CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 luglio 2026
Cassazione n. 25790/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 21/04/2026 della Corte di Appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giovanni B. Bertolini, che haconcluso chiedendo l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile la richiesta direscissione del giudicato, presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione allasentenza del Tribunale di Grosseto in data 12 luglio 2022, che lo avevacondannato per il reato di cui all’art. 642 cod. pen.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del propriodifensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, diretto adeccepire la violazione di legge e i correlati vizi di motivazione, essendosivalorizzato un eccessivo formalismo e trascurata la doverosa ottica del favorimpugnationis con interpretazione del contenuto dell’atto alla stregua delprincipio civilistico della conservazione del negozio.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1,cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da soggetto non legittimato.2. [OSCURATO:PERSONA], infatti, in linea di principio, condivide l’indirizzo secondo cui,nella procura speciale rilasciata al difensore e avente ad oggetto «il potere diproporre ogni tipo di impugnazione», deve ritenersi ricompresa – proprio inconsiderazione della sua indubitabile natura impugnatoria, sia pure straordinaria– anche la richiesta di rescissione del giudicato (Sez. 2, n. 6830 del 13/01/2026,Silvestrone, non mass.; Sez. 2, n. 6193 del 14/01/2026, Silvestrone, non mass.,che fanno leva sul criterio esegetico dettato dall’art. 1367 cod. civ. secondo cui,nel dubbio, le espressioni utilizzate devono essere interpretate plusquam utvaleant; cfr., sul punto, Sez. 2, n. 16035 del 12/02/2020, Mancuso, Rv. 279195-01).3. Nondimeno, per quanto qui rileva, occorre muovere dalla considerazione,per cui, ai sensi dell’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta direscissione è presentata, «a pena di inammissibilità, personalmentedall’interessato o da un difensore munito di procura speciale» (cfr. Sez. 2, n.23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480-01, secondo cui è condizione dilegittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore siamunito di idonea procura speciale).L’art. 122, comma 1, cod. proc. pen., inoltre, prevede che la «procuraspeciale per determinati atti» debba contenere «oltre alle indicazioni richiestespecificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita edei fatti a cui si riferisce», a pena di inammissibilità; il successivo comma 3esclude persino la possibilità di ratifica degli atti compiuti in difetto di ritualeprocura speciale (cfr., quanto alla sanzione processuale suaccennata, Sez. 6, n.2209 del 19/11/2020, dep. 2021, H., Rv. 280346-01).La procura speciale di cui deve essere munito il difensore deve, dunque, inconcreto, contenere elementi tali da cui inferire il concreto significato dell’atto,nell’ambito di una specifica vicenda procedimentale (cfr. Sez. 4, n. 16115 del15/02/2018, Iaquaniello, Rv. 272475-01, che ha escluso la validità della procuraspeciale, priva di alcuna specificazione con riguardo all’oggetto per cui eraconferita, quale ad esempio l’indicazione del numero del procedimento penale acui era collegata la facoltà demandata al difensore. Analogamente, Sez. 2, n.46159 del 11/07/2013, Ferrari, Rv. 257335-01, ha affermato che non occorreche la volontà del mandante sia trasfusa in rigorose formule sacramentali,quando il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la suacollocazione elimini ogni incertezza in ordine all’effettiva portata della volontàdella parte, in presenza dell’indicazione dello specifico oggetto della causa.Sostanzialmente in termini, anche Sez. 2, n. 40228 del 28/10/2025, Musolino,Rv. 289020-01)4. Nel caso di specie, la «nomina e procura speciale» allegata al ricorso nonevidenzia il minimo richiamo neppure al procedimento rispetto al quale ilmandato difensivo era stato rilasciato. Il difensore che ha sottoscritto l’atto diimpugnazione, pertanto, non può ritenersi fornito di legittimazione soggettiva,siccome non munito di una rituale procura speciale.Tale assoluta genericità, peraltro, è reiterata anche nella analoga precedente«nomina e procura speciale», allegata alla originaria richiesta di rescissione(come correttamente stigmatizzato dalla Corte fiorentina, per quel cheriguardava la perimetrazione della riscontrata aspecificità della prima procuraspeciale non solo nell’indistinto riferimento ad ogni tipo di impugnazione, ma –preliminarmente e, per quanto qui rileva, in maniera assorbente – nella mancataindicazione della sentenza di condanna).5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di unasomma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente,valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI