CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 46736/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I \( Ritenuto in fatto e considerato in diritto Premesso che la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la decisione di primo grado, con la quale il ricorrente veniva condannato alla pena di mesi 5 e giorni 10 di arresto per i reati di cui agli artt. 81 c.p. e 75, d.lgs. 159/2011, per aver violato, in una pluralità di occasioni, la prescrizione che gli imponeva di non rincasare la sera dopo le 21:00 e di non uscire la mattina prima delle 7:00; Rilevato che il ricorso per Cassazione, nella parte in cui censura la motivazione sul giudizio di responsabilità, assumendo che il ricorrente non avesse violato la predetta prescrizione per sottrarsi ai controlli e tenere condotte illecite, si risolve in una mera doglianza in punto di fatto e non considera che l'elemento psicologico del delitto in esame è il dolo generico, ossia la consapevolezza riguardo agli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, con la conseguenza che non assumono rilievo le specifiche finalità che hanno ispirato la condotta del soggetto (Cass., Sez. I, 19 luglio 2016, n. 21284, Rv. 270262); Rilevato altresì che il ricorso, nella parte in cui censura la valutazione sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., affermando che il comportamento dell'imputato non potrebbe ritenersi abituale in quanto la "ripetuta violazione" è avvenuta in un circoscritto arco temporale e l'autorità preposta al controllo aveva modo di contattare direttamente il prevenuto, prospetta deduzioni generiche e in punto di fatto, che non scalfiscono le argomentazioni del decidente, che ha correttamente valorizzato in chiave ostativa la reiterazione delle plurime violazioni della medesima prescrizione; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Consigliere estensore Il