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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 29138/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Milena avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta che il 13 aprile 2026 aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 cod. pen.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che non fosse dirimente, ai fini dell'esclusione del pericolo di reiterazione del reato, l'attuale sospensionedell'indagato dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana, avvenuta ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, nella cessazione dell'incarico di segretario provinciale di Forza Italia, in ragione della rilevantissima rete di contatti dell'indagato e del suo ruolo di spicco nel panorama politico regionale, attraverso i quali, secondo i Giudici di merito, ha potuto porre in essere le condotte illecite provvisoriamente contestategli.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo due motivi relativi alle esigenze cautelari, che vengono qui sintetizzati nei limiti strettamente necessari ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo il ricorrente censura il vizio di motivazione in relazione al pericolo di reiterazione del reato in quanto l'ordinanza impugnata, con motivazione apparente, ha ignorato le prospettazioni difensive secondo cui dalla lunga attività di intercettazione telefonica era emersa una sola ipotesi di reato i cui beneficiari risultavano del tutto estranei alla "rete di rapporti" intessuta dal ricorrente incensurato.

In assenza di elementi concreti ed attuali, il provvedimento impugnato si è limitato ad ipotizzare la mera potenzialità del pericolo di reiterazione criminosa in ragione della caratura politica del ricorrente, nonostante sia stato privato della carica di Assessore della Giunta regionale e di vice-segretario regionale del proprio partito.

Inoltre, il provvedimento impugnato, senza spiegare in quali termini "la rete di rapporti" possa costituire occasione per la commissione di altri reati, ha valorizzato il mancato allontanamento dell'indagato "dal mondo della politica", circostanza, questa, non dimostrabile atteso che egli si trova agli arresti domiciliari con la prescrizione del divieto di comunicazione con i terzi, sicché vi è in concreto impossibilitato.

2.2. Con il secondo motivo, inoltre, censura il vizio di motivazione in quanto l'ordinanza genetica stabiliva che la condotta corruttiva provvisoriamente contestata potesse essere neutralizzata con la cessazione della carica ricoperta, ma una volta che questa è venuta meno, in virtù della sospensione prevista dal citato d.lgs., le esigenze cautelari devono ritenersi affievolite e contenibili con misure meno afflittive, come il divieto di dimora nel luogo di svolgimento del mandato parlamentare.

Il ricorso, a supporto della tesi, richiama il parere di un autorevole giurista in cui a fronte di un soggetto che riveste una carica elettiva il giudice, in fase di scelta della misura cautelare, è tenuto a bilanciare il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) con il rispetto della volontà popolare espressa con le elezioni (artt. 48 e 51 Cost.) e il principio di non colpevolezza fino 2alla condanna definitiva (art. 27 Cost.), richiamando sia il § 12 della sentenza della Corte costituzionale n. 206/1999, secondo cui una misura cautelare non può comprimere i diritti oltre lo stretto necessario; sia il disposto di cui all'art. 289, comma 3, cod. proc. pen., che vieta esplicitamente la sospensione dalle cariche elettive ricoperte per diretta investitura popolare, divieto da estendersi anche alle misure cautelari coercitive per evitare un'ulteriore mortificazione dell'interesse alla conservazione del risultato elettorale.

Il Tribunale del riesame di Caltanissetta non ha operato detto doveroso bilanciamento, limitandosi a menzionare la necessità di impedire contatti con i terzi, che, si ribadisce, non rilevano in quanto il ricorrente ha perso il proprio ruolo di deputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.

2. Va premesso che la decisione impugnata è stata emessa in sede di appello cautelare, all'esito della stabilizzazione dell'ordinanza genetica del Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta, che aveva applicato al ricorrente, Consigliere regionale, la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.), così riqualificato il fatto originariamente contestato come violazione dell'art. 319 cod. pen.

Infatti, detta ordinanza era stata confermata dal Tribunale del riesame con provvedimento del 3 marzo 2026, avverso il quale è stato rigettato il ricorso per cassazione con sentenza emessa da questa Suprema Corte il 27 maggio 2026, a cui aveva fatto seguito il rigetto, da parte del Giudice per le indagini preliminari, di un'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, fondata sulla sopravvenuta sospensione dalla carica dell'indagato, provvedimento anch'esso confermato dal Tribunale del riesame e in questa sede impugnato.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non consentito dalla legge.

3.1. È principio pacifico, ribadito, ex plurimis, da Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpini, Rv. 263627, che «Le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una 3volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame».

Tale preclusione, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità come "giudicato cautelare", copre sia l'accertamento della gravità indiziaria sia la valutazione delle esigenze cautelari - anche in termini di proporzionalità della misura -, e può essere superata soltanto dalla sopravvenienza di elementi nuovi, non ancora valutati, idonei ad incidere in modo apprezzabile sul quadro cautelare già scrutinato.

3.2. Nel caso di specie, le censure dedotte si risolvono nella pedissequa riproposizione di argomenti già devoluti e disattesi nella pregressa fase cautelare sia quanto ai gravi indizi di colpevolezza (la doglianza relativa alla ritenuta unicità dell'episodio corruttivo accertato e alla conseguente insussistenza di una condotta seriale), sia quanto alle esigenze cautelari (la persistenza e l'attualità del pericolo di reiterazione, l'idoneità del contesto relazionale e politico dell'indagato come fattore di rischio permanente e l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione rispetto a misure meno afflittive quali il divieto di dimora), così da essere ormai preclusi alla relativa cognizione in questa Sede.

4. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

4.1. L'unico profilo di novità, come tale sottratto al giudicato cautelare e dunque scrutinabile in questa Sede, è costituito dalla sospensione del ricorrente dalla carica di Consigliere regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. cit., sopravvenuta al provvedimento applicativo della misura custodiale, che, secondo il ricorrente, è tale da escludere il pericolo di reiterazione del reato e rendere superflua — o quantomeno eccessiva — la misura degli arresti domiciliari.

4.2. L'argomento omette di considerare che la sospensione dalla carica ex art. 8, comma 2, d.lgs. cit. è causalmente e funzionalmente dipendente dalla misura cautelare applicata in sede penale.

L'art. 8, comma 5, del menzionato decreto legislativo stabilisce che «la sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva».

Ne discende che, ove il Giudice del merito accogliesse la tesi del ricorrente e revocasse o attenuasse la misura cautelare sino a farla venire meno, cesserebbe automaticamente anche la sospensione dalla carica, con l'immediato ripristino del mandato elettivo.

In tale scenario, non vi sarebbe alcun presidio contro la reiterazione del reato nell'esercizio della funzione: la sospensione, infatti, lungi dal rendere superflua la misura cautelare, ne presuppone la permanenza come condizione necessaria della propria stessa efficacia, cosicché invocarla come ragione per 4attenuare la misura cautelare equivale a confermare l'esposizione al rischio che si vorrebbe scongiurare.

4.3. L'errore concettuale, invero, consiste nel sovrapporre due sistemi normativi che operano su piani radicalmente distinti e che perseguono finalità non fungibili.

Le esigenze cautelari penali, tipizzate dall'art. 274 cod. proc. pen., sono governate da un rigido principio di tassatività, quale diretta conseguenza della riserva di legge prescritta dal secondo comma dell'art. 13 Cost. per le limitazioni della libertà personale, e sono volte a garantire il corretto svolgimento del processo, evitare l'inquinamento delle prove e prevenire la reiterazione di reati da parte dell'indagato.

Esse sono valutate dal giudice penale in relazione alla specifica situazione dell'indagato e alle circostanze concrete del caso.

La sospensione ex art. 8, comma 2, d.lgs. cit. persegue invece una finalità diversa e autonoma: la tutela dell'oggettiva onorabilità e del prestigio dell'istituzione rappresentativa, che risulterebbero compromessi dalla permanenza in carica di chi sia sottoposto a misura coercitiva per reati contro la pubblica amministrazione.

Come ha chiarito la Corte costituzionale, «le esigenze cautelari che la sospensione mira ad assicurare non vanno identificate nel pericolo di reiterazione del reato..., ma, come visto, nella mera possibilità che la permanenza dell'eletto nell'organo elettivo determini una lesione dell'interesse pubblico tutelato.

La misura non assolve invero a funzioni sanzionatorie o di cautela penale, ma è semplicemente diretta a garantire l'oggettiva onorabilità di chi riveste la carica pubblica di cui si tratta...» (Corte cost., sent. n. 35 del 2021, § 3.2.3).

Le due misure, dunque, non si sostituiscono reciprocamente perchè ciascuna presidia interessi diversi ed opera secondo logiche proprie.

Ne consegue che la sospensione amministrativa non può costituire un fattore di attenuazione delle esigenze cautelari penali, né il giudice penale è tenuto — come invece sostiene il ricorrente — a valutarla con riguardo alle esigenze di cautela processuale.

4.4. La tesi difensiva sostiene che il Tribunale, in sede di appello, avrebbe dovuto operare un bilanciamento tra il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), la volontà popolare (artt. 48 e 51 Cost.) e il principio della presunzione di innocenza (art. 27 Cost.), così da condurre alla scelta di una misura cautelare meno afflittiva.

Detti valori costituzionali, peraltro, sono stati già posti in equilibrio, a monte e in via generale, dal legislatore con il d.lgs. n. 235 del 2012, e la Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole la scelta con gli argomenti di seguito richiamati: «la modalità prescelta per realizzarlo non è in contrasto con il criterio 5della proporzionalità, costituendo invece il frutto di un ragionevole bilanciamento tra gli interessi che vengono in gioco nella disciplina dei requisiti per l'accesso e il mantenimento delle cariche in questione, e quindi tra il diritto di elettorato passivo, da un lato, e il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, dall'altro. » (Corte cost., sent. n. 35 del 2021, § 3.2.3).

Sul piano delle esigenze cautelari penali, poi, il bilanciamento invocato dal ricorrente è estraneo al sistema del codice di procedura penale in quanto il giudice non è chiamato a ponderare la posizione istituzionale dell'imputato nella scelta della misura cautelare, ma a valutare la gravità indiziaria del fatto ivi contestato, le esigenze cautelari concrete e la proporzionalità del provvedimento restrittivo rispetto ad esse (artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.).

La qualità di eletto non costituisce, di per sé, un fattore di attenuazione delle esigenze cautelari in sede penale, né giustifica una diversa e più favorevole applicazione dei criteri di scelta della misura: una simile interpretazione violerebbe il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., creando una categoria di imputati privilegiati in ragione della loro posizione istituzionale.

4.5. L'argomento difensivo che richiama il § 12 della sentenza n. 206 del 1999 della Corte costituzionale - secondo cui una misura cautelare non può comprimere i diritti oltre lo stretto necessario - per sostenere che la sospensione automatica dalla carica avrebbe già soddisfatto le esigenze cautelari, così da rendere gli arresti domiciliari sproporzionati, non si confronta con l'effettivo contenuto della pronuncia del Giudice delle leggi.

Il principio di stretta necessità cautelare attiene alle misure cautelari personali nel processo penale e governa il rapporto tra le esigenze processuali e il sacrificio della libertà personale dell'imputato, ma non ha nulla a che vedere con la misura della sospensione dalla carica elettiva, che opera su un piano del tutto autonomo e distinto.

Peraltro, la stessa Corte costituzionale, con riguardo alla sospensione dalla carica elettiva, ha precisato che «non è comunque prospettabile [...] un'esigenza di proporzionalità rispetto al reato commesso, ma piuttosto rispetto alla possibile lesione dell'interesse pubblico causata dalla permanenza dell'eletto nell'organo elettivo: non si pone quindi un problema di "adeguatezza" della misura rispetto alla gravità del fatto, ma piuttosto rispetto all'esigenza cautelare.» (Corte cost., sent. n. 276 del 2016, § 7, richiamando sent. n. 206 del 1999 e sent. n. 25 del 2002).

La sentenza n. 206 del 1999, dunque, lungi dal supportare la tesi del ricorrente, conferma che le esigenze cautelari della sospensione sono autonome e distinte da quelle penali, e non possono essere neutralizzate dall'una o dall'altra misura.

64.6. Manifestamente infondata, infine, deve ritenersi anche l'interpretazione proposta dell'art. 289, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui il divieto di sospensione dall'esercizio di cariche elettive di diretta investitura popolare si estenderebbe a qualsiasi misura cautelare coercitiva.

Si tratta, infatti, di una lettura priva di qualsiasi fondamento normativo che condurrebbe, peraltro, a conseguenze irragionevoli, in quanto escluderebbe l'applicazione delle misure cautelari solo per chi ricopre cariche elettive, in palese contrasto con il principio stabilito dall'art. 3 della Costituzione.

5. Dagli argomenti che precedono consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ri P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Do useppina Cirimele 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Milena avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta che il 13 aprile 2026 aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 cod. pen. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che non fosse dirimente, ai fini dell'esclusione del pericolo di reiterazione del reato, l'attuale sospensionedell'indagato dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana, avvenuta ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, nella cessazione dell'incarico di segretario provinciale di Forza Italia, in ragione della rilevantissima rete di contatti dell'indagato e del suo ruolo di spicco nel panorama politico regionale, attraverso i quali, secondo i Giudici di merito, ha potuto porre in essere le condotte illecite provvisoriamente contestategli. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo due motivi relativi alle esigenze cautelari, che vengono qui sintetizzati nei limiti strettamente necessari ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura il vizio di motivazione in relazione al pericolo di reiterazione del reato in quanto l'ordinanza impugnata, con motivazione apparente, ha ignorato le prospettazioni difensive secondo cui dalla lunga attività di intercettazione telefonica era emersa una sola ipotesi di reato i cui beneficiari risultavano del tutto estranei alla "rete di rapporti" intessuta dal ricorrente incensurato. In assenza di elementi concreti ed attuali, il provvedimento impugnato si è limitato ad ipotizzare la mera potenzialità del pericolo di reiterazione criminosa in ragione della caratura politica del ricorrente, nonostante sia stato privato della carica di Assessore della Giunta regionale e di vice-segretario regionale del proprio partito. Inoltre, il provvedimento impugnato, senza spiegare in quali termini "la rete di rapporti" possa costituire occasione per la commissione di altri reati, ha valorizzato il mancato allontanamento dell'indagato "dal mondo della politica", circostanza, questa, non dimostrabile atteso che egli si trova agli arresti domiciliari con la prescrizione del divieto di comunicazione con i terzi, sicché vi è in concreto impossibilitato. 2.2. Con il secondo motivo, inoltre, censura il vizio di motivazione in quanto l'ordinanza genetica stabiliva che la condotta corruttiva provvisoriamente contestata potesse essere neutralizzata con la cessazione della carica ricoperta, ma una volta che questa è venuta meno, in virtù della sospensione prevista dal citato d.lgs., le esigenze cautelari devono ritenersi affievolite e contenibili con misure meno afflittive, come il divieto di dimora nel luogo di svolgimento del mandato parlamentare. Il ricorso, a supporto della tesi, richiama il parere di un autorevole giurista in cui a fronte di un soggetto che riveste una carica elettiva il giudice, in fase di scelta della misura cautelare, è tenuto a bilanciare il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) con il rispetto della volontà popolare espressa con le elezioni (artt. 48 e 51 Cost.) e il principio di non colpevolezza fino 2alla condanna definitiva (art. 27 Cost.), richiamando sia il § 12 della sentenza della Corte costituzionale n. 206/1999, secondo cui una misura cautelare non può comprimere i diritti oltre lo stretto necessario; sia il disposto di cui all'art. 289, comma 3, cod. proc. pen., che vieta esplicitamente la sospensione dalle cariche elettive ricoperte per diretta investitura popolare, divieto da estendersi anche alle misure cautelari coercitive per evitare un'ulteriore mortificazione dell'interesse alla conservazione del risultato elettorale. Il Tribunale del riesame di Caltanissetta non ha operato detto doveroso bilanciamento, limitandosi a menzionare la necessità di impedire contatti con i terzi, che, si ribadisce, non rilevano in quanto il ricorrente ha perso il proprio ruolo di deputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate. 2. Va premesso che la decisione impugnata è stata emessa in sede di appello cautelare, all'esito della stabilizzazione dell'ordinanza genetica del Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta, che aveva applicato al ricorrente, Consigliere regionale, la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.), così riqualificato il fatto originariamente contestato come violazione dell'art. 319 cod. pen. Infatti, detta ordinanza era stata confermata dal Tribunale del riesame con provvedimento del 3 marzo 2026, avverso il quale è stato rigettato il ricorso per cassazione con sentenza emessa da questa Suprema Corte il 27 maggio 2026, a cui aveva fatto seguito il rigetto, da parte del Giudice per le indagini preliminari, di un'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, fondata sulla sopravvenuta sospensione dalla carica dell'indagato, provvedimento anch'esso confermato dal Tribunale del riesame e in questa sede impugnato. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non consentito dalla legge. 3.1. È principio pacifico, ribadito, ex plurimis, da Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpini, Rv. 263627, che «Le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una 3volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame». Tale preclusione, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità come "giudicato cautelare", copre sia l'accertamento della gravità indiziaria sia la valutazione delle esigenze cautelari - anche in termini di proporzionalità della misura -, e può essere superata soltanto dalla sopravvenienza di elementi nuovi, non ancora valutati, idonei ad incidere in modo apprezzabile sul quadro cautelare già scrutinato. 3.2. Nel caso di specie, le censure dedotte si risolvono nella pedissequa riproposizione di argomenti già devoluti e disattesi nella pregressa fase cautelare sia quanto ai gravi indizi di colpevolezza (la doglianza relativa alla ritenuta unicità dell'episodio corruttivo accertato e alla conseguente insussistenza di una condotta seriale), sia quanto alle esigenze cautelari (la persistenza e l'attualità del pericolo di reiterazione, l'idoneità del contesto relazionale e politico dell'indagato come fattore di rischio permanente e l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione rispetto a misure meno afflittive quali il divieto di dimora), così da essere ormai preclusi alla relativa cognizione in questa Sede. 4. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 4.1. L'unico profilo di novità, come tale sottratto al giudicato cautelare e dunque scrutinabile in questa Sede, è costituito dalla sospensione del ricorrente dalla carica di Consigliere regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. cit., sopravvenuta al provvedimento applicativo della misura custodiale, che, secondo il ricorrente, è tale da escludere il pericolo di reiterazione del reato e rendere superflua — o quantomeno eccessiva — la misura degli arresti domiciliari. 4.2. L'argomento omette di considerare che la sospensione dalla carica ex art. 8, comma 2, d.lgs. cit. è causalmente e funzionalmente dipendente dalla misura cautelare applicata in sede penale. L'art. 8, comma 5, del menzionato decreto legislativo stabilisce che «la sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva». Ne discende che, ove il Giudice del merito accogliesse la tesi del ricorrente e revocasse o attenuasse la misura cautelare sino a farla venire meno, cesserebbe automaticamente anche la sospensione dalla carica, con l'immediato ripristino del mandato elettivo. In tale scenario, non vi sarebbe alcun presidio contro la reiterazione del reato nell'esercizio della funzione: la sospensione, infatti, lungi dal rendere superflua la misura cautelare, ne presuppone la permanenza come condizione necessaria della propria stessa efficacia, cosicché invocarla come ragione per 4attenuare la misura cautelare equivale a confermare l'esposizione al rischio che si vorrebbe scongiurare. 4.3. L'errore concettuale, invero, consiste nel sovrapporre due sistemi normativi che operano su piani radicalmente distinti e che perseguono finalità non fungibili. Le esigenze cautelari penali, tipizzate dall'art. 274 cod. proc. pen., sono governate da un rigido principio di tassatività, quale diretta conseguenza della riserva di legge prescritta dal secondo comma dell'art. 13 Cost. per le limitazioni della libertà personale, e sono volte a garantire il corretto svolgimento del processo, evitare l'inquinamento delle prove e prevenire la reiterazione di reati da parte dell'indagato. Esse sono valutate dal giudice penale in relazione alla specifica situazione dell'indagato e alle circostanze concrete del caso. La sospensione ex art. 8, comma 2, d.lgs. cit. persegue invece una finalità diversa e autonoma: la tutela dell'oggettiva onorabilità e del prestigio dell'istituzione rappresentativa, che risulterebbero compromessi dalla permanenza in carica di chi sia sottoposto a misura coercitiva per reati contro la pubblica amministrazione. Come ha chiarito la Corte costituzionale, «le esigenze cautelari che la sospensione mira ad assicurare non vanno identificate nel pericolo di reiterazione del reato..., ma, come visto, nella mera possibilità che la permanenza dell'eletto nell'organo elettivo determini una lesione dell'interesse pubblico tutelato. La misura non assolve invero a funzioni sanzionatorie o di cautela penale, ma è semplicemente diretta a garantire l'oggettiva onorabilità di chi riveste la carica pubblica di cui si tratta...» (Corte cost., sent. n. 35 del 2021, § 3.2.3). Le due misure, dunque, non si sostituiscono reciprocamente perchè ciascuna presidia interessi diversi ed opera secondo logiche proprie. Ne consegue che la sospensione amministrativa non può costituire un fattore di attenuazione delle esigenze cautelari penali, né il giudice penale è tenuto — come invece sostiene il ricorrente — a valutarla con riguardo alle esigenze di cautela processuale. 4.4. La tesi difensiva sostiene che il Tribunale, in sede di appello, avrebbe dovuto operare un bilanciamento tra il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), la volontà popolare (artt. 48 e 51 Cost.) e il principio della presunzione di innocenza (art. 27 Cost.), così da condurre alla scelta di una misura cautelare meno afflittiva. Detti valori costituzionali, peraltro, sono stati già posti in equilibrio, a monte e in via generale, dal legislatore con il d.lgs. n. 235 del 2012, e la Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole la scelta con gli argomenti di seguito richiamati: «la modalità prescelta per realizzarlo non è in contrasto con il criterio 5della proporzionalità, costituendo invece il frutto di un ragionevole bilanciamento tra gli interessi che vengono in gioco nella disciplina dei requisiti per l'accesso e il mantenimento delle cariche in questione, e quindi tra il diritto di elettorato passivo, da un lato, e il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, dall'altro. » (Corte cost., sent. n. 35 del 2021, § 3.2.3). Sul piano delle esigenze cautelari penali, poi, il bilanciamento invocato dal ricorrente è estraneo al sistema del codice di procedura penale in quanto il giudice non è chiamato a ponderare la posizione istituzionale dell'imputato nella scelta della misura cautelare, ma a valutare la gravità indiziaria del fatto ivi contestato, le esigenze cautelari concrete e la proporzionalità del provvedimento restrittivo rispetto ad esse (artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.). La qualità di eletto non costituisce, di per sé, un fattore di attenuazione delle esigenze cautelari in sede penale, né giustifica una diversa e più favorevole applicazione dei criteri di scelta della misura: una simile interpretazione violerebbe il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., creando una categoria di imputati privilegiati in ragione della loro posizione istituzionale. 4.5. L'argomento difensivo che richiama il § 12 della sentenza n. 206 del 1999 della Corte costituzionale - secondo cui una misura cautelare non può comprimere i diritti oltre lo stretto necessario - per sostenere che la sospensione automatica dalla carica avrebbe già soddisfatto le esigenze cautelari, così da rendere gli arresti domiciliari sproporzionati, non si confronta con l'effettivo contenuto della pronuncia del Giudice delle leggi. Il principio di stretta necessità cautelare attiene alle misure cautelari personali nel processo penale e governa il rapporto tra le esigenze processuali e il sacrificio della libertà personale dell'imputato, ma non ha nulla a che vedere con la misura della sospensione dalla carica elettiva, che opera su un piano del tutto autonomo e distinto. Peraltro, la stessa Corte costituzionale, con riguardo alla sospensione dalla carica elettiva, ha precisato che «non è comunque prospettabile [...] un'esigenza di proporzionalità rispetto al reato commesso, ma piuttosto rispetto alla possibile lesione dell'interesse pubblico causata dalla permanenza dell'eletto nell'organo elettivo: non si pone quindi un problema di "adeguatezza" della misura rispetto alla gravità del fatto, ma piuttosto rispetto all'esigenza cautelare.» (Corte cost., sent. n. 276 del 2016, § 7, richiamando sent. n. 206 del 1999 e sent. n. 25 del 2002). La sentenza n. 206 del 1999, dunque, lungi dal supportare la tesi del ricorrente, conferma che le esigenze cautelari della sospensione sono autonome e distinte da quelle penali, e non possono essere neutralizzate dall'una o dall'altra misura. 64.6. Manifestamente infondata, infine, deve ritenersi anche l'interpretazione proposta dell'art. 289, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui il divieto di sospensione dall'esercizio di cariche elettive di diretta investitura popolare si estenderebbe a qualsiasi misura cautelare coercitiva. Si tratta, infatti, di una lettura priva di qualsiasi fondamento normativo che condurrebbe, peraltro, a conseguenze irragionevoli, in quanto escluderebbe l'applicazione delle misure cautelari solo per chi ricopre cariche elettive, in palese contrasto con il principio stabilito dall'art. 3 della Costituzione. 5. Dagli argomenti che precedono consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento. P.Q.M. Rigetta il ri P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Do useppina Cirimele 7
Sentenza Cassazione n. 29138/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris