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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18210/2026

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rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio,n. 2433/2023 depositata il 24/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 2433/2023, depositata in data 24/04/2023, laCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio dichiaraval’estinzione, per cessata materia del contendere, del giudizio di appelloNumero registro generale 23780/2023Numero sezionale 2337/2026Numero di raccolta generale 18210/2026Data pubblicazione 05/06/2026promosso dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.7191/2021 con cui la CTP di Roma aveva rigettato l’impugnazione dellacontribuente avverso l’avviso di accertamento relativo ad una tassaautomobilistica per l’anno 2016.

La Corte regionale motivava la pronunciain ragione della richiesta dell’Ufficio di cessazione della materia delcontendere, effettuata “con nota prodotta dalla Direzione provinciale 3 diRoma”, stabilendo, inoltre, che le spese rimanevano a carico di chi leaveva anticipate.2.

Avverso la sentenza n. 2433/2023 proponeva ricorso per cassazionela contribuente, chiedendo la cassazione limitatamente alla statuizionesulle spese di lite.L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo “Si ravvisa la violazione di legge ex art. 115 cpce la falsa applicazione dell’art. 91 cpc in relazione all’ art. 1 c. 2 e art. 46c.1 Dlgs 546/92 con riferimento all’ art. 360 primo comma n. 3 nella partein cui la [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza oggiimpugnata, a pagina 2 righe 12 e 13 statuisce nella parte motiva: LaCorte di giustizia Tributaria di II grado del Lazio dichiara estinto il giudizioper cessata materia del contendere.

Spese compensate. ”, senza chel’Ufficio finanziario avesse provveduto a depositare alcun provvedimento disgravio, pur essendosi riservato di produrre l’“annullamento dell’attoavversato”.

Pertanto, il giudice d’appello aveva apoditticamente recepito ladichiarazione di una parte.

Rileva la ricorrente che “Il riconoscimento, daparte dell’Ufficio, della esenzione dal pagamento della tassaautomobilistica per l’anno 2016 invocata, sin dal primo grado del presentegiudizio, non comporta l’estinzione del giudizio medesimo per cessatamateria del contendere ai sensi dell’art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992,poiché non risulta disposto alcuno sgravio e l’avviso di accertamento,racchiudente la pretesa impositiva, è ancora in essere”, non essendoNumero registro generale 23780/2023Numero sezionale 2337/2026Numero di raccolta generale 18210/2026Data pubblicazione 05/06/2026pertanto intervenuta alcuna “definizione della pendenza tributaria”, comeprescritto dall’art. 46, comma 1, d.lgs. 546/1992, sussistendo, pertanto lapiena soccombenza dell’Ente impositore, che impone – in applicazione delprincipio di causalità ed in assenza di soccombenza reciproca nonché digravi ed eccezionali ragioni - che i costi del processo vadano fatti gravaresulla parte che ha dato causa alla lite e, quindi, nel caso di specie,dell’Ufficio finanziario (che nell’atto d’appello aveva ammesso di nonessersi accorto che in veicolo era stato effettivamente immatricolato nel2014 nella Regione Lazio, affermando nel contempo che la prova delregime esonerativo dovesse essere fornita dal contribuente).2.

Con il secondo motivo “Si ravvisa la violazione di legge e la falsaapplicazione sotto il profilo dell’art. 111 comma 1, 2 e 6 Cost. art. 6 CEDU,132 comma 2 n. 4 e 92 cpc ai sensi dell’ art. 360 comma primo n. 3 e 4”,avendo la CdGT disposto la compensazione delle spese, limitandosi arecepire “una semplice dichiarazione confessoria da parte dell’Enteresistente”, non suffragata da alcuna prova documentale a supporto delladefinizione della pretesa tributaria, così fornendo una motivazioneapparente, al di sotto del cd minimo costituzionale, tanto più alla lucedegli specifici presupposti normativi cui l’art. 92 cpc condiziona lacompensazione delle spese.I due motivi, strettamente connessi in quanto volti entrambi adenunciare l’apoditticità e l’apparenza della motivazione relativa allacompensazione delle spese, vanno esaminati congiuntamente e sonofondati nei limiti sotto esposti.Va preliminarmente rilevato che il ricorrente, pur deducendol’insussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione dellamateria del contendere in ragione del mancato riscontro documentaledella definizione della pendenza tributaria, ha espressamente richiesto lacassazione della sentenza impugnata “limitatamente alla statuizione sullespese”, sicché deve ritenersi precluso l’esame delle censure direttamenteNumero registro generale 23780/2023Numero sezionale 2337/2026Numero di raccolta generale 18210/2026Data pubblicazione 05/06/2026rivolte alla (ulteriore) statuizione di estinzione del giudizio per cessatamateria del contendere.Ciò posto, la regolamentazione delle spese di lite nel processotributario trova la sua specifica disciplina nell’art. 15 del d.P.R. 546/1992,i cui primi due commi, nella formulazione applicabile ratione temporis alcaso di specie, prevedono che:“1.

La parte soccombente e' condannata arimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.

2. Lespese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dallacommissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca oqualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essereespressamente motivate.” (previsione quest’ultima contenuta anchenell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 12settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10novembre 2014, n. 162, nei limiti dell’ampliamento operato dalla sentenzan. 77/2018 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudicepossa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anchequalora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni).Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, purrientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazionedell’opportunità di compensare le spese in tutto o in parte, sia nell’ipotesidi soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri gravi motivi exart. 15 d.lgs. n. 546/1992 (tra le altre, Cass. n. 24502/17; Cass. n.19613/17), in ragione della elasticità costituzionalmente necessaria checaratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, néessendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale laripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa (così Cass. n.21400/21, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014), le suddetteragioni gravi ed eccezionali devono però essere espressamente indicate insentenza (Cass. n. 9312/2024; Cass. n. 1950/2022).Numero registro generale 23780/2023Numero sezionale 2337/2026Numero di raccolta generale 18210/2026Data pubblicazione 05/06/2026Costituisce poi principio consolidato quello secondo cui, in tema dispese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui alcomma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale,sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi chela giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravied eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo delgiudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazionerisulta censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 20755/2025).Va inoltre rilevato che anche in caso di annullamento dell’atto inautotutela, ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 /1992, lacompensazione delle spese di lite può essere disposta ai sensi dell’art. 15,comma 1, del medesimo d.lgs. purché intervenuta all’esito di unavalutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario,trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione “ope legis” previstadal comma 3 dell’articolo citato (Cass. n. 33157/2023).A tal proposito, è stato altresì affermato da questa Corte che allacessazione della materia del contendere non si correla necessariamente lacondanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualoral’annullamento dell’atto impugnato non consegua ad una manifestaillegittimità del provvedimento sussistente sin dal momento della suaemanazione (Cass., n. 8834/204; Cass. n. 7273/2016).Tanto premesso in punto di regolamentazione delle spese e dicompensazione delle stesse, va rilevato che, nel caso di specie, lapronuncia di “irripetibilità, rectius di compensazione delle spese, nonappare sorretta da alcuna giustificazione, se non da quella della avvenutaestinzione per cessata materia del contendere a cui viene fattaapoditticamente conseguire (“…rimanendo le spese a carico di chi le haanticipate”).Numero registro generale 23780/2023Numero sezionale 2337/2026Numero di raccolta generale 18210/2026Data pubblicazione 05/06/2026A tal proposito, va evidenziato che le Sezioni Unite di questa Cortehanno statuito che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54, d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazionel'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U., n. 8053/2014;Cass.

Sez.

U., 19881/2014; nonché, tra le altre, Cass., n. 22598/2018;Cass. n. 7090/2022).

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza,che non chiarisce in alcun modo le ragioni della compensazione,sembrando farla discendere apoditticamente dall’estinzione per cessatamateria del contendere, non risulta rispettosa del cd “minimocostituzionale (Cass. Sez.

U., 19881/2014; Cass. Sez.

U., n. 8053/2014),imponendosi pertanto l’integrale rivalutazione da parte del giudice dimerito della statuizione sulle spese di lite.Pertanto, il ricorso va accolto per quanto di ragione, con cassazionedella sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese erinvio alla CdGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cheprovvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità.Numero registro generale 23780/2023Numero sezionale 2337/2026Numero di raccolta generale 18210/2026Data pubblicazione 05/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio,n. 2433/2023 depositata il 24/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 2433/2023, depositata in data 24/04/2023, laCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio dichiaraval’estinzione, per cessata materia del contendere, del giudizio di appelloNumero registro generale 23780/2023Numero sezionale 2337/2026Numero di raccolta generale 18210/2026Data pubblicazione 05/06/2026promosso dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.7191/2021 con cui la CTP di Roma aveva rigettato l’impugnazione dellacontribuente avverso l’avviso di accertamento relativo ad una tassaautomobilistica per l’anno 2016. La Corte regionale motivava la pronunciain ragione della richiesta dell’Ufficio di cessazione della materia delcontendere, effettuata “con nota prodotta dalla Direzione provinciale 3 diRoma”, stabilendo, inoltre, che le spese rimanevano a carico di chi leaveva anticipate.2. Avverso la sentenza n. 2433/2023 proponeva ricorso per cassazionela contribuente, chiedendo la cassazione limitatamente alla statuizionesulle spese di lite.L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo “Si ravvisa la violazione di legge ex art. 115 cpce la falsa applicazione dell’art. 91 cpc in relazione all’ art. 1 c. 2 e art. 46c.1 Dlgs 546/92 con riferimento all’ art. 360 primo comma n. 3 nella partein cui la [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza oggiimpugnata, a pagina 2 righe 12 e 13 statuisce nella parte motiva: LaCorte di giustizia Tributaria di II grado del Lazio dichiara estinto il giudizioper cessata materia del contendere. Spese compensate. ”, senza chel’Ufficio finanziario avesse provveduto a depositare alcun provvedimento disgravio, pur essendosi riservato di produrre l’“annullamento dell’attoavversato”. Pertanto, il giudice d’appello aveva apoditticamente recepito ladichiarazione di una parte. Rileva la ricorrente che “Il riconoscimento, daparte dell’Ufficio, della esenzione dal pagamento della tassaautomobilistica per l’anno 2016 invocata, sin dal primo grado del presentegiudizio, non comporta l’estinzione del giudizio medesimo per cessatamateria del contendere ai sensi dell’art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992,poiché non risulta disposto alcuno sgravio e l’avviso di accertamento,racchiudente la pretesa impositiva, è ancora in essere”, non essendoNumero registro generale 23780/2023Numero sezionale 2337/2026Numero di raccolta generale 18210/2026Data pubblicazione 05/06/2026pertanto intervenuta alcuna “definizione della pendenza tributaria”, comeprescritto dall’art. 46, comma 1, d.lgs. 546/1992, sussistendo, pertanto lapiena soccombenza dell’Ente impositore, che impone – in applicazione delprincipio di causalità ed in assenza di soccombenza reciproca nonché digravi ed eccezionali ragioni - che i costi del processo vadano fatti gravaresulla parte che ha dato causa alla lite e, quindi, nel caso di specie,dell’Ufficio finanziario (che nell’atto d’appello aveva ammesso di nonessersi accorto che in veicolo era stato effettivamente immatricolato nel2014 nella Regione Lazio, affermando nel contempo che la prova delregime esonerativo dovesse essere fornita dal contribuente).2. Con il secondo motivo “Si ravvisa la violazione di legge e la falsaapplicazione sotto il profilo dell’art. 111 comma 1, 2 e 6 Cost. art. 6 CEDU,132 comma 2 n. 4 e 92 cpc ai sensi dell’ art. 360 comma primo n. 3 e 4”,avendo la CdGT disposto la compensazione delle spese, limitandosi arecepire “una semplice dichiarazione confessoria da parte dell’Enteresistente”, non suffragata da alcuna prova documentale a supporto delladefinizione della pretesa tributaria, così fornendo una motivazioneapparente, al di sotto del cd minimo costituzionale, tanto più alla lucedegli specifici presupposti normativi cui l’art. 92 cpc condiziona lacompensazione delle spese.I due motivi, strettamente connessi in quanto volti entrambi adenunciare l’apoditticità e l’apparenza della motivazione relativa allacompensazione delle spese, vanno esaminati congiuntamente e sonofondati nei limiti sotto esposti.Va preliminarmente rilevato che il ricorrente, pur deducendol’insussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione dellamateria del contendere in ragione del mancato riscontro documentaledella definizione della pendenza tributaria, ha espressamente richiesto lacassazione della sentenza impugnata “limitatamente alla statuizione sullespese”, sicché deve ritenersi precluso l’esame delle censure direttamenteNumero registro generale 23780/2023Numero sezionale 2337/2026Numero di raccolta generale 18210/2026Data pubblicazione 05/06/2026rivolte alla (ulteriore) statuizione di estinzione del giudizio per cessatamateria del contendere.Ciò posto, la regolamentazione delle spese di lite nel processotributario trova la sua specifica disciplina nell’art. 15 del d.P.R. 546/1992,i cui primi due commi, nella formulazione applicabile ratione temporis alcaso di specie, prevedono che:“1. La parte soccombente e' condannata arimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. 2. Lespese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dallacommissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca oqualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essereespressamente motivate.” (previsione quest’ultima contenuta anchenell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 12settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10novembre 2014, n. 162, nei limiti dell’ampliamento operato dalla sentenzan. 77/2018 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudicepossa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anchequalora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni).Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, purrientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazionedell’opportunità di compensare le spese in tutto o in parte, sia nell’ipotesidi soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri gravi motivi exart. 15 d.lgs. n. 546/1992 (tra le altre, Cass. n. 24502/17; Cass. n.19613/17), in ragione della elasticità costituzionalmente necessaria checaratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, néessendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale laripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa (così Cass. n.21400/21, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014), le suddetteragioni gravi ed eccezionali devono però essere espressamente indicate insentenza (Cass. n. 9312/2024; Cass. n. 1950/2022).Numero registro generale 23780/2023Numero sezionale 2337/2026Numero di raccolta generale 18210/2026Data pubblicazione 05/06/2026Costituisce poi principio consolidato quello secondo cui, in tema dispese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui alcomma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale,sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi chela giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravied eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo delgiudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazionerisulta censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 20755/2025).Va inoltre rilevato che anche in caso di annullamento dell’atto inautotutela, ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 /1992, lacompensazione delle spese di lite può essere disposta ai sensi dell’art. 15,comma 1, del medesimo d.lgs. purché intervenuta all’esito di unavalutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario,trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione “ope legis” previstadal comma 3 dell’articolo citato (Cass. n. 33157/2023).A tal proposito, è stato altresì affermato da questa Corte che allacessazione della materia del contendere non si correla necessariamente lacondanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualoral’annullamento dell’atto impugnato non consegua ad una manifestaillegittimità del provvedimento sussistente sin dal momento della suaemanazione (Cass., n. 8834/204; Cass. n. 7273/2016).Tanto premesso in punto di regolamentazione delle spese e dicompensazione delle stesse, va rilevato che, nel caso di specie, lapronuncia di “irripetibilità, rectius di compensazione delle spese, nonappare sorretta da alcuna giustificazione, se non da quella della avvenutaestinzione per cessata materia del contendere a cui viene fattaapoditticamente conseguire (“…rimanendo le spese a carico di chi le haanticipate”).Numero registro generale 23780/2023Numero sezionale 2337/2026Numero di raccolta generale 18210/2026Data pubblicazione 05/06/2026A tal proposito, va evidenziato che le Sezioni Unite di questa Cortehanno statuito che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54, d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazionel'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U., n. 8053/2014;Cass. Sez. U., 19881/2014; nonché, tra le altre, Cass., n. 22598/2018;Cass. n. 7090/2022). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza,che non chiarisce in alcun modo le ragioni della compensazione,sembrando farla discendere apoditticamente dall’estinzione per cessatamateria del contendere, non risulta rispettosa del cd “minimocostituzionale (Cass. Sez. U., 19881/2014; Cass. Sez. U., n. 8053/2014),imponendosi pertanto l’integrale rivalutazione da parte del giudice dimerito della statuizione sulle spese di lite.Pertanto, il ricorso va accolto per quanto di ragione, con cassazionedella sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese erinvio alla CdGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cheprovvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità.Numero registro generale 23780/2023Numero sezionale 2337/2026Numero di raccolta generale 18210/2026Data pubblicazione 05/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto