CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08196/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi disgiuntamentedagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliati presso il domicilio digitale dei suddetti difensori,– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l'indirizzo PEC di quest'ultimo;-controricorrente -[OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, disgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe Nitto ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale deisuddetti difensori;-controricorrente-Numero registro generale 2201/2023Numero sezionale 464/2026Numero di raccolta generale 8196/2026Data pubblicazione 02/04/2026Avverso la sentenza n. 4665 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli ilgiorno 8/11/2022 e notificata il giorno 8/11/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25febbraio 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:Con atto di citazione notificato il 5/12/2007 [OSCURATO:PERSONA] convenne ingiudizio, davanti al Tribunale di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] e AnnunziataTroise perché venisse dichiarata la nullità dell'atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA],intercorso tra l'attrice e la convenuta Troise e avente ad oggetto lacompravendita dell'immobile sito in Melito di Napoli, via Roma, n. 6.Costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 06/03/2008, i convenutiCapezzuto-Troise chiesero il rigetto della domanda e spiegarono domandariconvenzionale subordinata all’accoglimento di quella attorea, finalizzataalla condanna della controparte alla restituzione delle somme di euro71.787,50, quale prezzo pagato, e di euro 247.121,60, quale sommacorrisposta dal convenuto Capezzuto al Banco di Napoli e al CreditoItaliano a copertura definitiva della esposizione [OSCURATO:SOCIETA]Il Tribunale di Napoli accolse la domanda proposta dall'attrice e dichiarò lanullità, per illiceità della causa, dell'atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettòle domande riconvenzionali avanzate dai convenuti e li condannò allarifusione delle spese processuali.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA] e AnnunziataTroise con atto notificato il 29/05/2015, limitatamente al rigetto delledomande riconvenzionali, si concluse, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA],con la sentenza n. 4665/2022, pubblicata il 08/11/2022, con la quale laCorte d'Appello di Napoli dichiarò l'inammissibilità dell'appello e condannògli appellanti alla rifusione delle spese del grado.I giudici di merito ritennero, in particolare, che l'atto d'appello fosse deltutto carente rispetto all’esposizione delle ragioni di fatto e di dirittoinvocate a suo sostegno e che fosse certamente mancata una criticaNumero registro generale 2201/2023Numero sezionale 464/2026Numero di raccolta generale 8196/2026Data pubblicazione 02/04/2026idonea a contrastare l'iter logico- argomentativo seguito dal primogiudicante, così da porre la Corte in condizioni di percepire il contenutodelle censure in riferimento alle precise ragioni giustificative poste afondamento della decisione impugnata, senza che assumessero rilevanzale precisazioni svolte nella comparsa conclusionale e nella memoria direplica in quanto l'onere di specificazione dei motivi d'appello impostodall'art. 342 c.p.c. doveva essere assolto a pena di inammissibilitàdell'impugnazione.2. Contro la predetta sentenza, propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA], inproprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo Capezzuto, anch’essi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a due motivi; si difendono con distinti controricorsi AntoniettaCapezzuto e [OSCURATO:PERSONA].Entrambe le parti hanno depositato memorie.Considerato che:1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta l'erronea applicazionedell'art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., peravere il giudice di merito giudicato inammissibile il primo motivo d'appello.2. Con il secondo motivo si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 342c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere ilgiudice di merito giudicato inammissibile il secondo motivo d'appello.3. I due motivi, che possono essere valutati unitariamente in quantoafferenti alla medesima questione, sono fondati.I consolidati insegnamenti di questa Corte sul punto stabiliscono che, perun verso, la specificità dei motivi di appello deve essere commisurataall'ampiezza e alla portata della sentenza impugnata (in termini, tra letante, Cass., n. 2320/ 2023; Cass. n. 21401/2021) e, per altro verso, che,ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., neltesto formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, aNumero registro generale 2201/2023Numero sezionale 464/2026Numero di raccolta generale 8196/2026Data pubblicazione 02/04/2026pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e deipunti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relativedoglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa checonfuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorral'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progettoalternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenutoconto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio diappello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni acritica vincolata (Cass., Sez. U, n. 36481/2022).Come recentemente chiarito da Cass., Sez. 2, n. 2320/ 2023, l'esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, puòsostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nelgiudizio di primo grado, sicché non è necessaria l'allegazione di profilifattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata especifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame dipercepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento allestatuizioni adottate dal primo giudice (anche Cass. n. 23781/2020).Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno,non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto a ottenere il riesamedella causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi -previsto dall'art. 342, comma primo, cod. proc. civ. – prescinde, peraltro,da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudicesiano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cuisi fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto dellasentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche,seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma dellapronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, inmodo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata dellerelative censure. (Cass., Sez. 3, n. 21745/ 2006).Numero registro generale 2201/2023Numero sezionale 464/2026Numero di raccolta generale 8196/2026Data pubblicazione 02/04/2026Tanto premesso, si osserva che, nella specie, la Corte d’Appello hadichiarato inammissibili entrambe le questioni proposte e riferite alle duedomande riconvenzionali avanzate in primo grado.Quanto alla richiesta di restituzione del prezzo pagato per l’acquistodell’immobile, i giudici di merito, una volta evidenziato che il giudice diprimo grado aveva fondato la reiezione della domanda in quanto mancavala prova dell’avvenuto effettivo pagamento del corrispettivo, a fronte dielementi processuali certi comprovanti la simulazione relativa delladichiarazione ricognitiva rilasciata nel corpo dell’atto pubblico dicompravendita, hanno ritenuto che il gravame non contrastassel’accertamento compiuto dal giudice di primo grado, in quanto si limitava arichiamare l’attestazione contenuta nell’atto di compravendita e a dire chenulla consentiva di ritenere il contrario, senza considerare la reputatafittizietà della dichiarazione contenuta nel rogito e senza soffermarsi sullainattendibilità del materiale probatorio evidenziato dal Tribunale o fornireprova contraria o diversa per confutare il carattere fittizio delladichiarazione, con conseguente sua genericità.Stesse osservazioni hanno svolto i giudici di merito con riguardo allaseconda domanda riconvenzionale, allorché hanno affermato chel’appellante si era limitato a dedurre l’esistenza della garanzia, negata,invece, dal Tribunale, siccome ricavabile dalla scrittura del 5/12/1997,senza chiarirne il contenuto e gli estremi e senza confutare quanto dettodalla sentenza impugnata in ordine alla sua imprecisione e laconicità, né leconsiderazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata in ordineall’azione di regresso in caso di garanzia reale prestata da più soggetti neiconfronti del medesimo creditore.Orbene, l’esame della sentenza di primo grado e l’atto di appello, operatoda questa Corte in ragione della natura processuale della questione postacon il ricorso principale e incidentale consente di ritenere che le censureproposte davanti alla Corte d’Appello erano idonee a sottoporre alla stessaNumero registro generale 2201/2023Numero sezionale 464/2026Numero di raccolta generale 8196/2026Data pubblicazione 02/04/2026un’adeguata critica alla decisione impugnata, in quanto sufficientementespecifiche.Risulta, infatti, dal predetto atto che [OSCURATO:PERSONA] e AnnunziataTroise avevano impugnato la sentenza d’appello limitatamente allareiezione della domanda di restituzione delle somme pagate sia a titolo diprezzo nella misura di euro 71.787,50, sia per far fronte alle esposizionidebitorie della società [OSCURATO:SOCIETA].Quanto alla prima domanda, che il Tribunale aveva respinto sulpresupposto che mancasse la prova dell’intervenuta dazione del prezzo, gliappellanti obiettarono che detta prova risultava, invece, dall’atto notariledi compravendita, nel quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano datosaldo.Quanto, invece, alla domanda riconvenzionale avanzata da VincenzoCapezzuto e tesa a ottenere la restituzione di un terzo degli importi pagatiper far fronte alle esposizioni debitorie della società [OSCURATO:SOCIETA] verso il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], garantite da fideiussioni dal medesimorilasciate, che il Tribunale aveva rigettato sul presupposto che fossemancata la prova della sussistenza della fideiussione, gli appellantiobiettarono che la garanzia prestata da [OSCURATO:PERSONA] era costituitadalla scrittura del 5/12/1997, nella quale si dava atto che, nel momento incui erano stati aperti dai due istituti di credito i fidi a favore della Italpels.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevanoprestato fideiussioni reali a favore di entrambi gli istituti.Pertanto, stante la fondatezza dei motivi, il ricorso deve essere accolto ela sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 2201/2023Numero sezionale 464/2026Numero di raccolta generale 8196/2026Data pubblicazione 02/04/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/2/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso