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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 26732/2026

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nale di Messina;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 26/03/2026 il Tribunale di Messina, decidendo sull'istanzadi riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell'interesse dell'indagato, haconfermato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Giudice per le indaginipreliminari del medesimo ufficio giudiziario aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] lamisura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 644comma 5 nn. 3 e 4 cod. pen. (capo b) e 644 comma 5 n. 3 cod. pen. (capo c).Si contesta al [OSCURATO:PERSONA] di aver preteso e ottenuto la dazione di interessi usuraria fronte di prestiti erogati nel gennaio 2025 a [OSCURATO:PERSONA] (capo b) e dalmarzo 2025 a [OSCURATO:PERSONA] (capo c).2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'indagato,tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limitistrettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1.

Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc.pen., violazione dell'art. 309 comma 10 cod. proc. pen.

La difesa eccepisce cheal Tribunale del riesame non erano state trasmesse le chat tra l'indagato e levittime presenti sul cellulare che era stato sequestrato dal PM; chat nelle qualierano presenti elementi a discarico ai quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto riferimentonel corso dell'interrogatorio preventivo reso al G.i.p.

Né la mancata trasmissionedi elementi favorevoli all'indagato era giustificata dal fatto, come inveceaffermato dal Tribunale, che sul dispositivo in sequestro erano ancora in corsoaccertamenti.

Il Tribunale aveva dunque rigettato l'eccezione di inefficacia dellamisura facendo errata applicazione dell'art. 309 cod. proc. pen.2.2.

Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc.pen., vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza.

La difesalamenta che il Tribunale del riesame non ha motivato in relazione agli argomentia discarico dedotti, ed in particolare in ordine al contenuto della già citate chatdalle quali emergeva, da un lato, che tra l'indagato e le vittime esistevanopregressi rapporti economici, e, dall'altro, che il [OSCURATO:PERSONA] era restio a concedereloro prestiti.

Si lamenta altresì l'omessa valutazione delle indagini difensivedepositate; secondo la difesa il Tribunale si era limitato a dichiarare tali indaginiinutilizzabili per motivi formali, omettendo però di valutarne il contenuto se nonaltro come allegazioni difensive.

Si deduce infine che anche in relazione alleesigenze cautelari la motivazione del Tribunale sarebbe meramente apparente inquanto fondata su formule stereotipate che non si confrontano con le deduzionidifensive.3.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.1.

Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto il rigetto della eccezione diinefficacia della misura cautelare ex art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. permancata trasmissione al Tribunale del riesame degli elementi sopravvenuti afavore dell'indagato, è manifestamente infondato.Questa Corte ha infatti più volte ribadito che in tema di riesame delle misurecautelari, qualora l'indagato si dolga della mancata trasmissione da parte delpubblico ministero di atti o documenti sopravvenuti a sé favorevoli, egli hal'onere di specificare i contenuti di favore desumibili dagli atti non trasmessi, nonpotendo sostenerne apoditticamente la rilevanza ai fini della perdita di efficaciadella misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. (Sez. 6,n. 5405 del 27/01/2022, Salvato, Rv. 283000 – 01).

Nel caso in esame, il motivodi ricorso è sul punto del tutto generico, in quanto il difensore lamenta lamancata trasmissione di chat tra l'indagato e le vittime senza minimamenteindicare quali sarebbero i messaggi rilevanti, quali il loro contenuto e soprattuttola loro rilevanza in relazione ai fatti di cui all'imputazione cautelare.

Peraltro, èappena il caso di rilevare che secondo la stessa prospettazione difensiva imessaggi non trasmessi sarebbero serviti a confermare la versione alternativadei fatti fornita dall'indagato in sede di interrogatorio preventivo; versione che ilTribunale del riesame, per quanto si dirà in seguito, ha puntualmente vagliato eritenuto inidonea ad escludere la configurabilità dei reati di usura per cui siprocede.

Deve dunque essere ribadito il principio di diritto secondo il qualel'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti alprocedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnatosoltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai finidell'applicazione della misura, spettando all'indagato l'onere di indicare le ragioniper le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito talecarattere (Sez. 5, n. 19979 del 15/02/2024, Bakar, Rv. 286384 - 01).Si deve inoltre considerare che, come più volte affermato da questa Corte,l'obbligo di trasmettere al tribunale del riesame gli elementi sopravvenuti afavore della persona sottoposta alle indagini non si estende a quegli atti odocumenti che siano già nella disponibilità della difesa, con possibilità, quindi,per quest'ultima, di utilizzarli e produrli con la richiesta di riesame o nel corsodella successiva udienza (Sez. 2, n. 208 del 21/11/2019, dep. 2020, Foti, Rv.277785 – 01).

Nel caso in esame, l'indagato era certamente a conoscenza dellecontestazioni a suo carico e della richiesta di misura cautelare quanto menodall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo stato sottoposto ad interrogatorio preventivo ex art.291, comma 1quater, cod. proc. pen. il 16/02/2026; il telefono cellularecontenente gli elementi asseritamente a lui favorevoli è rimasto nelladisponibilità del [OSCURATO:PERSONA] sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] allorquando il dispositivo gli èstato sequestrato all'atto dell'esecuzione della misura.

Ciò detto, risultaobiettivamente strumentale l'eccezione con la quale la difesa lamenta la mancatatrasmissione da parte del PM al Tribunale del riesame di elementi asseritamentefavorevoli che sono rimasti nella disponibilità dell'indagato per un apprezzabilelasso di tempo.2.

Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto i gravi indizi di colpevolezzaper i reati di usura, esula da quelli consentiti ai sensi dell'art. 606 cod. proc.pen., in quanto si limita ad invocare una mera rivalutazione o lettura alternativadelle risultanze istruttorie che non è consentita in sede di legittimità.

Il motivo èaltresì privo della necessaria specificità in quanto non si confronta con lamotivazione del provvedimento impugnato.Giova premettere e ribadire che, secondo quanto costantemente affermato daquesta Corte anche nel suo più alto consesso (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000,Audino, Rv. 215828 – 01), in tema di misure cautelari personali, il ricorso percassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenzadelle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifichenorme di legge oppure la contraddittorietà o la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazionedegli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).Così individuati i limiti della cognizione e del sindacato di questa Corte inrelazione all'ordinanza impugnata, occorre rilevare che il motivo articolato dalricorrente non supera il vaglio di ammissibilità.Quanto alle singole censure va infatti evidenziato quanto segue.2.1.

Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, il Tribunale del riesame (pag.17-19) ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la versionealternativa fornita dall'indagato in relazione ai suoi rapporti economici con levittime non fosse credibile e neppure rilevante.

Si è infatti rilevato, quanto alcapo b), che i rapporti economici tra il [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa relativi allavicenda dello street food (di cui peraltro aveva parlato la stessa vittima VincenzoCampo) andavano tenuti ben distinti dal prestito usurario e nulla avevano a chefare con quest'ultima.

Si è altresì evidenziato che la presunta ritrosia delMazzitello ad elargire prestiti a [OSCURATO:PERSONA] era, per ovvie ragioni, inidoneaad escludere la configurabilità dei reati di cui al capo c).Si tratta di motivazione adeguata, a fronte della quale la difesa non ha neppureprospettato specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, limitandosi arichiedere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie che non èconsentita in sede di legittimità.2.2.

Quanto invece agli esiti delle indagini difensive, il Tribunale hacongruamente motivato in ordine alla loro inutilizzabilità processuale e allaimpossibilità di trarre dagli atti allegati elementi di prova a discarico.

Si è infattievidenziato che la difesa aveva prodotto delle dichiarazioni scritte rese dasoggetti asseritamente informati sui fatti le quali erano state inviate con una mailordinaria al difensore dell'indagato, sicché, anche prescindendo dal mancatorispetto delle formalità previste dagli artt. 391-bis ss cod. proc. pen. per leindagini difensive, non vi era certezza alcuna sulla provenienza dei documenti esulla identità dei dichiaranti.

Conseguentemente (e correttamente) si è esclusoche tali atti potessero essere utilizzati anche come semplici documenti ex art.234 cod. proc. pen.2.3.

Anche in relazione alle esigenze cautelari il motivo risulta del tutto generico.Il Tribunale del riesame (pag. 23-24) ha congruamente motivato in ordineall'esistenza e all'attualità del pericolo di recidiva valorizzando: 1) la reiterazionedelle condotte (peraltro molto recenti); 2) la gravità dei fatti risultante dall'entitàdei tassi di interesse praticati; 3) la natura professionale della condotta illecita;4) la forte capacità di condizionamento che l'indagato ha dimostrato in relazionealle vittime.

Si tratta di una motivazione nella quale non è dato ravvisare profilidi contraddittorietà o manifesta illogicità (a ben vedere neppure specificamentededotti dalla difesa).In conclusione, le censure della difesa – più che denunciare specifiche violazionidi legge o criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato–, si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e asollecitarne un diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosi così ilmotivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfrSez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01).3.

Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità delricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di Messina;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 26/03/2026 il Tribunale di Messina, decidendo sull'istanzadi riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell'interesse dell'indagato, haconfermato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Giudice per le indaginipreliminari del medesimo ufficio giudiziario aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] lamisura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 644comma 5 nn. 3 e 4 cod. pen. (capo b) e 644 comma 5 n. 3 cod. pen. (capo c).Si contesta al [OSCURATO:PERSONA] di aver preteso e ottenuto la dazione di interessi usuraria fronte di prestiti erogati nel gennaio 2025 a [OSCURATO:PERSONA] (capo b) e dalmarzo 2025 a [OSCURATO:PERSONA] (capo c).2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'indagato,tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limitistrettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc.pen., violazione dell'art. 309 comma 10 cod. proc. pen. La difesa eccepisce cheal Tribunale del riesame non erano state trasmesse le chat tra l'indagato e levittime presenti sul cellulare che era stato sequestrato dal PM; chat nelle qualierano presenti elementi a discarico ai quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto riferimentonel corso dell'interrogatorio preventivo reso al G.i.p. Né la mancata trasmissionedi elementi favorevoli all'indagato era giustificata dal fatto, come inveceaffermato dal Tribunale, che sul dispositivo in sequestro erano ancora in corsoaccertamenti. Il Tribunale aveva dunque rigettato l'eccezione di inefficacia dellamisura facendo errata applicazione dell'art. 309 cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc.pen., vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. La difesalamenta che il Tribunale del riesame non ha motivato in relazione agli argomentia discarico dedotti, ed in particolare in ordine al contenuto della già citate chatdalle quali emergeva, da un lato, che tra l'indagato e le vittime esistevanopregressi rapporti economici, e, dall'altro, che il [OSCURATO:PERSONA] era restio a concedereloro prestiti. Si lamenta altresì l'omessa valutazione delle indagini difensivedepositate; secondo la difesa il Tribunale si era limitato a dichiarare tali indaginiinutilizzabili per motivi formali, omettendo però di valutarne il contenuto se nonaltro come allegazioni difensive. Si deduce infine che anche in relazione alleesigenze cautelari la motivazione del Tribunale sarebbe meramente apparente inquanto fondata su formule stereotipate che non si confrontano con le deduzionidifensive.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.1. Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto il rigetto della eccezione diinefficacia della misura cautelare ex art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. permancata trasmissione al Tribunale del riesame degli elementi sopravvenuti afavore dell'indagato, è manifestamente infondato.Questa Corte ha infatti più volte ribadito che in tema di riesame delle misurecautelari, qualora l'indagato si dolga della mancata trasmissione da parte delpubblico ministero di atti o documenti sopravvenuti a sé favorevoli, egli hal'onere di specificare i contenuti di favore desumibili dagli atti non trasmessi, nonpotendo sostenerne apoditticamente la rilevanza ai fini della perdita di efficaciadella misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. (Sez. 6,n. 5405 del 27/01/2022, Salvato, Rv. 283000 – 01). Nel caso in esame, il motivodi ricorso è sul punto del tutto generico, in quanto il difensore lamenta lamancata trasmissione di chat tra l'indagato e le vittime senza minimamenteindicare quali sarebbero i messaggi rilevanti, quali il loro contenuto e soprattuttola loro rilevanza in relazione ai fatti di cui all'imputazione cautelare. Peraltro, èappena il caso di rilevare che secondo la stessa prospettazione difensiva imessaggi non trasmessi sarebbero serviti a confermare la versione alternativadei fatti fornita dall'indagato in sede di interrogatorio preventivo; versione che ilTribunale del riesame, per quanto si dirà in seguito, ha puntualmente vagliato eritenuto inidonea ad escludere la configurabilità dei reati di usura per cui siprocede. Deve dunque essere ribadito il principio di diritto secondo il qualel'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti alprocedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnatosoltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai finidell'applicazione della misura, spettando all'indagato l'onere di indicare le ragioniper le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito talecarattere (Sez. 5, n. 19979 del 15/02/2024, Bakar, Rv. 286384 - 01).Si deve inoltre considerare che, come più volte affermato da questa Corte,l'obbligo di trasmettere al tribunale del riesame gli elementi sopravvenuti afavore della persona sottoposta alle indagini non si estende a quegli atti odocumenti che siano già nella disponibilità della difesa, con possibilità, quindi,per quest'ultima, di utilizzarli e produrli con la richiesta di riesame o nel corsodella successiva udienza (Sez. 2, n. 208 del 21/11/2019, dep. 2020, Foti, Rv.277785 – 01). Nel caso in esame, l'indagato era certamente a conoscenza dellecontestazioni a suo carico e della richiesta di misura cautelare quanto menodall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo stato sottoposto ad interrogatorio preventivo ex art.291, comma 1quater, cod. proc. pen. il 16/02/2026; il telefono cellularecontenente gli elementi asseritamente a lui favorevoli è rimasto nelladisponibilità del [OSCURATO:PERSONA] sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] allorquando il dispositivo gli èstato sequestrato all'atto dell'esecuzione della misura. Ciò detto, risultaobiettivamente strumentale l'eccezione con la quale la difesa lamenta la mancatatrasmissione da parte del PM al Tribunale del riesame di elementi asseritamentefavorevoli che sono rimasti nella disponibilità dell'indagato per un apprezzabilelasso di tempo.2. Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto i gravi indizi di colpevolezzaper i reati di usura, esula da quelli consentiti ai sensi dell'art. 606 cod. proc.pen., in quanto si limita ad invocare una mera rivalutazione o lettura alternativadelle risultanze istruttorie che non è consentita in sede di legittimità. Il motivo èaltresì privo della necessaria specificità in quanto non si confronta con lamotivazione del provvedimento impugnato.Giova premettere e ribadire che, secondo quanto costantemente affermato daquesta Corte anche nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000,Audino, Rv. 215828 – 01), in tema di misure cautelari personali, il ricorso percassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenzadelle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifichenorme di legge oppure la contraddittorietà o la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazionedegli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).Così individuati i limiti della cognizione e del sindacato di questa Corte inrelazione all'ordinanza impugnata, occorre rilevare che il motivo articolato dalricorrente non supera il vaglio di ammissibilità.Quanto alle singole censure va infatti evidenziato quanto segue.2.1. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, il Tribunale del riesame (pag.17-19) ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la versionealternativa fornita dall'indagato in relazione ai suoi rapporti economici con levittime non fosse credibile e neppure rilevante. Si è infatti rilevato, quanto alcapo b), che i rapporti economici tra il [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa relativi allavicenda dello street food (di cui peraltro aveva parlato la stessa vittima VincenzoCampo) andavano tenuti ben distinti dal prestito usurario e nulla avevano a chefare con quest'ultima. Si è altresì evidenziato che la presunta ritrosia delMazzitello ad elargire prestiti a [OSCURATO:PERSONA] era, per ovvie ragioni, inidoneaad escludere la configurabilità dei reati di cui al capo c).Si tratta di motivazione adeguata, a fronte della quale la difesa non ha neppureprospettato specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, limitandosi arichiedere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie che non èconsentita in sede di legittimità.2.2. Quanto invece agli esiti delle indagini difensive, il Tribunale hacongruamente motivato in ordine alla loro inutilizzabilità processuale e allaimpossibilità di trarre dagli atti allegati elementi di prova a discarico. Si è infattievidenziato che la difesa aveva prodotto delle dichiarazioni scritte rese dasoggetti asseritamente informati sui fatti le quali erano state inviate con una mailordinaria al difensore dell'indagato, sicché, anche prescindendo dal mancatorispetto delle formalità previste dagli artt. 391-bis ss cod. proc. pen. per leindagini difensive, non vi era certezza alcuna sulla provenienza dei documenti esulla identità dei dichiaranti. Conseguentemente (e correttamente) si è esclusoche tali atti potessero essere utilizzati anche come semplici documenti ex art.234 cod. proc. pen.2.3. Anche in relazione alle esigenze cautelari il motivo risulta del tutto generico.Il Tribunale del riesame (pag. 23-24) ha congruamente motivato in ordineall'esistenza e all'attualità del pericolo di recidiva valorizzando: 1) la reiterazionedelle condotte (peraltro molto recenti); 2) la gravità dei fatti risultante dall'entitàdei tassi di interesse praticati; 3) la natura professionale della condotta illecita;4) la forte capacità di condizionamento che l'indagato ha dimostrato in relazionealle vittime. Si tratta di una motivazione nella quale non è dato ravvisare profilidi contraddittorietà o manifesta illogicità (a ben vedere neppure specificamentededotti dalla difesa).In conclusione, le censure della difesa – più che denunciare specifiche violazionidi legge o criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato–, si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e asollecitarne un diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosi così ilmotivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfrSez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01).3. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità delricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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