclette parcheggiate vicino alla stazione di Racconigi; che l'autore della segnalazione aveva fornito una descrizione dettagliata dell'abbigliamento e di alcune caratteristiche somatiche di quell'uomo; che le caratteristiche somatiche e l'abbigliamento di Naccari corrispondevano alla descrizione; che egli fu visto dagli operanti mentre forzava il catenaccio della bicicletta. Dalle ordinanze emerge inoltre che, nell'immediatezza, Naccari dichiarò che la bicicletta era sua, qualcuno gliela aveva rubata e stava cercando di recuperarla; ma nell'udienza di convalida si avvalse della facoltà di non rispondere e, rendendo spontanee dichiarazioni, sostenne di aver cercato di prendere la bicicletta (che non era sua) perché aveva bisogno di un mezzo per spostarsi. Il quadro indiziario così delineato è di tale evidenza da non richiedere alcuna particolare valutazione e il difensore si limita a sostenere che i giudici di merito non lo avrebbero sottoposto a vaglio adeguato senza spiegare quali elementi, sottovalutati o non valutati, potrebbero far ritenere Naccari estraneo ai fatti che gli sono stati addebitati. Va ricordato, in proposito che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, «nel caso di arresto in flagranza, il criterio dell'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza è osservato ove il giudice richiami, ai fini della descrizione del fatto e delle prove raccolte, le risultanze dei verbali di arresto e di perquisizione e le dichiarazioni rese in sede di udienza di convalida, criticamente valutando tali dati fattuali e dando conto esaustivamente delle ragioni di fondatezza della ricostruzione accusatoria, con una motivazione che può essere tanto più sintetica quanto più sia evidente la flagranza dell'azione delittuosa» (Sez. 4, n. 16169 del 15/04/2021, Marangi, Rv. 281037). 6. La motivazione è completa e coerente anche nella valutazione delle esigenze cautelari. I giudici di merito riferiscono, infatti, che Naccari è gravato da plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, non svolge alcuna attività lavorativa, si è allontanato dall'abitazione dove era stato collocato, subito dopo l'arresto, in attesa della udienza di convalida, e, dopo avervi fatti rientro, ha litigato con una vicina colpendola al capo con un bastone. Come noto, ai sensi dell'art. 274, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. il pericolo attuale e concreto di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede può essere desunto dalle specifiche modalil:à e circostanze del fatto, dalla personalità dell'indagato o imputato, da suoi comportamenti o atti concreti e dai suoi precedenti penali (Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168 e, più di recente, Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv.271522). Nel caso di specie, con una motivazione che resiste ai rilievi del ricorrente perché completa e scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, i giudici di merito hanno compiuto un'analisi dei comportamenti concreti dell'indagato proprio al fine di valutare se la condotta illecita della quale egli è gravemente indiziato fosse occasionale o, invece, sintomatica di una radicata incapacità di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose.7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. C
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