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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 08919/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazionè svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui si lamenta la mancanza di scrutinio e conseguentemente di motivazione in ordine ad eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che trattandosi di sentenza definita ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., l'accoglimento della richiesta, in punto di determinazione della pena, negli stessi termini oggetto del concordato determina una definitiva preclusione processuale all'esperibilità di successive impugnative sul punto; rilevato invero che, avendo l'imputato rinunciato innanzi ai giudici del gravame a tutti i motivi di impugnazione concernenti il merito, il punto della sentenza concernente l'affermazione della responsabilità risulta coperto dall'autorità del giudicato, derivando dall'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione la limitazione della cognizione del giudice di appello ai motivi non oggetto di rinuncia, che esulano dal presente ricorso; rilevato che perciò trova applicazione il principio reiteratamente affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo circoscrive la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 273194); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazionè svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui si lamenta la mancanza di scrutinio e conseguentemente di motivazione in ordine ad eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che trattandosi di sentenza definita ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., l'accoglimento della richiesta, in punto di determinazione della pena, negli stessi termini oggetto del concordato determina una definitiva preclusione processuale all'esperibilità di successive impugnative sul punto; rilevato invero che, avendo l'imputato rinunciato innanzi ai giudici del gravame a tutti i motivi di impugnazione concernenti il merito, il punto della sentenza concernente l'affermazione della responsabilità risulta coperto dall'autorità del giudicato, derivando dall'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione la limitazione della cognizione del giudice di appello ai motivi non oggetto di rinuncia, che esulano dal presente ricorso; rilevato che perciò trova applicazione il principio reiteratamente affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo circoscrive la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 273194); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il1
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