CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12887/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TORINO, Sezione per ilriesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 29 maggio 2025 il Tribunale di Torino,Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, rigettava la richiesta diriesame proposta ex art. 309 cod. proc. pen. nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza emessa il 5 mazzio 2025 con la quale il Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Verbania aveva applicato all’imputato lamisura cautelare della custodia in carcere in relazione a ventitre delitti di truffapluriaggravata in concorso commessi in danno di persone anziane.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione dell’art. 292,comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen.Assumeva che il Giudice per le indagini preliminari, nell’applicare la misuracautelare aveva omesso ogni valutazione autonoma in relazione alle deduzionicontenute nella memoria difensiva depositata prima dell’interrogatoriopreventivo, ciò in violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c-bis) citato.Rassegnava che tale questione di nullità dell’ordinanza genetica era statasollevata davanti al Tribunale per il riesame, che l’aveva ritenuta infondataosservando che alle pagine 42 e 43 dell’ordinanza genetica il giudice avevarisposto alle questioni sollevate con la menzionata memoria difensiva.Deduceva che i rilevi contenuti alle dette pagine 42 e 43 non concernevanoil contenuto della più volte citata memoria difensiva e che in ogni caso ilTribunale per il riesame aveva affermato il contrario pur non avendo adiposizione, negli atti trasmessi, la detta memoria, così che tale affermazioneappariva illogica.Rassegnava infine che tutte le doglianze sollevate con la memoria difensivadepositata erano state illustrate oralmente davanti al Tribunale per il riesamenel corso dell’udienza camerale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo risulta del tutto generico.Con il ricorso si fa riferimento a una memoria difensiva depositata e silamenta il fatto che non sarebbero stati adeguatamente valutati i rilievi conessa sollevati, senza tuttavia che vengano indicati in alcun modo sia leargomentazioni in essa contenute che i profili di omessa valutazione autonomadi tali argomentazioni da parte dei giudici della cautela.Per altro verso deve osservarsi che con il ricorso si afferma che leargomentazioni contenute nella memoria sono state compiutamente illustrateoralmente nel corso dell’udienza di riesame, così che perde di rilevanza, sotto ilprofilo della sussistenza di un eventuale pregiudizio al diritto di difesa, ladeduzione difensiva, peraltro meramente assertiva, relativa al mancato esamedella memoria da parte del Tribunale del riesame.2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La cancelleriaprovvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]