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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 1996

Cassazione n. 11642/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27.4.1996 avverso la ordinanza in data 8.11.2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 8.11.2021 il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata dalla difesa, ha confermato la misura della custodia in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo sussistente il quadro di gravità indiziaria esclusivamente per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, contestatogli al capo 0) dell'imputazione, annullando, invece, il provvedimento genetico in relazione ai reati-fine.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

2.1. Con il primo motivo censura le esigenze cautelari sotto il profilo dell'attualità del pericolo rilevando come a fronte di condotte risalenti nel tempo, nel caso di specie sussistendo un arco temporale di ben due anni tra i fatti in contestazione e l'emissione della misura coercitiva, la presunzione di cui all'art.275 terzo comma cod. proc. pen. non consenta di prescindere da una puntuale motivazione, sul punto invece resa in termini soltanto apparenti e comunque incongrui.

Tale è secondo la difesa l'indicazione di elementi dichiaratamente neutri, quali la contestazione dell'art. 75 d.P.R. 309/1990 o l'essere stato trovato in possesso di uno spinello del peso di appena un grammo, peraltro collegabili alla dichiarazione del Bellosguardo che lo aveva indicato come un semplice acquirente di droga, i quali lungi dal tratteggiare la personalità allarmante dell'indagato, svuotano di contenuto il ritenuto pericolo di reiterazione del reato.

Si sostiene che in ogni caso l'esiguità del lasso temporale cui è riferita secondo l'imputazione la partecipazione dell'indagato al sodalizio, pari ad appena due mesi, interrottasi spontaneamente in assenza cioè di un provvedimento di cattura, unitamente al suo stato di incensuratezza e alla attività lavorativa svolta imponesse di ritenere l'assenza dei pericula libertatis.

2.2. Con il secondo motivo contesta, invocando il vizio motivazionale, la sussistenza della gravità indiziaria, rilevando in primo luogo come l'annullamento della misura cautelare per i reati fine determinasse il venir meno anche del reato associativo stante la veste asseritamente ricoperta dal Magliano all'interno del gruppo di spacciatore, senza che alcun fondamento indiziario rivestissero gli ulteriori nuovi ruoli attribuitigli, quale quello di corriere mai contestatogli o quello di autista del D'alterio che si era limitato ad accompagnare per due giorni soltanto non coincidenti con alcuna operazione illecita.

Evidenzia in ogni caso l'inconsistenza degli indizi in ordine al suo contributo partecipativo al sodalizio essendo stato qualificato come acquirente abituale non già del gruppo ma di [OSCURATO:PERSONA]; ulteriore conferma della sua estraneità si ricava dal fatto che era stato arrestato per una fornitura di droga recuperata autonomamente nel marzo 2019, evento questo emblematico dell'insussistenza, almeno a partire da quel momento, di qualsivoglia affectio societatis, a fortiori esclusa dalla minacciata rappresaglia da parte degli altri partecipi dell'associazione enfatizzata dall'ordinanza impugnata; né può ritenersi indice della sua consapevolezza dell'attività svolta dall'associazione il suo rapporto di conoscenza con il Moscato che aveva solo contattato essendo alla ricerca di un lavoro presso la lavanderia di costui.

2.3. Con il terzo motivo censura la mancanza di motivazione in ordine all'adeguatezza della misura custodiale di massimo rigore, rilevando come il decorso del tempo unitamente alla mancanza di precedenti penali, alla giovane età e all'attività lavorativa espletata determinasse il superamento della presunzione ex lege [OSCURATO:PERSONA] 1. 1.Seguendo l'ordine logico e sistematico derivante dalla struttura dell'impugnazione in sede di legittimità, dev'essere prioritariamente esaminata la questione di cui al secondo motivo, afferente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Al riguardo deve essere in primo luogo rilevato che la mancata conferma da parte del Tribunale del riesame della misura cautelare con riferimento ai reati fine contestati all'indagato non configura alcuna preclusione alla configurabilità, neppure in punto di funnus, del delitto associativo né ai fini dell'esistenza della consorteria criminosa, né della condotta di partecipazione (Sez. 4, Sentenza n. 11470 del 09/03/2021 - dep. 25/03/2021, Scarcello, Rv. 280703).

Considerato, infatti, che la fattispecie incriminatrice dell'art. 74, D.P.R. n. 309/1990, richiede esclusivamente una condotta di partecipazione che è a "forma libera", integrabile cioè da un qualunque comportamento non tipizzato nel modo, purché causale rispetto all'evento tipico, che apporti cioè un contributo, ancorché minimo ma non insignificante alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suo scopo, ne consegue che, a fini dimostrativi della partecipazione ad un sodalizio criminale, risulta irrilevante la mancanza di prova della consumazione del partecipe dei reati- fine, cui segue, per converso, il carattere non transitivo della prova della consumazione di più reati-fine a scopi immediatamente dimostrativi dell'appartenenza al sodalizio, posto che la condotta di "partecipazione", stante l'autonomia tra i due delitti, è strutturalmente impermeabile alla consumazione del "reato di scopo".

Nel solco dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, ben può essere desunto da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'inserimento organico dell'imputato in una struttura tendenzialmente stabile, costituita da tre o più persone, che disponga di un'organizzazione, fatta di risorse umane e materiali adeguate alla realizzazione del programma criminoso finalizzato al traffico di stupefacenti, i giudici del riesame hanno evidenziato un pluralità di elementi indiziari, tratti da intercettazioni, servizi di 0.C.P., dai quali risultano i plurimi contatti del Magliano con i vari esponenti del gruppo vuoi per discutere dell'approvvigionamento dello stupefacente da spacciare al minuto, vuoi per procacciarsi i quantitativi necessari, finite le sue scorte, a rispondere alle richieste estemporanee della clientela, vuoi per accompagnare fungendo da autista i dominus dell'associazione, vuoi per riorganizzare il gruppo dopo l'arresto di quest'ultimo, rivestendo all'interno della stessa associazione, a seconda delle esigenze di volta in volta presentatesi, una molteplicità di ruoli che al di là della veste di cui all'imputazione provvisoria per sua natura in fase cautelare ancora fluida, ne avvalorano l'intraneità.

Ulteriori elementi emergono anche dalle peculiari reazioni di risentimento degli altri coindagati al momento del suo arresto unitamente a quello del sodale Bellosguardo, essendo emerso da tale evento che i due avevano agito autonomamente per l'acquisto di un fornitura di hashish all'insaputa del gruppo, reazioni che proprio perché tali sono state ritenute indice della sua appartenenza al sodalizio Rispetto al suddetto composito quadro indiziario, non possono trovare ingresso le contestazioni svolte dalla difesa che, compendiandosi in interpretazioni alternative del materiale intercettato o comunque in una diversa valutazione dei singoli elementi evidenziati dall'ordinanza impugnata, incorrono nella censura dell'inammissibilità.

Costituisce, invero, orientamento consolidato quello secondo cui, in materia cautelare personale, il ricorso per cassazione con cui si deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 31533 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178).

In un'ottica analoga si è, altresì, affermato che, in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, riservati alla valutazione dei giudici della cautela, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, Sansone, Rv. 269438; cfr. anche Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760), che nel caso di specie la difesa non riesce ad evidenziare.

2. Neanche il primo motivo può essere ritenuto ammissibile.

Essendo il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 ricompreso fra quelli indicati dall'art. 275, terzo comma cod. proc. pen., è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', ivi prevista a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo tale, cioè, da configurare una valutazione di costante ed invariabile pericolo 'cautelare', superabile solo attraverso la dimostrazione di elementi contrari da parte della difesa, con conseguente inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo.

E poiché secondo il tradizionale criterio interpretativo cronologico lex specialis derogat legi generali, lex poster/or generalis non derogat priori speciali, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia nella dimensione della 'sussistenza delle esigenze cautelari', sia nella dimensione della 'adeguatezza della custodia in carcere', deve ritenersi prevalente sulla norma di cui all'art. 274 cod. proc. pen., ne deriva che la "attualità" e la "concretezza" del pericolo per il reato in contestazione deve intendersi, salvo 'prova contraria', insita proprio nel giudizio di astratta e costante 'pericolosità cautelare' formulato preventivamente dal legislatore, con la conseguenza che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione.

Nella specie, la difesa non ha allegato alcuna ragione contraria, ma si è limitata a svolgere censure meramente contestative e a rilevare il tempo trascorso tra l'adozione della misura e i fatti in contestazione.

Quanto a tale seconda doglianza deve essere precisato che se è vero che la distanza cronologica tra il fatto e l'emissione della misura coercitiva riveste una valenza contraria sotto il profilo dell'attualità delle esigenze cautelari, richiedendo una motivazione tanto più rafforzata quanto maggiore sia lo iato temporale tra i due eventi, tuttavia ben diverso è il caso in cui il reato in contestazione rivesta, come accade per il delitto associativo, natura permanente, vieppiù quando la contestazione sia ancora aperta, ipotesi questa ricorrente nella specie in cui nel capo di imputazione sub 0) la condotta è definita "perdurante".

In tal caso la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicchè, in assenza di elementi a favore, sul giudice della cautela non grava alcun onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari, non essendo richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3 (così ex multis Sez. 6, Sentenza n. 28821 del 30/09/2020 - dep. 16/10/2020, Aloe, Rv. 279780; Sez. 5, Sentenza n. 91 del 01/12/2020 - dep. 04/01/2021, Panese, Rv. 280248).

Ancorché nessuna dimostrazione sia stata fornita dalla difesa in ordine alla rescissione dei rapporti con il clan capeggiato dai D'Alteri°, ciò nondimeno l'ordinanza impugnata ha motivato 'in positivo' sulla sussistenza delle esigenze cautelari, avendo evidenziato, a fondamento della prognosi recidivante e dell'attualità del pericolo, il ruolo primario e propulsivo svolto dall'indagato all'interno del sodalizio, la professionalità nelle operazioni di acquisizione e smercio della droga, il suo saldo radicamento non soltanto nel consesso criminale ma in generale nel mercato degli stupefacenti con i cui esponenti, come dimostrato dal suo arresto, manteneva rapporti autonomi, nonché il fatto di essere stato trovato in possesso, in epoca successiva alle indagini, di quantitativi di hashish che, seppure irrisori, sono pur sempre segni eloquenti della persistenza dei suoi legami con il sottobosco della criminalità nello specifico settore degli stupefacenti.

3. Neanche con riferimento all'adeguatezza della misura cautelare la difesa ha fornito alcun elemento atto a superare la presunzione ex lege limitandosi solo a contestare la motivazione resa sul punto dalla ordinanza impugnata, che non risulta invece affetta da alcuna manifesta illogicità né da incongruenze: i giudici di merito hanno correttamente ravvisato che il pericolo di recidivanza doveva essere presidiato soltanto con la misura coercitiva di massimo rigore, considerando che l'assenza di mutamento nello stile di vita e di ripudio del pregresso percorso antisociale non potevano far ritenere rescissi i legami dell'indagato con il settore criminale in cui aveva fino ad allora operato.

Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27.4.1996 avverso la ordinanza in data 8.11.2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 8.11.2021 il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata dalla difesa, ha confermato la misura della custodia in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo sussistente il quadro di gravità indiziaria esclusivamente per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, contestatogli al capo 0) dell'imputazione, annullando, invece, il provvedimento genetico in relazione ai reati-fine. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo censura le esigenze cautelari sotto il profilo dell'attualità del pericolo rilevando come a fronte di condotte risalenti nel tempo, nel caso di specie sussistendo un arco temporale di ben due anni tra i fatti in contestazione e l'emissione della misura coercitiva, la presunzione di cui all'art.275 terzo comma cod. proc. pen. non consenta di prescindere da una puntuale motivazione, sul punto invece resa in termini soltanto apparenti e comunque incongrui. Tale è secondo la difesa l'indicazione di elementi dichiaratamente neutri, quali la contestazione dell'art. 75 d.P.R. 309/1990 o l'essere stato trovato in possesso di uno spinello del peso di appena un grammo, peraltro collegabili alla dichiarazione del Bellosguardo che lo aveva indicato come un semplice acquirente di droga, i quali lungi dal tratteggiare la personalità allarmante dell'indagato, svuotano di contenuto il ritenuto pericolo di reiterazione del reato. Si sostiene che in ogni caso l'esiguità del lasso temporale cui è riferita secondo l'imputazione la partecipazione dell'indagato al sodalizio, pari ad appena due mesi, interrottasi spontaneamente in assenza cioè di un provvedimento di cattura, unitamente al suo stato di incensuratezza e alla attività lavorativa svolta imponesse di ritenere l'assenza dei pericula libertatis. 2.2. Con il secondo motivo contesta, invocando il vizio motivazionale, la sussistenza della gravità indiziaria, rilevando in primo luogo come l'annullamento della misura cautelare per i reati fine determinasse il venir meno anche del reato associativo stante la veste asseritamente ricoperta dal Magliano all'interno del gruppo di spacciatore, senza che alcun fondamento indiziario rivestissero gli ulteriori nuovi ruoli attribuitigli, quale quello di corriere mai contestatogli o quello di autista del D'alterio che si era limitato ad accompagnare per due giorni soltanto non coincidenti con alcuna operazione illecita. Evidenzia in ogni caso l'inconsistenza degli indizi in ordine al suo contributo partecipativo al sodalizio essendo stato qualificato come acquirente abituale non già del gruppo ma di [OSCURATO:PERSONA]; ulteriore conferma della sua estraneità si ricava dal fatto che era stato arrestato per una fornitura di droga recuperata autonomamente nel marzo 2019, evento questo emblematico dell'insussistenza, almeno a partire da quel momento, di qualsivoglia affectio societatis, a fortiori esclusa dalla minacciata rappresaglia da parte degli altri partecipi dell'associazione enfatizzata dall'ordinanza impugnata; né può ritenersi indice della sua consapevolezza dell'attività svolta dall'associazione il suo rapporto di conoscenza con il Moscato che aveva solo contattato essendo alla ricerca di un lavoro presso la lavanderia di costui. 2.3. Con il terzo motivo censura la mancanza di motivazione in ordine all'adeguatezza della misura custodiale di massimo rigore, rilevando come il decorso del tempo unitamente alla mancanza di precedenti penali, alla giovane età e all'attività lavorativa espletata determinasse il superamento della presunzione ex lege [OSCURATO:PERSONA] 1. 1.Seguendo l'ordine logico e sistematico derivante dalla struttura dell'impugnazione in sede di legittimità, dev'essere prioritariamente esaminata la questione di cui al secondo motivo, afferente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Al riguardo deve essere in primo luogo rilevato che la mancata conferma da parte del Tribunale del riesame della misura cautelare con riferimento ai reati fine contestati all'indagato non configura alcuna preclusione alla configurabilità, neppure in punto di funnus, del delitto associativo né ai fini dell'esistenza della consorteria criminosa, né della condotta di partecipazione (Sez. 4, Sentenza n. 11470 del 09/03/2021 - dep. 25/03/2021, Scarcello, Rv. 280703). Considerato, infatti, che la fattispecie incriminatrice dell'art. 74, D.P.R. n. 309/1990, richiede esclusivamente una condotta di partecipazione che è a "forma libera", integrabile cioè da un qualunque comportamento non tipizzato nel modo, purché causale rispetto all'evento tipico, che apporti cioè un contributo, ancorché minimo ma non insignificante alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suo scopo, ne consegue che, a fini dimostrativi della partecipazione ad un sodalizio criminale, risulta irrilevante la mancanza di prova della consumazione del partecipe dei reati- fine, cui segue, per converso, il carattere non transitivo della prova della consumazione di più reati-fine a scopi immediatamente dimostrativi dell'appartenenza al sodalizio, posto che la condotta di "partecipazione", stante l'autonomia tra i due delitti, è strutturalmente impermeabile alla consumazione del "reato di scopo". Nel solco dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, ben può essere desunto da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'inserimento organico dell'imputato in una struttura tendenzialmente stabile, costituita da tre o più persone, che disponga di un'organizzazione, fatta di risorse umane e materiali adeguate alla realizzazione del programma criminoso finalizzato al traffico di stupefacenti, i giudici del riesame hanno evidenziato un pluralità di elementi indiziari, tratti da intercettazioni, servizi di 0.C.P., dai quali risultano i plurimi contatti del Magliano con i vari esponenti del gruppo vuoi per discutere dell'approvvigionamento dello stupefacente da spacciare al minuto, vuoi per procacciarsi i quantitativi necessari, finite le sue scorte, a rispondere alle richieste estemporanee della clientela, vuoi per accompagnare fungendo da autista i dominus dell'associazione, vuoi per riorganizzare il gruppo dopo l'arresto di quest'ultimo, rivestendo all'interno della stessa associazione, a seconda delle esigenze di volta in volta presentatesi, una molteplicità di ruoli che al di là della veste di cui all'imputazione provvisoria per sua natura in fase cautelare ancora fluida, ne avvalorano l'intraneità. Ulteriori elementi emergono anche dalle peculiari reazioni di risentimento degli altri coindagati al momento del suo arresto unitamente a quello del sodale Bellosguardo, essendo emerso da tale evento che i due avevano agito autonomamente per l'acquisto di un fornitura di hashish all'insaputa del gruppo, reazioni che proprio perché tali sono state ritenute indice della sua appartenenza al sodalizio Rispetto al suddetto composito quadro indiziario, non possono trovare ingresso le contestazioni svolte dalla difesa che, compendiandosi in interpretazioni alternative del materiale intercettato o comunque in una diversa valutazione dei singoli elementi evidenziati dall'ordinanza impugnata, incorrono nella censura dell'inammissibilità. Costituisce, invero, orientamento consolidato quello secondo cui, in materia cautelare personale, il ricorso per cassazione con cui si deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 31533 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). In un'ottica analoga si è, altresì, affermato che, in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, riservati alla valutazione dei giudici della cautela, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, Sansone, Rv. 269438; cfr. anche Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760), che nel caso di specie la difesa non riesce ad evidenziare. 2. Neanche il primo motivo può essere ritenuto ammissibile. Essendo il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 ricompreso fra quelli indicati dall'art. 275, terzo comma cod. proc. pen., è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', ivi prevista a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo tale, cioè, da configurare una valutazione di costante ed invariabile pericolo 'cautelare', superabile solo attraverso la dimostrazione di elementi contrari da parte della difesa, con conseguente inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo. E poiché secondo il tradizionale criterio interpretativo cronologico lex specialis derogat legi generali, lex poster/or generalis non derogat priori speciali, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia nella dimensione della 'sussistenza delle esigenze cautelari', sia nella dimensione della 'adeguatezza della custodia in carcere', deve ritenersi prevalente sulla norma di cui all'art. 274 cod. proc. pen., ne deriva che la "attualità" e la "concretezza" del pericolo per il reato in contestazione deve intendersi, salvo 'prova contraria', insita proprio nel giudizio di astratta e costante 'pericolosità cautelare' formulato preventivamente dal legislatore, con la conseguenza che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione. Nella specie, la difesa non ha allegato alcuna ragione contraria, ma si è limitata a svolgere censure meramente contestative e a rilevare il tempo trascorso tra l'adozione della misura e i fatti in contestazione. Quanto a tale seconda doglianza deve essere precisato che se è vero che la distanza cronologica tra il fatto e l'emissione della misura coercitiva riveste una valenza contraria sotto il profilo dell'attualità delle esigenze cautelari, richiedendo una motivazione tanto più rafforzata quanto maggiore sia lo iato temporale tra i due eventi, tuttavia ben diverso è il caso in cui il reato in contestazione rivesta, come accade per il delitto associativo, natura permanente, vieppiù quando la contestazione sia ancora aperta, ipotesi questa ricorrente nella specie in cui nel capo di imputazione sub 0) la condotta è definita "perdurante". In tal caso la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicchè, in assenza di elementi a favore, sul giudice della cautela non grava alcun onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari, non essendo richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3 (così ex multis Sez. 6, Sentenza n. 28821 del 30/09/2020 - dep. 16/10/2020, Aloe, Rv. 279780; Sez. 5, Sentenza n. 91 del 01/12/2020 - dep. 04/01/2021, Panese, Rv. 280248). Ancorché nessuna dimostrazione sia stata fornita dalla difesa in ordine alla rescissione dei rapporti con il clan capeggiato dai D'Alteri°, ciò nondimeno l'ordinanza impugnata ha motivato 'in positivo' sulla sussistenza delle esigenze cautelari, avendo evidenziato, a fondamento della prognosi recidivante e dell'attualità del pericolo, il ruolo primario e propulsivo svolto dall'indagato all'interno del sodalizio, la professionalità nelle operazioni di acquisizione e smercio della droga, il suo saldo radicamento non soltanto nel consesso criminale ma in generale nel mercato degli stupefacenti con i cui esponenti, come dimostrato dal suo arresto, manteneva rapporti autonomi, nonché il fatto di essere stato trovato in possesso, in epoca successiva alle indagini, di quantitativi di hashish che, seppure irrisori, sono pur sempre segni eloquenti della persistenza dei suoi legami con il sottobosco della criminalità nello specifico settore degli stupefacenti. 3. Neanche con riferimento all'adeguatezza della misura cautelare la difesa ha fornito alcun elemento atto a superare la presunzione ex lege limitandosi solo a contestare la motivazione resa sul punto dalla ordinanza impugnata, che non risulta invece affetta da alcuna manifesta illogicità né da incongruenze: i giudici di merito hanno correttamente ravvisato che il pericolo di recidivanza doveva essere presidiato soltanto con la misura coercitiva di massimo rigore, considerando che l'assenza di mutamento nello stile di vita e di ripudio del pregresso percorso antisociale non potevano far ritenere rescissi i legami dell'indagato con il settore criminale in cui aveva fino ad allora operato. Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda a
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