CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34071/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani del 11 settembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che denuncia il vizio della motivazione e il travisamento delle emergenze processuali, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto, oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già vagliati e adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale afferma che l'avvenuto riconoscimento dell'imputato e le ulteriori prove acquisite non lasciano margini di dubbio circa la responsabilità dell'odierno ricorrente), è anche volto a invocare una rivalutazione delle prove acquisite, come tale non consentita in questa sede; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanr a del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso