CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 1984
Cassazione n. 28161/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LVATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/02/1984 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ULk--rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza Corte di appello di Palermo che ha parzialmente riformato - in punto di confisca - la sentenza di primo grado con cui l'imputato era stato condannato per i reati di furto e di possesso di segni distintivi contraffatti; rilevato che, con i due motivi, il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di possesso di segni distintivi contraffatti; ritenuto che essi siano manifestamente infondati in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di cui all'art. 497 -ter, comma primo, parte seconda, cod. pen. la detenzione di un tesserino riferibile alla Polizia di Stato - anche se grossolanamente falsificato - in quanto detta disposizione sanziona la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione e siano idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulla qualifica e i poteri di colui che ne fa uso (Sez. 5, n. 45126 del 05/06/2019, Cervignani, Rv. 277539 - 01), tenuto conto che le dichiarazioni rese dalle persone offese appaiono coerenti e attendibili riguardo alla capacità ingannatoria della condotta ascritta all'imputato medesimo; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P. P.Q.M