CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04010/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35906 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA].p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 1671/2019 depositat a il 15 aprile 2019 del la Corte di appello di Milano. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 35906/2019 camera di consiglio20.12.2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con riguardo a un a complessa operazione consistente, da un lato, nell'erogazione di un mutuo per l'importo di euro 550.000,00, destinato all'estinzione di pregresse passività― finanziamento di cui era beneficiaria [OSCURATO:SOCIETA]. ― e nella prestazione, da parte dello stesso attore , di un pegno in titoli di Stato per l'importo di euro 330.000,00 , il quale era finalizzato a garantire il rimborso del suddetto finanziamento. Battaglia ha domandato l'accertamento della nullità del contratto di pegno per difetto o illiceità della causa, l'annullamento dello stesso per errore o dolo, nonché l'accertamento della nullità o della simulazione del contratto di mutuo; ha chiesto, in subordine, la risoluzione del contratto di pegno per grave inadempimento della banca. Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Paviaha respinto le domande attrici. 2. ― Il gravame pro p osto avanti alla Corte di appello di Milano è stato rigettato con sentenza del 15 aprile2019. La decisione poggia sul rilievo per cui il finanziamento era stato concessoper appianare i debiti di altre società del gruppo cui appartenevaITS [OSCURATO:SOCIETA].: e cioè [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;in conseguenza, secondo la Corte di merito, l’attuabilità del programma negoziale di ristrutturazione del debito andava apprezzata avendo riguardo alle complessive capacitàdi questi tre soggett i . In capo alle dette società sussistevano, poi, ad avviso del Giudice distrettuale, «condizioni economiche non ostative alla restituzione delle somme mutuate». Il contratto di pegno non era dunqueaffetto da nullità per difetto o illiceità della causa, in quanto, accertata la sostenibilità del mutuo in capo alle tre società, doveva escludersi che la garanzia prestataavesse assunto la funzione di mezzo di pagamento del credito della banca; non era nemmeno configurabile Sez. I–RG 35906/2019 camera di consiglio20.12.2023 l'annullamento del contratto di pegno per dolo o errore , mentre la simulazione della convenzionedi mutuo andava parimenti esclusa « in quanto la volontà delle parti era proprio quella dichiarata di ripianare i debiti delle tre società, ottenere una dilazionedei pagamenti, offrendo nel contempo una garanzia alla banca in caso di un eventuale inadempimento dell'obbligazione restitutoria»; non ricorreva la nullità del contratto di finanziamento, che era un mutuo di scopo effettivamente portato ad esecuzione attraverso la destinazione della somma mutuata al consolidamento dei debiticontratti dalle tre società; tantomeno erano ipotizzabili, secondo la Corte distrettuale: la nullità del contratto di finanziamento permancanza di causa; l'illiceità dello stessoper essere diretto ― come dedotto dall’appellante ― a eludere il disposto dell’art. 67 l. fall.;la violazione dei principi di correttezza e buona fede della banca nella conduzione delle trattative e nell'esecuzione del contratto; la risolubilità del negozio costitutivo del pegnoper inadempimento. 3. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso tale pronuncia facendo valere nove motivi. L'impugnazione è resistita con controricorso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Ilricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― I l primo motivo lamenta la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost.. Il ricorrente rileva, in sintesi, che l’unico soggetto mutuatario era [OSCURATO:SOCIETA] e che le altre società non erano tenute all’adempimento nei confronti della banca in forza del contratto di mutuo intercorso, onde nessun significato poteva assumere il richiamo, da parte della Corte di appello, alle capacità reddituali di ITS e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente,la Corte di merito non avrebbe chiarito la ragione per cui le dette società sarebbero state coobbligate al pagamento delle rate insieme a [OSCURATO:SOCIETA]. Sez. I–RG 35906/2019 camera di consiglio20.12.2023 La Corte di appello ha spiegato che il contrattodi mutuo concluso da quest’ultima prevedeva che il finanziamento era finalizzato al consolidamento delle passività delle tre società, ammontante a complessivi euro 519.129,56. Dalla sentenza impugnata non si ricava affatto che l'obbligazione di rimborso della somma mutuata gravasse anche suITS s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]: dalla pronuncia si desume, semmai, che ITS,con l’importo ricevuto, aveva assunto l’impegno di ripianare non solo la propria esposizione debitoria, ma anche quella delle altre due società del gruppo. Tale ricostruzione risulta coerente con quanto ritenuto dalla sentenza di primo grado, il cui impianto motivazionale è stato condiviso dalla Corte di appello: il Tribunale aveva difatti rilevato come il contratto concluso era un mutuo di scopo , essendo il finanziamento « destinato a estinguere il debito delle tre società del gruppo[…], allungare i tempi di restituzione, oltre a porre l'intero debito a carico della sola ITS I nformatica s.r.l.» (sentenza di appello, pag. 7). Dopodiché,non è certamente contraddittorio riconoscere che, in sostanza,la mutuataria avrebbe potuto contare sugli apporti delle altre due società del gruppo per l’adempimento di obbligazioni che erano state contratte anche nell’interesse delle medesim e . Nel ritenere necessariala considerazione dello stato economico e patrimoniale di tali società,ai fini dell’apprezzamento della sostenibilità dell’operazione, la Corte di appello ha evidentemente supposto che [OSCURATO:SOCIETA] avesse agitoper conto del gruppo unitariamente inteso: opzione ricostruttiva, questa, del tutto plausibilevisto che la provvista ricevuta doveva essere pacificamente impiegataper ripianare il debito del gruppo stesso . Nella sentenza impugnata la ragionevolezza di una tale conclusione si salda, del resto, con unpreciso dato fattuale : quello per cuiera stato lo stesso attore a rappresentare che il gruppo composto dalle tre società non era in grado di sostenere la rata del mutuo, ancorché contratto da una sola di esse; tale deduzionesi spiegaproprio Sez. I–RG 35906/2019 camera di consiglio20.12.2023 nella prospettivadel divisato coinvolgimento indiretto dell e richiamate società, le quali,pur non essendo parti del contratto di mutuo concluso da [OSCURATO:SOCIETA]― e pur non pote ndo dirsi giuridicamente tenute , di conseguenza, al rimborso in favore di [OSCURATO:PERSONA] ― erano destinatarie finali, insieme alla consorella, del risultato ultimo che l’erogazione del mutuo avrebbe dovuto propiziare. Ciò detto, il ricorrente mostra di non cogliere il senso della decisione impugnata, la quale non ha individuatoveri e propri obblighi in capo a ITS e [OSCURATO:PERSONA]. La ravvisata mancata aderenza del motivo al decisum destina pertanto l o stess o alla statuizione di inammissibilità (Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490). 2. ― Il secondo mezzo op pone la violazione o falsa applicazione dell’art.1372, comma 2, c.c.. Il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia«esteso al di fuori di un qualsiasi obbligo di natura contrattuale o normativa a soggetti estranei al contratto di mutuo, ed in assenza di qualunque loro garanzia di firma o reale, l'obbligo, il dovere o l'impegno di concorrere al pagamento delle rate di mutuo contratto da altri». L’assunto non risponde al vero, dovendosi richiamare, in proposito, quanto rilevato nellatrattazione del primo motivo. Anche talemezzo si profila dunque inamm i ssibile. 3. ― Col terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione o falsa applicazione dell’art. 117 , comma 4, t.u.b.. Viene rilevato che il contratto di mutuo stipulatotra [OSCURATO:SOCIETA] e la banca era un contratto soggetto alla forma scritta ad substantiam : in conseguenza, unico soggetto mutuatariodoveva essere considerato la detta società, dovendosi escludere che il negozio potesse essere integrato da accordi verbali (quelli che si assumono intercorsi con le altre societàdel gruppo). Al pari dei precedenti,tale motivo manca di confrontarsi con la sentenza impugnata, alla quale è estranea l’affermazione che il Sez. I–RG 35906/2019 camera di consiglio20.12.2023 contratto di mutuo prevedesse l’esistenza di una pluralità di mutuatari. Il mezzo di censura segueperciò la sorte che è riservata agli altri motivi fin qui esaminati. 4. ― Il quarto motivo prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1423c.c. e 117, comma 3, t.u.b.. Assume il ricorrente che la Corte di appello avrebbe dapprimatrascurato di prendere in esame la nullità del contratto di mutuo, provvedendo, poi, a sanare il vizio valorizzando l’irrilevante evenienzaconsistente nella prospettazione, in giudizio, di un«concorso delle altre società al rientro del debito » . La doglianza verte su questo: la Corte di appello, dopo aver osservato che dal tenore letterale del contratto di mutuo emergeva che il finanziamento era stato concesso per appianare i debiti di [OSCURATO:SOCIETA], di ITS e di [OSCURATO:PERSONA] , ha evidenziato che nell'atto di citazione l'attore aveva confermato che l'operazione economica coinvolgevale tre società e che queste non sarebbero state in grado di far fronte al complessivo esborso del debito. Secondo il ricorrente, la Corte di appello non avrebbe potutovalorizzare quanto da lui precisato nell’atto introduttivo, in quanto il contratto nullo non è suscettibile di convalida, giusta l’art. 1423 c.c.: l’invalidante carenza della forma scritta sarebbe stata quindi insuscettibile di alcuna sanatoria. Come in precedenza osservato,la nullità del contratto di mutuo non si ravvisa, visto che, a dispetto di quanto opinato dal ricorrente, il Giudice dist rett uale non ha attribuito valore ad alcuna pattu i zion e negoziale non consacrata per iscritto . Ne discende che l’argomento basato sullanon attuabilità della convalida risulta privodi concludenza. Anche il quarto motivo deve essere allora dichiarato inammissibile. 5. ― Il quinto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1411 c.c..Si imputa alla Corte di appello di aver ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., « in quanto beneficiate dal finanziamento, concluso anche in loro favore da I.T.S. [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 35906/2019 camera di consiglio20.12.2023 s.r.l., seppur adesso estranee contrattualmente, dovessero concorrere al rientro diI.[OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]». Il motivo è inammissibile. Il ricorrente evoca lo schema del contratto in favore del terzo― fattispecie del tutto estranea alla sentenza della Corte di Milano ―, senza rendere intellegibile la propriaricostruzione e senza chiarire quali siano le conseguenze giuridichedi questa. Mette conto di rammentare che il ricorso per cassazionedeve contenere, a pena di inammissibilità, l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (cfr.: Cass. 18 febbraio 2011, n. 4036; Cass. 3 agosto 2007, n. 17125; cfr. pure Cass. 24 febbraio 2020, n. 4905). 6. ― Col sesto motivo si censura l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Si deduce che la Corte di appello,non aderendo alla richiesta di rinnovazione delle indagini tecniche rispetto alle quali erano state sollevate specifiche doglianze, avrebbe « omesso ogni esame sul punto, all'evidenza intriso di decisività». La censura pare investire il passaggio della motivazione in cui la Corte di appello ha recepito le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, nominato dal Tribunale, il quale aveva concluso nel sensoche « l'aggregato delle tre società» in base al flusso di cassa della gestione corrente, avrebbe potuto far fronte al rimborso del finanziamento. È, questo, il giudizio quanto alla «sostenibilità del mutuo» che la Corte di appello ha ragguagliato, come si è visto, a lle potenzialità economiche dell e tre società del gruppoe non alla sola mutuataria I TS [OSCURATO:SOCIETA] . Il mezzo di censura, oltre a risultareconfuso, si fonda su supposti errori di valutazione del c.t.u. (si veda, in particolare, pagg. 32 s. del ricorso, ove si censura l’uso di criteri di valutazione quanto all a consistenza patrimoniale delle societàdi cui qui si dibatte). Come è ben noto,il vizio di cui all’art. 360, n. 5. c.p.c. si riferisce all'omesso esame Sez. I–RG 35906/2019 camera di consiglio20.12.2023 di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo: per il che il ricorrente ha l’onere di indicareil «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).Il motivo in esame si arresta, invece, alla rappresentazione di apprezzamenti erronei quanto alle risultanze contabili oggetto di ricognizione da parte del c.t.u.. Il motivo è dunque inammissibile. 7. ― Col settimo motivo è lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 2784 c.c.in relazione agli artt. 1418 e 1325, n. 2, c.c., oltre che degli artt. 1372, 1423, 1477 c.c. e 117 t.u.b..Sostiene il ricorrente che il«reale elemento causale sotteso al contratto di pegno» risultava essere «l'utilizzo dello stesso quale mezzo di pagamento del credito della banca». La doglianza si fonda sulla confutazione della proposizione, contenuta nella sentenzaimpugnata, circa la « sostenibilità del mutuo in capo alle tre società»: proposizioneche cost itu isce la premessa per la successiva negazione dell’assunto per cui il pegnoavrebbe svolto la funzione di mezzo di estinzionedel credito della banca. Il motivo è inamm i ssibile, in quanto investe un accertamento di fatto non sindacabile nella presente sede. 8. ― L’ottavo motivo denuncia la nullità della sentenza per omessaed apparente motivazione quanto alla contestata simulazione del contratto di mutuo.Deduce il ricorrente che quanto osservato da lla Corte di appello per rigettare la doman da di accertamento della simulazione de mutuo non integrerebbe una motivazione. Il mezzo è inamm i ssibile, in quanto non coglie , nell a sua Sez. I–RG 35906/2019 camera di consiglio20.12.2023 completezza, laratio decidendi della statuizione impugnata, incentra ta su un accertamento di fatto, non controvertibile nel giudizio di legittimità, quanto all’esistenza di un accordo diretto al ripianamento dei debiti delle tre società, alla dilazione dei pagamenti e all a prestazione di una garanzia alla banca operante in caso di inadempimento dell'obbligazione restitutoria. Nel corpo del motivo il ricorrente sostiene che l’impossibilità del conseguimento dello scopo del contrattosarebbe stata nota a entrambe le partie che, in conseguenza, tale finalità avrebbe dovuto ritenersi solo apparente.La tesi si scontra con l’ac certamento dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto, al contrario,che le condizioni economiche delle tre società consentisseroil rimborso del finanziamento. Anche la deduzione in esame si mostra pertantopriva di aderenza alla decisione impugnata. 9. ― Col nono motivo si oppone l'omessa e apparente motivazione in relazione alla violazione e falsa applicazionedegli artt.1372, 1423, 1477 c.c. e 117 t.u.b.. Il mezzo di censura investe la statuizione di rigetto della domanda di risoluzione del contratto di pegno. La doglianza è basata sul rilievo per cui la sentenza poggerebbe, al riguardo, «sull’infondato presupposto giuridico della sostenibilità, come gruppo, del debito in capo alla mutuataria»: ma una tale contestazione nulla ha a che vedere col vizio denunciato, il quale sussiste solo in presenza di un’anomalia motivazionale che si traducain violazione di legge costituzionalmente rilevante: anomalia che si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053e 8054 , cit t . ) ; il vizio, del resto, deve risultare « dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le Sez. I–RG 35906/2019 camera di consiglio20.12.2023 risultanze processuali» (sentenze da ultimo citt.),mentre il ricorrente fa questionedi «evidenze fattuali, documentali e istruttorie». Il motivo va dunque respinto. 10. ― In co nclusione, il ricorso è infondato. 11. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza