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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07929/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3593/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come da procura in atti,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: LCS CLD54S26H501P);-ricorrente-ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.4432/17/2018, depositata il 25 giugno 2018, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dalConsigliere Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava un avviso di accertamento con ilquale l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, ai sensi dell’art. 1,comma 335, l. n. 311/2004, la rendita catastale di un’unità immobiliare diNumero registro generale 3593/2019Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 7929/2026Data pubblicazione 31/03/2026sua proprietà ubicata in Roma nella microzona 5 – Prati, portando laclasse da 2 a 5 ed aumentando la relativa rendita da euro 8.237,49 adeuro 11.155,47.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva ilricorso, ritenendo che l’avviso di accertamento non fosse adeguatamentemotivato.3.

Sull’impugnazione dell’Ufficio, la Commissione tributaria regionaledel Lazio accoglieva il gravame, affermando che l’obbligo di motivazionedell’atto di classamento restava assolto una volta che fosse statoevidenziato il presupposto dell’accertamento, in quanto presupposto dellarevisione era il riallineamento resosi necessario per il registratosignificativo scostamento di valore rispetto all’insieme delle microzonecomunali, e che l’ubicazione dell’immobile, la sua collocazione in zona diinteresse elevatissimo ed anche turistico commerciale giustificavanol’accertato classamento, indipendentemente da modifiche urbane ovveroda opere di riqualificazione degli immobili.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneProsperetti Marco sulla base di quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate haresistito con controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., per non essersi la Commissione tributaria regionale pronunziatasulla sua eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrateper non essere stati dedotti specifici motivi correlati alle statuizioni dellasentenza di primo grado.Numero registro generale 3593/2019Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 7929/2026Data pubblicazione 31/03/20262.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 3della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n.212, per avere la Commissione tributaria regionale accolto l'appelloritenendo correttamente motivato l'atto impugnato, risultando sufficiente,in caso di riclassamento, il solo riferimento allo scostamento tra valorecatastale e quello medio di mercato nella microzona in misura superiorealla soglia di significatività, senza effettuare una valutazione specifica delleunità immobiliari.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1comma 335 della legge 30.12.2004 n. 331 e dell'art. 2697 c.c., per averela Commissione tributaria regionale ritenuto legittimo l’avviso diaccertamento, in quanto “la modifica del classamento si è verificataindipendentemente da modifiche urbane, ovvero da opere diriqualificazione degli immobili eseguite e non eseguite, ma per il solo fattoche gli immobili si trovano inseriti in una microzona di riferimento, anzichéin un’altra.”.

Contesta inoltre la decisione per non avere i giudici d’appellotenuto conto della totale mancanza di prova, da parte dell’Ufficio, in ordineai maggiori valori accertati.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia l’omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riferito alla rilevanzadecisoria ex art. 115 c.p.c. della mancata contestazione della periziatecnica asseverata.5.

Il secondo motivo è fondato, con conseguente assorbimento deirestanti.

La censura, da esaminare preliminarmente in applicazione delprincipio della ragione più liquida, va accolta in quanto attiene allaquestione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimonecessario dell'atto di accertamento per rendere adeguata a parametri diNumero registro generale 3593/2019Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 7929/2026Data pubblicazione 31/03/2026tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisioneparziale, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004,del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in unadelle microzone comunali c.d. anomale, e cioè in una delle microzone nellequali, come prevede il comma 335, il rapporto tra il valore medio dimercato delle unità immobiliari ivi esistenti e il corrispondente valoremedio catastale è significativamente maggiore dell'analogo rapportorelativo all'insieme delle microzone comunali.Come ha avuto modo di ribadire di recente Cass., Sez. 5, Sentenzan. 37371 del 21/12/2022, «In tema di estimo catastale, il nuovoclassamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della Legge 30dicembre 2004 n. 311, soddisfa l'obbligo di motivazione se, oltre acontenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativoscostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastalerispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzonecomunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente alcontribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere daquelli indicati dall'art. 8 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 (quali la qualitàurbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientaledella zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie delfabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hannoinciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere exante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui èdestinatario, seppure inserito in un'operazione di riclassificazione acarattere diffuso» (conf.

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19810 del23/07/2019, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29988 del 19/11/2019, Cass.,Sez. 5, Ordinanza n. 31112 del 28/11/2019).In particolare, il procedimento di "revisione parziale delclassamento" di cui all'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004,n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suoNumero registro generale 3593/2019Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 7929/2026Data pubblicazione 31/03/2026presupposto fattuale, e cioè l'esistenza di uno scostamento significativodel rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell'insieme dellemicrozone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai finidella "revisione del classamento" dall'art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n.138, sì da sottrarne l'attuazione alla piena discrezionalità della competenteAmministrazione pubblica.

Ne consegue che anche la procedura previstadal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non puòsottrarsi all'applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dall'art. 3,comma 154, lett. e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale imponeche si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratterispecifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzonaove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente ecomplessivamente alla qualificazione della stessa (Cass., Sez. 6 - 5,Sentenza n. 4712 del 09/03/2015; conf., Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n.30532 del 22/11/2019 e Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30653 del25/11/2019).Nel caso di specie, non può dunque ritenersi sufficientementemotivato il provvedimento di diverso classamento che facciaesclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento, senzaesplicitare gli elementi che in concreto lo hanno determinato, e ciò alduplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuareagevolmente il presupposto dell'operata riclassificazione ed approntare leconsequenziali difese, e, dall'altro, per delimitare, in riferimento a detteragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo preclusoall'amministrazione finanziaria di addurre, in giudizio, cause diverserispetto a quelle enunciate nell'atto (ex plurimis: Cass., Sez. 6-5, 17febbraio 2015, n. 3156; Cass., Sez. 6-5, 21 giugno 2018, n. 16378;Cass., Sez. 6-5, 26 settembre 2018, n. 23129; Cass., Sez. 6-5, 8 aprile2019, n. 9770; Cass., Sez. 6-5, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. 5,11 marzo 2020, n. 6867; Cass., Sez. 6-5, 1 febbraio 2021, nn. 2200 eNumero registro generale 3593/2019Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 7929/2026Data pubblicazione 31/03/20262201; Cass., Sez. 6-5, 1 aprile 2021, n. 9095; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile2021, n. 9303; Cass., Sez. 6-5, 23 novembre 2021, n. 36217 e n. 36218).In quest’ottica, non era sufficiente a giustificare l’accertatoclassamento l’ubicazione dell’immobile, la sua collocazione in zona dielevato interesse turistico commerciale, l’ubicazione in una palazzina “dibuona fattura”, così come è errata l’affermazione della Commissionetributaria regionale secondo cui presupposto della revisione era ilriallineamento resosi necessario per il registrato significativo scostamentodi valore rispetto all’insieme delle microzone comunali, senza che fossenecessario indicare specifiche caratteristiche.Nella specie, quindi, il giudice di appello ha fatto malgoverno deiprincipi enunciati, valutando che l'avviso di accertamento fosse statosufficientemente motivato sulla base di valutazioni standardizzate, senzaun concreto e reale riferimento alle caratteristiche intrinseche edestrinseche dell'immobile riclassificato.6.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimentodel secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, nonessendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può esseredecisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario dellacontribuente.Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla circostanza che lagiurisprudenza di questa Corte sulla questione principale si è consolidata apartire dal 2019, per compensare integralmente le spese dell’interogiudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i residuimotivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito,accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa, tra le parti, lespese dell’intero giudizio.Numero registro generale 3593/2019Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 7929/2026Data pubblicazione 31/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14 gennaio2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3593/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come da procura in atti,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: LCS CLD54S26H501P);-ricorrente-ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.4432/17/2018, depositata il 25 giugno 2018, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dalConsigliere Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava un avviso di accertamento con ilquale l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, ai sensi dell’art. 1,comma 335, l. n. 311/2004, la rendita catastale di un’unità immobiliare diNumero registro generale 3593/2019Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 7929/2026Data pubblicazione 31/03/2026sua proprietà ubicata in Roma nella microzona 5 – Prati, portando laclasse da 2 a 5 ed aumentando la relativa rendita da euro 8.237,49 adeuro 11.155,47.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva ilricorso, ritenendo che l’avviso di accertamento non fosse adeguatamentemotivato.3. Sull’impugnazione dell’Ufficio, la Commissione tributaria regionaledel Lazio accoglieva il gravame, affermando che l’obbligo di motivazionedell’atto di classamento restava assolto una volta che fosse statoevidenziato il presupposto dell’accertamento, in quanto presupposto dellarevisione era il riallineamento resosi necessario per il registratosignificativo scostamento di valore rispetto all’insieme delle microzonecomunali, e che l’ubicazione dell’immobile, la sua collocazione in zona diinteresse elevatissimo ed anche turistico commerciale giustificavanol’accertato classamento, indipendentemente da modifiche urbane ovveroda opere di riqualificazione degli immobili.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneProsperetti Marco sulla base di quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate haresistito con controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., per non essersi la Commissione tributaria regionale pronunziatasulla sua eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrateper non essere stati dedotti specifici motivi correlati alle statuizioni dellasentenza di primo grado.Numero registro generale 3593/2019Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 7929/2026Data pubblicazione 31/03/20262. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 3della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n.212, per avere la Commissione tributaria regionale accolto l'appelloritenendo correttamente motivato l'atto impugnato, risultando sufficiente,in caso di riclassamento, il solo riferimento allo scostamento tra valorecatastale e quello medio di mercato nella microzona in misura superiorealla soglia di significatività, senza effettuare una valutazione specifica delleunità immobiliari.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1comma 335 della legge 30.12.2004 n. 331 e dell'art. 2697 c.c., per averela Commissione tributaria regionale ritenuto legittimo l’avviso diaccertamento, in quanto “la modifica del classamento si è verificataindipendentemente da modifiche urbane, ovvero da opere diriqualificazione degli immobili eseguite e non eseguite, ma per il solo fattoche gli immobili si trovano inseriti in una microzona di riferimento, anzichéin un’altra.”. Contesta inoltre la decisione per non avere i giudici d’appellotenuto conto della totale mancanza di prova, da parte dell’Ufficio, in ordineai maggiori valori accertati.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia l’omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riferito alla rilevanzadecisoria ex art. 115 c.p.c. della mancata contestazione della periziatecnica asseverata.5. Il secondo motivo è fondato, con conseguente assorbimento deirestanti. La censura, da esaminare preliminarmente in applicazione delprincipio della ragione più liquida, va accolta in quanto attiene allaquestione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimonecessario dell'atto di accertamento per rendere adeguata a parametri diNumero registro generale 3593/2019Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 7929/2026Data pubblicazione 31/03/2026tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisioneparziale, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004,del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in unadelle microzone comunali c.d. anomale, e cioè in una delle microzone nellequali, come prevede il comma 335, il rapporto tra il valore medio dimercato delle unità immobiliari ivi esistenti e il corrispondente valoremedio catastale è significativamente maggiore dell'analogo rapportorelativo all'insieme delle microzone comunali.Come ha avuto modo di ribadire di recente Cass., Sez. 5, Sentenzan. 37371 del 21/12/2022, «In tema di estimo catastale, il nuovoclassamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della Legge 30dicembre 2004 n. 311, soddisfa l'obbligo di motivazione se, oltre acontenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativoscostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastalerispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzonecomunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente alcontribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere daquelli indicati dall'art. 8 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 (quali la qualitàurbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientaledella zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie delfabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hannoinciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere exante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui èdestinatario, seppure inserito in un'operazione di riclassificazione acarattere diffuso» (conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19810 del23/07/2019, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29988 del 19/11/2019, Cass.,Sez. 5, Ordinanza n. 31112 del 28/11/2019).In particolare, il procedimento di "revisione parziale delclassamento" di cui all'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004,n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suoNumero registro generale 3593/2019Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 7929/2026Data pubblicazione 31/03/2026presupposto fattuale, e cioè l'esistenza di uno scostamento significativodel rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell'insieme dellemicrozone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai finidella "revisione del classamento" dall'art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n.138, sì da sottrarne l'attuazione alla piena discrezionalità della competenteAmministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura previstadal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non puòsottrarsi all'applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dall'art. 3,comma 154, lett. e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale imponeche si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratterispecifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzonaove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente ecomplessivamente alla qualificazione della stessa (Cass., Sez. 6 - 5,Sentenza n. 4712 del 09/03/2015; conf., Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n.30532 del 22/11/2019 e Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30653 del25/11/2019).Nel caso di specie, non può dunque ritenersi sufficientementemotivato il provvedimento di diverso classamento che facciaesclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento, senzaesplicitare gli elementi che in concreto lo hanno determinato, e ciò alduplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuareagevolmente il presupposto dell'operata riclassificazione ed approntare leconsequenziali difese, e, dall'altro, per delimitare, in riferimento a detteragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo preclusoall'amministrazione finanziaria di addurre, in giudizio, cause diverserispetto a quelle enunciate nell'atto (ex plurimis: Cass., Sez. 6-5, 17febbraio 2015, n. 3156; Cass., Sez. 6-5, 21 giugno 2018, n. 16378;Cass., Sez. 6-5, 26 settembre 2018, n. 23129; Cass., Sez. 6-5, 8 aprile2019, n. 9770; Cass., Sez. 6-5, 23 luglio 2019, n. 19810; Cass., Sez. 5,11 marzo 2020, n. 6867; Cass., Sez. 6-5, 1 febbraio 2021, nn. 2200 eNumero registro generale 3593/2019Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 7929/2026Data pubblicazione 31/03/20262201; Cass., Sez. 6-5, 1 aprile 2021, n. 9095; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile2021, n. 9303; Cass., Sez. 6-5, 23 novembre 2021, n. 36217 e n. 36218).In quest’ottica, non era sufficiente a giustificare l’accertatoclassamento l’ubicazione dell’immobile, la sua collocazione in zona dielevato interesse turistico commerciale, l’ubicazione in una palazzina “dibuona fattura”, così come è errata l’affermazione della Commissionetributaria regionale secondo cui presupposto della revisione era ilriallineamento resosi necessario per il registrato significativo scostamentodi valore rispetto all’insieme delle microzone comunali, senza che fossenecessario indicare specifiche caratteristiche.Nella specie, quindi, il giudice di appello ha fatto malgoverno deiprincipi enunciati, valutando che l'avviso di accertamento fosse statosufficientemente motivato sulla base di valutazioni standardizzate, senzaun concreto e reale riferimento alle caratteristiche intrinseche edestrinseche dell'immobile riclassificato.6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimentodel secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, nonessendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può esseredecisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario dellacontribuente.Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla circostanza che lagiurisprudenza di questa Corte sulla questione principale si è consolidata apartire dal 2019, per compensare integralmente le spese dell’interogiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i residuimotivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito,accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa, tra le parti, lespese dell’intero giudizio.Numero registro generale 3593/2019Numero sezionale 293/2026Numero di raccolta generale 7929/2026Data pubblicazione 31/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14 gennaio2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
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