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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 aprile 2022

Cassazione n. 15795/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 22 aprile 2022 la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bergamo con sentenza in data 16.11.2020 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 590 bis cod.pen. in relazione all'art. 141 commi 2 e 3 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., lo aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione, con pena sospesa e sospensione della patente di guida per la durata di mesi tre.

2. L'odierno imputato veniva tratto a giudizio in quanto gli era contestato che in data 22.10.2016 in [OSCURATO:PERSONA] al Lago (Bg), alla guida della propria autovettura, impegnando una curva a velocità sostenuta, aveva invaso leggermente la corsia di marcia opposta impattando con lo spigolo anteriore dell'autovettura da lui condotta con altra autovettura dell'Arma dei Carabinieri proveniente dal senso opposto che, a causa dell'impatto usciva dalla sede stradale.

In tal modo collideva con la ringhiera di ferro posta a margine della strada con conseguenti lesioni personali subite dai due occupanti del veicolo, giudicate per entrambi guaribili in giorni

40. L'affermazione della responsabilità dell'odierno imputato si é fondata sulle testimonianze rese in dibattimento dalle persone offese e da coloro che sono intervenuti in seguito al sinistro, sulle dichiarazioni del medico legale della difesa dell'imputato, sulle fotografie relative ai mezzi incidentati nonché sui referti medici ospedalieri redatti con riguardo alle lesioni patite dalle persone offese.

L'impianto motivatorio della sentenza di primo grado ha trovato poi piena conferma nella sentenza d'appello.

3. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in sei motivi.

Con il primo motivo deduce l'estinzione del reato per intervenuta remissione della querela stante la modifica legislativa della procedibilità dell'ipotesi di cui all'art. 590 bis cod. pen., come prevista dalla legge n. 134 del 2021.

Con il secondo motivo deduce l'inosservanza della legge penale e delle norme processuali per il mancato esame delle difese esposte nella discussione scritta attraverso le note e la memoria difensiva depositata il 16 aprile 2022 con conseguente mancanza di motivazione.

Assume che la Corte di merito non ha preso in esame la questione esposta in detta memoria, ovvero l'accertamento della estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.

Con il terzo motivo deduce il travisamento delle prove e l'inosservanza della legge penale e delle norme processuali nonché la mancanza e la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle lesioni gravi ed al concorso di colpa della parte offesa.

Con il quarto motivo deduce il travisamento delle prove e l'inosservanza della legge penale e delle norme processuali nonché la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in relazione all'applicabilità dell'art. 131 bis cod.pen.

Si censura la motivazione con cui la Corte di merito ha rigettato l'istanza ex art. 131 bis cod.pen.

Con il quinto motivo deduce il travisamento delle prove e l'inosservanza della legge penale nonché la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.pen.

Con il sesto motivo deduce l'inosservanza della legge penale nonché la mancanza e/o la contraddittorietà della motivazione in relazione all'attenuante del comma 7 dell'art. 590 bis cod.pen.

Assume che la Corte territoriale non ha affrontato in alcun modo la questione sul concorso di colpa delle parti offese che, invece, risulta dimostrato, considerata la velocità tenuta dal veicolo da loro condotto.

4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.

5. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso é fondato con assorbimento dei restanti.

Invero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) d.l.vo 10 ottobre 2022 n.150 "Il delitto è punibile.a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo".

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti di cui all'art. 590-bis cod.pen. e le persone offese in data 14.7.2022 hanno ritualmente rimesso la querela nei confronti dell'imputato il quale ha regolarmente accettato la remissione (cfr. doc. 7 allegato al ricorso). (9) L'intervenuta remissione della querela comporta il venir meno della procedibilità e, ai sensi dell'art. 152 comma 1 cod.pen., l'estinzione del reato.

Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod.proc.pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritto all'imputato estinto per intervenuta remissione della querela.

A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estinto per remissione di querela.

Condanna l'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 22 aprile 2022 la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bergamo con sentenza in data 16.11.2020 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 590 bis cod.pen. in relazione all'art. 141 commi 2 e 3 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., lo aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione, con pena sospesa e sospensione della patente di guida per la durata di mesi tre. 2. L'odierno imputato veniva tratto a giudizio in quanto gli era contestato che in data 22.10.2016 in [OSCURATO:PERSONA] al Lago (Bg), alla guida della propria autovettura, impegnando una curva a velocità sostenuta, aveva invaso leggermente la corsia di marcia opposta impattando con lo spigolo anteriore dell'autovettura da lui condotta con altra autovettura dell'Arma dei Carabinieri proveniente dal senso opposto che, a causa dell'impatto usciva dalla sede stradale. In tal modo collideva con la ringhiera di ferro posta a margine della strada con conseguenti lesioni personali subite dai due occupanti del veicolo, giudicate per entrambi guaribili in giorni 40. L'affermazione della responsabilità dell'odierno imputato si é fondata sulle testimonianze rese in dibattimento dalle persone offese e da coloro che sono intervenuti in seguito al sinistro, sulle dichiarazioni del medico legale della difesa dell'imputato, sulle fotografie relative ai mezzi incidentati nonché sui referti medici ospedalieri redatti con riguardo alle lesioni patite dalle persone offese. L'impianto motivatorio della sentenza di primo grado ha trovato poi piena conferma nella sentenza d'appello. 3. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Con il primo motivo deduce l'estinzione del reato per intervenuta remissione della querela stante la modifica legislativa della procedibilità dell'ipotesi di cui all'art. 590 bis cod. pen., come prevista dalla legge n. 134 del 2021. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza della legge penale e delle norme processuali per il mancato esame delle difese esposte nella discussione scritta attraverso le note e la memoria difensiva depositata il 16 aprile 2022 con conseguente mancanza di motivazione. Assume che la Corte di merito non ha preso in esame la questione esposta in detta memoria, ovvero l'accertamento della estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. Con il terzo motivo deduce il travisamento delle prove e l'inosservanza della legge penale e delle norme processuali nonché la mancanza e la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle lesioni gravi ed al concorso di colpa della parte offesa. Con il quarto motivo deduce il travisamento delle prove e l'inosservanza della legge penale e delle norme processuali nonché la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in relazione all'applicabilità dell'art. 131 bis cod.pen. Si censura la motivazione con cui la Corte di merito ha rigettato l'istanza ex art. 131 bis cod.pen. Con il quinto motivo deduce il travisamento delle prove e l'inosservanza della legge penale nonché la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.pen. Con il sesto motivo deduce l'inosservanza della legge penale nonché la mancanza e/o la contraddittorietà della motivazione in relazione all'attenuante del comma 7 dell'art. 590 bis cod.pen. Assume che la Corte territoriale non ha affrontato in alcun modo la questione sul concorso di colpa delle parti offese che, invece, risulta dimostrato, considerata la velocità tenuta dal veicolo da loro condotto. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. 5. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é fondato con assorbimento dei restanti. Invero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) d.l.vo 10 ottobre 2022 n.150 "Il delitto è punibile.a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo". Nel caso in esame non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti di cui all'art. 590-bis cod.pen. e le persone offese in data 14.7.2022 hanno ritualmente rimesso la querela nei confronti dell'imputato il quale ha regolarmente accettato la remissione (cfr. doc. 7 allegato al ricorso). (9) L'intervenuta remissione della querela comporta il venir meno della procedibilità e, ai sensi dell'art. 152 comma 1 cod.pen., l'estinzione del reato. Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod.proc.pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritto all'imputato estinto per intervenuta remissione della querela. A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estinto per remissione di querela. Condanna l'
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