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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:916
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0441_SUM

Causa C‑441/23 LM contro [OSCURATO:PERSONA] e a. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de Madrid) Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 ottobre 2024 «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2008/104/CE – Lavoro tramite agenzia interinale – Articolo 3, paragrafo 1 – Agenzia interinale – Impresa utilizzatrice – Nozioni – Messa a disposizione di una lavoratrice – Contratto di prestazione di servizi – Articolo 5, paragrafo 1 – Principio della parità di trattamento – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 15 – Congedo di maternità – Licenziamento nullo o illegittimo – Condanna in solido dell’agenzia interinale e dell’impresa utilizzatrice» Politica sociale – Lavoro tramite agenzia interinale – Direttiva 2008/104 – Ambito di applicazione – Agenzia interinale – Nozione – Persona fisica o giuridica che ha concluso un contratto di lavoro con un lavoratore – Messa a disposizione di tale lavoratore presso un’impresa utilizzatrice per un lavoro temporaneo sotto il controllo e la direzione di tale impresa – Inclusione – Normativa nazionale che esclude, in mancanza di previa autorizzazione amministrativa, il riconoscimento di tale persona come agenzia interinale – Irrilevanza [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/104, artt. 1, §§ 1 e 2, e 3, § 1, b)] (v. punti 31‑43, dispositivo 1) Politica sociale – Lavoro tramite agenzia interinale – Direttiva 2008/104 – Ambito di applicazione – Nozione di lavoro interinale – Messa a disposizione, da parte di un’agenzia interinale, di un lavoratore con un contratto di lavoro con essa, presso un’impresa utilizzatrice per un lavoro temporaneo – Inclusione – Presupposti – Esercizio del lavoro sotto il controllo e la direzione dell’impresa utilizzatrice – Determinazione, da parte dell’impresa utilizzatrice, delle prestazioni da eseguire e del modo di eseguirle – Sorveglianza e controllo delle modalità di esercizio delle funzioni del lavoratore interessato [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/104, art. 3, § 1, b) à d)] (v. punti 51‑62, dispositivo 2) Politica sociale – Lavoro tramite agenzia interinale – Direttiva 2008/104 – Parità di trattamento – Condizioni di base di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinal – Nozione – Retribuzione percepita da un lavoratore, messo a disposizione presso un’impresa utilizzatrice, almeno pari a quella percepita in caso di assunzione diretta da parte di tale impresa – Inclusione [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/104, artt. 3, § 1, f), e 5, § 1] (v. punti 64‑66, dispositivo 3)

V. il testo della decisione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0441_SUM Causa C‑441/23 LM contro [OSCURATO:PERSONA] e a. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de Madrid) Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 ottobre 2024 «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2008/104/CE – Lavoro tramite agenzia interinale – Articolo 3, paragrafo 1 – Agenzia interinale – Impresa utilizzatrice – Nozioni – Messa a disposizione di una lavoratrice – Contratto di prestazione di servizi – Articolo 5, paragrafo 1 – Principio della parità di trattamento – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 15 – Congedo di maternità – Licenziamento nullo o illegittimo – Condanna in solido dell’agenzia interinale e dell’impresa utilizzatrice» Politica sociale – Lavoro tramite agenzia interinale – Direttiva 2008/104 – Ambito di applicazione – Agenzia interinale – Nozione – Persona fisica o giuridica che ha concluso un contratto di lavoro con un lavoratore – Messa a disposizione di tale lavoratore presso un’impresa utilizzatrice per un lavoro temporaneo sotto il controllo e la direzione di tale impresa – Inclusione – Normativa nazionale che esclude, in mancanza di previa autorizzazione amministrativa, il riconoscimento di tale persona come agenzia interinale – Irrilevanza [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/104, artt. 1, §§ 1 e 2, e 3, § 1, b)] (v. punti 31‑43, dispositivo 1) Politica sociale – Lavoro tramite agenzia interinale – Direttiva 2008/104 – Ambito di applicazione – Nozione di lavoro interinale – Messa a disposizione, da parte di un’agenzia interinale, di un lavoratore con un contratto di lavoro con essa, presso un’impresa utilizzatrice per un lavoro temporaneo – Inclusione – Presupposti – Esercizio del lavoro sotto il controllo e la direzione dell’impresa utilizzatrice – Determinazione, da parte dell’impresa utilizzatrice, delle prestazioni da eseguire e del modo di eseguirle – Sorveglianza e controllo delle modalità di esercizio delle funzioni del lavoratore interessato [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/104, art. 3, § 1, b) à d)] (v. punti 51‑62, dispositivo 2) Politica sociale – Lavoro tramite agenzia interinale – Direttiva 2008/104 – Parità di trattamento – Condizioni di base di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinal – Nozione – Retribuzione percepita da un lavoratore, messo a disposizione presso un’impresa utilizzatrice, almeno pari a quella percepita in caso di assunzione diretta da parte di tale impresa – Inclusione [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/104, artt. 3, § 1, f), e 5, § 1] (v. punti 64‑66, dispositivo 3) V. il testo della decisione.