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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21142/2026

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I;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 26786/2022Numero sezionale 2279/2026Numero di raccolta generale 21142/2026Data pubblicazione 22/06/2026- intimata -avverso la sentenza n. 222/2022 della CORTE D’APPELLO di TORINO,depositata il 10/05/2022 R.G.N. 644/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico di fascia A1, convenivain giudizio dinanzi al Tribunale di Ivrea l’[OSCURATO:PERSONA] 4e la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la declaratoria dell’illegittimitàdella procedura per il conferimento di incarico di responsabile di strutturasemplice R.R.F., afferente alla struttura complessa recupero eriabilitazione, e, previo accertamento dei vizi denunciati, la condanna dellaASL TO 4 a rinnovare l’iter procedurale.

In via subordinata la ricorrenteaveva domandato il risarcimento del danno patito per effettodell’illegittima valutazione.2.

Il Tribunale respingeva la domanda.3.

La Corte d’appello di Torino, riformando la sentenza di primo grado,accoglieva l’impugnazione della lavoratrice sul presupposto che laprocedura di nomina del responsabile di struttura semplice si fosse svoltain assenza di valutazione comparativa dei curricula delle due candidate,con conseguente insufficiente motivazione della scelta della dott.ssaBertone.Condannava, quindi, l’Azienda a ripetere la procedura.4.

Per la cassazione della sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] 4 ha proposto ricorsoaffidato a tre motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.7.

Successivamente la ricorrente ha presentato atto di rinuncia alricorso.[OSCURATO:PERSONA] 26785/2022Pag.2Numero registro generale 26786/2022Numero sezionale 2279/2026Numero di raccolta generale 21142/2026Data pubblicazione 22/06/20261.

La ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, rappresentandoquanto segue:- l’Azienda, in ottemperanza alle statuizioni della sentenza quiimpugnata, aveva rinnovato l’iter procedurale all’esito del quale era statoconfermato il conferimento dell’incarico alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];- la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato altro ricorso ex art. 414 cod.proc. civ., deducendo la violazione delle direttive fornite dalla Corted’appello con la sentenza n. 222/2022 oltre che la mancata valutazionecomparativa dei curricula dei soggetti candidati ed eccependo la carenza dimotivazione della proposta;- la causa si era conclusa con il deposito della sentenza n. 293/2025,pubblicata in data 26 agosto 2025, di integrale rigetto delle pretese delladott.ssa [OSCURATO:PERSONA], sentenza passata in giudicato il 27 febbraio 2026.Ha, dunque, motivato la rinuncia “per superiori ragioni di economiaprocessuale, anche alla luce degli esiti del giudizio appena ripercorso,avente ad oggetto una fattispecie del tutto analoga a quella in discussionee dei relativi costi sostenuti, che rendono inopportuna la prosecuzionedella presente lite”.2.

Non risulta alcuna formale accettazione della rinuncia.La suddetta ultima circostanza, non applicandosi l’art. 306 cod. proc.civ. al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del giudizio.La rinuncia al ricorso per cassazione, infatti, non ha caratterecosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparteper essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n.28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857;Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971); ciò si evince anche dal quarto commadell’art. 391 cod. proc. civ., secondo cui in caso di rinuncia, non èpronunciata condanna alle spese se alla rinuncia hanno aderito le altreparti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.L’accettazione della controparte rileva dunque unicamente quanto allaregolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391RGN 26785/2022Pag.3Numero registro generale 26786/2022Numero sezionale 2279/2026Numero di raccolta generale 21142/2026Data pubblicazione 22/06/2026cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiaral’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.3.

Va, pertanto, dichiarato estinto il giudizio di legittimità.4.

Le ragioni rappresentate nell’atto di rinuncia (e documentate con glidall’ottemperanza alla statuizione della sentenza qui impugnata,costituiscono giusto motivo per compensare tra le parti le spese delpresente giudizio di legittimità.5.

Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o diinammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17,della legge n. 228 del 2012, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoriae comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr.Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità; compensa le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 7 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 26785/2022Pag.4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 26786/2022Numero sezionale 2279/2026Numero di raccolta generale 21142/2026Data pubblicazione 22/06/2026- intimata -avverso la sentenza n. 222/2022 della CORTE D’APPELLO di TORINO,depositata il 10/05/2022 R.G.N. 644/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico di fascia A1, convenivain giudizio dinanzi al Tribunale di Ivrea l’[OSCURATO:PERSONA] 4e la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la declaratoria dell’illegittimitàdella procedura per il conferimento di incarico di responsabile di strutturasemplice R.R.F., afferente alla struttura complessa recupero eriabilitazione, e, previo accertamento dei vizi denunciati, la condanna dellaASL TO 4 a rinnovare l’iter procedurale. In via subordinata la ricorrenteaveva domandato il risarcimento del danno patito per effettodell’illegittima valutazione.2. Il Tribunale respingeva la domanda.3. La Corte d’appello di Torino, riformando la sentenza di primo grado,accoglieva l’impugnazione della lavoratrice sul presupposto che laprocedura di nomina del responsabile di struttura semplice si fosse svoltain assenza di valutazione comparativa dei curricula delle due candidate,con conseguente insufficiente motivazione della scelta della dott.ssaBertone.Condannava, quindi, l’Azienda a ripetere la procedura.4. Per la cassazione della sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] 4 ha proposto ricorsoaffidato a tre motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.7. Successivamente la ricorrente ha presentato atto di rinuncia alricorso.[OSCURATO:PERSONA] 26785/2022Pag.2Numero registro generale 26786/2022Numero sezionale 2279/2026Numero di raccolta generale 21142/2026Data pubblicazione 22/06/20261. La ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, rappresentandoquanto segue:- l’Azienda, in ottemperanza alle statuizioni della sentenza quiimpugnata, aveva rinnovato l’iter procedurale all’esito del quale era statoconfermato il conferimento dell’incarico alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];- la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato altro ricorso ex art. 414 cod.proc. civ., deducendo la violazione delle direttive fornite dalla Corted’appello con la sentenza n. 222/2022 oltre che la mancata valutazionecomparativa dei curricula dei soggetti candidati ed eccependo la carenza dimotivazione della proposta;- la causa si era conclusa con il deposito della sentenza n. 293/2025,pubblicata in data 26 agosto 2025, di integrale rigetto delle pretese delladott.ssa [OSCURATO:PERSONA], sentenza passata in giudicato il 27 febbraio 2026.Ha, dunque, motivato la rinuncia “per superiori ragioni di economiaprocessuale, anche alla luce degli esiti del giudizio appena ripercorso,avente ad oggetto una fattispecie del tutto analoga a quella in discussionee dei relativi costi sostenuti, che rendono inopportuna la prosecuzionedella presente lite”.2. Non risulta alcuna formale accettazione della rinuncia.La suddetta ultima circostanza, non applicandosi l’art. 306 cod. proc.civ. al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del giudizio.La rinuncia al ricorso per cassazione, infatti, non ha caratterecosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparteper essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n.28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857;Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971); ciò si evince anche dal quarto commadell’art. 391 cod. proc. civ., secondo cui in caso di rinuncia, non èpronunciata condanna alle spese se alla rinuncia hanno aderito le altreparti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.L’accettazione della controparte rileva dunque unicamente quanto allaregolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391RGN 26785/2022Pag.3Numero registro generale 26786/2022Numero sezionale 2279/2026Numero di raccolta generale 21142/2026Data pubblicazione 22/06/2026cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiaral’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.3. Va, pertanto, dichiarato estinto il giudizio di legittimità.4. Le ragioni rappresentate nell’atto di rinuncia (e documentate con glidall’ottemperanza alla statuizione della sentenza qui impugnata,costituiscono giusto motivo per compensare tra le parti le spese delpresente giudizio di legittimità.5. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o diinammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17,della legge n. 228 del 2012, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoriae comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr.Cass. 30 settembre 2015, n. 19560). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità; compensa le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 7 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 26785/2022Pag.4
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