CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 gennaio 2021
Cassazione n. 38461/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Foggia [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 223/21 del Tribunale di Bari del 22/03/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Bari ha in larghissima parte confermato quella emessa dal G.i.p. dello stesso Tribunale in data 29 gennaio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle accuse provvisorie di concorso nella detenzione, nel trasporto e nella cessione continuata di sostanze stupefacenti del tipo hashish di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 2, 3, 6, 7, 12, 13, 45, 46), annullando il provvedimento unicamente in ordine ai fatti di cui al capo 41 della imputazione. Le accuse provvisorie riguardano le condotte del ricorrente, detenuto in regime di detenzione domiciliare e che, stando alle risultanze di una cospicua mole di intercettazioni telefoniche e ambientali, ha secondo l'accusa ricevuto e successivamente rivenduto svariati quantitativi di hashish, nel contesto di una più vasta indagine riguardante un'associazione dedita al traffico illecito di stupefacenti facente capo a tale [OSCURATO:PERSONA]; il compendio indiziario si basa per l'appunto sugli esiti delle operazioni tecniche, mentre non sono stati eseguiti sequestri di sostanze droganti direttamente riferibili all'indagato. Con riferimento alla regime cautelare va, inoltre, ricordato che il ricorrente, originariamente attinto dalla misura di massimo rigore della custodia in carcere, è stato nelle more - come da nota DAP del 28 settembre 2021 in atti - rimesso in libertà e fatto segno di misura coercitiva di cui all'art. 282 cod. proc. pen., giusto provvedimento del 12 maggio 2021, 2. Avverso l'ordinanza viene da [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione articolato su di un unico motivo, che investe tutte le imputazioni provvisorie ad eccezione di quella costituente oggetto di annullamento da parte del Tribunale del riesame (capo 41). Si deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 nonché con riferimento all'art. 73, comma 5, nella parte in cui è stata rigettata la subordinata richiesta di riqualificazione degli episodi contestati in termini di fattispecie di lieve entità ed inoltre travisamento degli atti e vizi congiunti di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Le censure che il ricorrente muove all'ordinanza risultano articolate essenzialmente in linea di fatto, tant'è che numerosi sono i riferimenti al materiale indiziario ed alla ricostruzione fattuale operatane in primo luogo dal giudice della cautela e poi dal Tribunale in sede di riesame. E' impossibile, pertanto, attesa la natura propria del vaglio processuale di legittimità, seguire il ricorrente nella disamina puntale delle risultanze investigative, a volte consistenti nella letterale riproduzione di conversazioni che hanno costituito oggetto di intercettazione o captazione ambientale (v. pagg. 11- 14 del ricorso) Restando sul piano della stretta argomentazione giuridica, ovviamente sindacabile nella presente sede processuale, il Collegio, preso atto che il compendio indiziario di accusa è rappresentato essenzialmente da una cospicua mole di conversazioni intercettate e che per converso non si registrano sequestri di sostanze stupefacenti eseguiti direttamente a carico del ricorrente, si limita ad osservare quanto segue. In alcuni passi dell'ordinanza, nell'esaminare le citate emergenze indiziarie, il Tribunale di Bari, di conserva con il giudice della cautela, ha sovente argomentato in termini di plausibilità delle accuse, evidenziate dal ripetuto ricorso alla locuzione 'deve ritenersi' (v. ad es. a pag. 27 ord.), a conferma di una pressoché totale (v. supra) condivisione della valutazione del compendio indiziario operata dal primo giudice. In altri passaggi, invece, la connessione logica delle risultanze indiziarie basate sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali con emergenze investigative di altra natura viene evidenziata in maniera più articolata (ad es. a pag. 29 ord.), per cui il tessuto argomentativo ne guadagna senza dubbio in termini di solidità. Non per questo, tuttavia, la motivazione dell'ordinanza sulle singole ipotesi di reato oggetto dell'accusa provvisoria può essere definita inesistente o tacciata di manifesta illogicità o contraddittorietà. Al fondo della questione si pone, infatti, l'annoso tema della valutazione delle risultanze delle operazioni tecniche di intercettazione telefonica o captazione ambientale, che la costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione reputa una "questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (per tutte v. Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389) Ferma restando la condivisibilità di tale approccio interpretativo, non può, infatti, che ribadirsi che sul tema non sono possibili atteggiamenti netti. Prendendo ed es. astrattamente in considerazione due ipotesi antitetiche, le conversazioni costituenti oggetto di intercettazione e/o captazione possono in alcuni casi limitarsi a descrivere il mero intento dei conversanti, senza che da esso possa inferirsi il carattere reale delle vicende descritte, mentre in altri casi possono, invece, illustrare compiutamente un'attività (ad es. una transazione illecita) o una situazione in corso di svolgimento ed è appunto in forza della loro diversificata valenza dimostrativa che la relativa interpretazione diviene una questione di fatto, rimessa alla prudente valutazione del giudice di merito, che di quella interpretazione deve fornire adeguata e non illogica motivazione. 3. Quanto, infine, alla qualificazione giuridica delle condotte, il Tribunale ha congruamente argomentato che, pur non essendo incompatibile lo svolgimento di un attività di spaccio stupefacenti continuativa e non occasionale con la configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, come desumibile dalla previsione di cui all'art. 74, comma 6, st. d.P.R., nondimeno le modalità e circostanze dell'azione riferita alla complessiva condotta dell'indagato ostano alla possibilità di ravvisare in essa il fatto di lieve entità. In maniera non illogica e pertanto insindacabile nella presente sede processuale di legittimità, il Tribunale ha evidenziato che l'inserimento del ricorrente in una catena organizzativa del traffico di stupefacenti, la sussistenza di fonti di approvvigionamento stabili, la professionalità mostrata nella attività illecita, la diffusività larga e capillare dei traffici costituiscono elementi tali da escludere che l'attività illecita sia stata esercitata con basso grado di offensività rispetto all'interesse giuridico tutelato. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, pertanto e come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle