CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 43191/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. HELonAA Considerato che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli in data 29 marzo 2022 deve essere dichiarato inammissibile, avendo il ricorrente rinunciato alla impugnazione il giorno 13 settembre 2022. Rilevato che alla inammissibilità del ricorso per rinuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., ed al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende, (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distinguendo tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 ottobre 2022.