CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2023
Cassazione n. 22932/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni della difesa che ha chiesto l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza in data 28 aprile 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Avezzano del 14-1-2021, esclusa la contestata recidiva, rideterminava la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa allo stesso contestato in anni 1 di reclusione ed C 309,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: mancanza e manifesta illogicità della sentenza ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in ordine all'affermazione di responsabilità non risultando provato che il ricorrente fosse il reale utilizzatore di un'utenza intestata a soggetto diverso; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. e mancanza di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] . 2.1 I motivi proposti sono manifestamente infondati oltre che reiterativi di plurime questioni già analiticamente confutate dalla corte di merito ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero quanto al primo motivo del ricorso principale poi reiterato nella memoria conclusiva, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità in relazione alla inesistenza di elementi certi per procedere alla individuazione dell'imputato quale autore della truffa on line, va ricordato che in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). ,epjel caso in esame non si ravvisa alcun travisamento decisivo posto che la ricostruzione della difesa espone una mera ipotesi alternativa ipotetica priva di qualsiasi adeguato riscontro mentre, la corte di merito, ha specificato a pagina 3 della motivazione i plurimi e concordanti elementi sulla base dei quali affermare che proprio il ricorrente, peraltro presentatosi alla vittima proprio con quell'esatto nome, sia stato autore della truffa (trasmissione di documenti contenenti effige fotografica, nominativo identico a quello dell'imputato, intestazione della carta poste pay). [OSCURATO:PERSONA] basta a rendere la pronuncia impugnata immune dal vizio denunciato ed inammissibile il motivo proposto che prospetta una mera ipotesi alternativa già confutata nei due gradi dei giudizi di merito. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato posto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 24 marzo 2023 L CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. IL .zio [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA] IL 2 5 MAG. 2023 [OSCURATO:PERSONA]