CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 46825/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sergit-e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 3 febbraio 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ai reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi da aprile a ottobre 2006 in Maddaloni, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 17 dicembre 2014, definitiva il 14 aprile 2015; 2) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., commesso il 30 settembre 2017 in Maddaloni, giudicato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa in data 1 aprile 2019, definitiva il 4 dicembre 2020; 3) ai reati di associazione di tipo mafioso e produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 416-bis cod. pen. e 73 T.U. stup., commessi in epoca antecedente al 2006 e fino al 5 ottobre 2012 in Maddaloni, giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza divenuta definitiva il 20 maggio 2021; 4) al reato di guida senza patente, ai sensi dell'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso il 22.2.2018 in Maddaloni, giudicato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 16 settembre 2021, definitiva il 31 dicembre 2021. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che i reati, in parte eterogenei, erano stati commessi a distanza di tempo tra loro. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81 cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe in maniera errata omesso di accertare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso. In particolare, il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il giudice della cognizione aveva già rilevato come l'associazione di tipo mafioso e l'associazione ex art. 74 T.U. stup. erano collegate tra loro, composte dagli stessi associati e operanti nel medesimo contesto criminale e territoriale, a nulla rilevando che — per mere questioni relative all'insufficienza probatoria — non fosse stata applicata a tale ultima associazione la circostanza aggravante ex art. 416- bis.1 cod. pen. Anche il reato sub 2 era stato realizzato nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, considerando che era stato realizzato con il concorso di [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla medesima realtà associativa di cui faceva parte anche Micillo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Il giudice dell'esecuzione, con una puntuale motivazione ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale. Secondo il giudice dell'esecuzione, infatti, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati di associazione di tipo mafioso, di condotte poste in essere in violazione del Testo unico sugli stupefacenti (aventi a oggetto anche sostanze stupefacenti diverse tra loro) e il reato di guida senza patente, più che inserirsi in un medesimo disegno criminoso, erano sintomatiche di una tendenza a delinquere del condannato. I giudici della cognizione, a questo proposito, avevano accertato fatti del tutto diversi tra loro e commessi in un ampio arco temporale (da aprile 2006 fino al 22.2.2018). Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato e nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il ricorso pur criticando la genericità del vaglio giudiziale per non aver indagato a fondo circa i collegamenti tra i soggetti coinvolti il contesto criminale e territoriale e l'evoluzione dei fatti nel tempo, non ha esposto in modo analitico le circostanze fattuali dalle quali il giudice avrebbe dovuto desumere l'identità del disegno criminoso ex art. 81 cod. pen. Infatti, il ricorrente ha indicato solo gli elementi che permettevano di ricondurre l'appartenenza di Micillo al sodalizio di Belforte-frazione di Maddaloni, senza confrontarsi con la giurisprudenza per la quale era necessario dimostrare che i reati fine fossero stati programmati nelle loro linee essenziali fin dall'inizio; con riferimento ai rapporti tra l'associazione per delinquere e i reati fine, la giurisprudenza, infatti, pur non escludendo in linea di principio la possibilità del riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, richiede che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). Non è configurabile, di conseguenza, la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334-02). Fin dal momento genetico della formazione del vincolo associativo, devono essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, di quel singolo fatto, non genericamente di un qualunque fatto di quel tipo o categoria. Devono essere esclusi, pertanto, dalla possibilità di essere unificati in continuazione quei reati fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, ed anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non potevano essere programmati ab origine in quanto conseguenti a circostanze ed eventi, pur della vita associativa, contingenti od occasionali, o che comunque — per qualunque causa - non avrebbero potuto essere immaginati al momento iniziale dell'associazione stessa (Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930). Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha fornito una decisione logica e coerente. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di conseguenza che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricors