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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10003/2024

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- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26465/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatoALESSANDRO DELLA VALLE e domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatapresso il domicilio digitale del medesimo pec: -controricorrente– avverso la sentenza n. 1916/2022 del TRIBUNALE di GENOVA, pubblicata in data 1/8/2022, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] SpA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1916 pubblicata in data 1/8/2022, non notificata; laparte intimat a [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; nelle more della fissazione dell’adunanza camerale per la trattazione del ricorso la società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; la parte controricorrente non ha aderito a tale atto di rinuncia; va pertanto dichiarata l’estinzione per rinunzia del giudizio di cassazione,con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. in favore della parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi € 1.800,00, di cui € 1.600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26465/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatoALESSANDRO DELLA VALLE e domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatapresso il domicilio digitale del medesimo pec: -controricorrente– avverso la sentenza n. 1916/2022 del TRIBUNALE di GENOVA, pubblicata in data 1/8/2022, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] SpA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1916 pubblicata in data 1/8/2022, non notificata; laparte intimat a [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; nelle more della fissazione dell’adunanza camerale per la trattazione del ricorso la società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; la parte controricorrente non ha aderito a tale atto di rinuncia; va pertanto dichiarata l’estinzione per rinunzia del giudizio di cassazione,con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. in favore della parte controricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi € 1.800,00, di cui € 1.600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
Sentenza Cassazione n. 10003/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris