CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 30125/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 19/05/2021, in riforma della pronuncia resa in primo grado da Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 1 (art. 416 cod. pen.) per non aver commesso il fatto e rideterminava nei confronti dello stesso la pena in anni due di reclusione ed euro 1000 di multa per le residue imputazioni di ricettazione, unificate dal vincolo della continuazione, con revoca dell'interdizione del sunnominato dai pubblici uffici. Ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, che censura il vizio di motivazione per omessa valutazione delle doglianze difensive contenute nell'atto di appello, involge valutazioni in fatto non consentite nella presente sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]