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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28299/2025

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uro; [OSCURATO:PERSONA]

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge processuale penale in relazione all’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.

La difesa rileva che il giudizio di cognizione si è definito con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione e, quindi, ad una pena significativamente inferiore al limite previsto dal suddetto articolo; e che conseguentemente non si poteva applicare la misura cautelare della custodia in carcere neppure in sede di aggravamento di precedente misura non detentiva.

Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude, con requisitoria scritta, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata; il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], si associa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Invero, l’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. prevede che non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena e che non può essere, inoltre, applicata la custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni.

Con riguardo a questa seconda ipotesi, vi è, però, l’inciso «salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l’applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3».

Il disposto normativo in ultimo menzionato prevede proprio il caso di violazione delle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, che, quindi, legittima l’applicazione della custodia cautelare in carcere non solo in deroga al disposto di cui al comma 2 del medesimo articolo, che limita l’applicabilità della custodia cautelare in carcere ai delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e al delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni, ma anche in deroga alla suddetta previsione dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Ciò è ben evidenziato dalla pronuncia Sez. 3, n. 5502 del 24/01/2024, che richiama Sez. 5, n. 4948 del 20/01/2021, Nikolli, Rv. 280418, secondo cui, in materia di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in carcere, previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen, opera non solo nella fase di applicazione, ma, costituendo una regola di valutazione della proporzionalità, anche nel corso della esecuzione della misura, sicché questa non può essere mantenuta qualora sopravvenga una sentenza di condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore al suddetto limite.

Evidenzia, nel contempo, che la sentenza Nikolli ha, però, chiarito l'ambito applicativo dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. affermando esplicitamente che «... la custodia cautelare in carcere non può essere applicata qualora il giudice preveda che possa essere irrogata una pena inferiore a tre anni, a meno che la misura: - non sia disposta quale aggravamento di una diversa e meno afflittiva misura originariamente applicata nel medesimo procedimento in conseguenza della violazione delle prescrizioni imposte, a lume degli artt. 280, comma 3 e 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.; - non sia disposta per uno dei reati per i quali debba applicarsi l'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. seconda parte; - non sia applicata in relazione a uno dei reati espressamente previsti dallo stesso art. 275, comma 2- bis cod. proc. pen., cioè i delitti di cui agli artt. 423-bis, 527, 612-bis, 612-ter e 624-bis cod. pen. nonché all'art. 4-bis della l. 354/1975 e successive modificazioni; - le altre misure risultino inadeguate e gli arresti domiciliari non possano essere disposti perché manca uno dei luoghi di cui all'art. 284 cod. proc. pen. dove eseguire la misura».

E aggiunge che «la ratio dell'esclusione dell'applicabilità dell'art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen., nei casi di misure disposte in aggravamento in base agli artt. 280, comma 3, e 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. è anche quella di voler impedire la violazione delle misure diverse dalla custodia in carcere attraverso un sistema di maggior rigore per chi ha già dimostrato di avere una personalità trasgressiva».

2. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Seguono gli adempimenti, a cura della cancelleria, di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uro; [OSCURATO:PERSONA] 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge processuale penale in relazione all’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. La difesa rileva che il giudizio di cognizione si è definito con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione e, quindi, ad una pena significativamente inferiore al limite previsto dal suddetto articolo; e che conseguentemente non si poteva applicare la misura cautelare della custodia in carcere neppure in sede di aggravamento di precedente misura non detentiva. Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude, con requisitoria scritta, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata; il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], si associa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, l’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. prevede che non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena e che non può essere, inoltre, applicata la custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Con riguardo a questa seconda ipotesi, vi è, però, l’inciso «salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l’applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3». Il disposto normativo in ultimo menzionato prevede proprio il caso di violazione delle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, che, quindi, legittima l’applicazione della custodia cautelare in carcere non solo in deroga al disposto di cui al comma 2 del medesimo articolo, che limita l’applicabilità della custodia cautelare in carcere ai delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e al delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni, ma anche in deroga alla suddetta previsione dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ciò è ben evidenziato dalla pronuncia Sez. 3, n. 5502 del 24/01/2024, che richiama Sez. 5, n. 4948 del 20/01/2021, Nikolli, Rv. 280418, secondo cui, in materia di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in carcere, previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen, opera non solo nella fase di applicazione, ma, costituendo una regola di valutazione della proporzionalità, anche nel corso della esecuzione della misura, sicché questa non può essere mantenuta qualora sopravvenga una sentenza di condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore al suddetto limite. Evidenzia, nel contempo, che la sentenza Nikolli ha, però, chiarito l'ambito applicativo dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. affermando esplicitamente che «... la custodia cautelare in carcere non può essere applicata qualora il giudice preveda che possa essere irrogata una pena inferiore a tre anni, a meno che la misura: - non sia disposta quale aggravamento di una diversa e meno afflittiva misura originariamente applicata nel medesimo procedimento in conseguenza della violazione delle prescrizioni imposte, a lume degli artt. 280, comma 3 e 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.; - non sia disposta per uno dei reati per i quali debba applicarsi l'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. seconda parte; - non sia applicata in relazione a uno dei reati espressamente previsti dallo stesso art. 275, comma 2- bis cod. proc. pen., cioè i delitti di cui agli artt. 423-bis, 527, 612-bis, 612-ter e 624-bis cod. pen. nonché all'art. 4-bis della l. 354/1975 e successive modificazioni; - le altre misure risultino inadeguate e gli arresti domiciliari non possano essere disposti perché manca uno dei luoghi di cui all'art. 284 cod. proc. pen. dove eseguire la misura». E aggiunge che «la ratio dell'esclusione dell'applicabilità dell'art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen., nei casi di misure disposte in aggravamento in base agli artt. 280, comma 3, e 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. è anche quella di voler impedire la violazione delle misure diverse dalla custodia in carcere attraverso un sistema di maggior rigore per chi ha già dimostrato di avere una personalità trasgressiva». 2. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Seguono gli adempimenti, a cura della cancelleria, di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimen
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